CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41569/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10673-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI n. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2021 contro 2930 [OSCURATO:PERSONA]- S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3/A, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri correnti al ricorso principale e all'incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2554/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/12/2015 R.G.N. 1555/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari con sentenza n. 2554/ 2015 rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 15 aprile 2003 ai lavoratori in epigrafe indicati, essendo nulla la cessione del ramo di azienda effettuata in favore di [OSCURATO:PERSONA] srl , ed aveva condannato la prima società alla reintegrazione dei lavoratori con le conseguenze di legge. La Corte territoriale, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto della legitimatio ad causam sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], riteneva illegittimo il trasferimento del ramo d'azienda tra le due società, in difetto del requisito di preesistenza, a norma dell'art. 2112 c.c. nel testo applicabile ratione temporis; la Corte di merito, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, rilevava l'assenza di una struttura organizzativa funzionalmente autonoma già esistente e non creata in vista della cessione. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resistevano i lavoratori con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) s.r.l. resisteva con controricorso incidentale e per adesione. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente deve rilevarsi che in atti sono allegati i verbali di conciliazione intervenuta nelle more del giudizio tra la società ricorrente ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Mineccia saverio,Turchiano francesco,[OSCURATO:PERSONA]. Con riguardo ad essi va dichiarata cessata la materia del contendere. Con riferimento agli altri lavoratori Caldarazzo,Costantini,Grittani,Mitolo e Russo) il ricorso risulta infondato. 2) Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., per la preesistenza del ramo d'azienda ceduto, illustrato nella sua formazione negli anni e dedicato alla gestione di [OSCURATO:PERSONA] inserita nella funzione IT [OSCURATO:PERSONA], trasferito con l'insieme dei beni materiali ed immateriali necessari allo svolgimento dell'attività economica, oneo. 3) Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 c.c., per il difetto di prova di preeesistenza del ramo ceduto. La società ricorrente deduce che la circostanza dello scorporo di talune funzioni rimaste in [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla cessione, non puo' essere considerata prova sufficiente della assenza di autonomia delle funzioni cedute e quindi rileva che la decisione della corte territoriale, basata su tale assunto, sia errata e sia stata assunta in violazione dei principi che regolano gli oneri probatori. 4. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi. Essi sono infondati. 4.1. La Corte territoriale ha esattamente applicato, con argomentazioni congruenti ( pg 7-10 della sentenza) i consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d'azienda, a norma dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui "costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo céduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente: così presupponendo una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 28 settembre 2015, n. 19141; Cass. 27 maggio 2014, n. 11832; Cass. 9 maggio 2014, n. 10129 proprio sulla stessa vicenda)" ( Cass.n. 25145/2017 ; da ultimo Cass. n. 22249/2021). Neppure configurabile è, nel caso in esame, la violazione del precetto dell'art. 2697 c.c., ricorrente soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi sarà soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949; Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2935; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). 4.3. Nella impugnata sentenza la Corte territoriale ha accertato in fatto la carenza di prova dell'esistenza di un ramo d'azienda, in esito a puntuale valutazione degli elementi allegati e acquisiti dalle risultanze istruttorie, anche testimoniali. Ha a riguardo concluso che sono rimasti indefiniti " i tratti ( strutturali e funzionali) di detti (preesistenti ) servizi e, (...ancor più), la loro configurazione al momento in cui venivano ceduti a terzo soggetto ". Tale accertamento è insindacabile nel giudizio di legittimità, preclusivo di una revisione del giudizio di merito e di una nuova pronuncia sul fatto, siccome estranee alla sua natura e finalità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394); tanto meno in una prospettiva di ricostruzione dei fatti operata dalla parte in contrapposizione a quella del giudice di merito. Da tali ragioni discende il rigetto del ricorso principale. Con ricorso incidentale adesivo al ricorso principale la [OSCURATO:PERSONA] richiamava i motivi già proposti nel ricorso principale ( violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., per la preesistenza del ramo d'azienda ceduto; violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 c.c.,), aderendo alle tesi ed alle richieste della società [OSCURATO:PERSONA]. Anche tale ricorso, per le ragioni esposte, deve essere rigettato. Le spese, per la parte relativa ai controricorrenti per i quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere , devono essere compensate tra tutte le parti; per il resto seguono il principio di soccombenza e vanno poste in solido a carico di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:PERSONA] con distrazione, secondo la sua richiesta, al difensore antistatario. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q. M. La Corte, dichiara cessata la materia del contendere con riguardo ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna in solido la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Con distrazione