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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 1972

Cassazione n. 26221/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Prato il 5/2/1972 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 12/1/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 9/12/2016, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa ascrittogli in rubrica, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato in assenza di una disamina effettiva dei motivi d'appello che revocavano in dubbio l'attribuibilità della condotta illecita al prevenuto dal momento che non è stata effettuata alcuna verifica circa il soggetto che aveva postato l'annuncio di vendita come pure sul titolare dell'utenza mai! damiblack.2008 hotmail.com né è stato identificato l'ID del computer o del dispositivo mobile utilizzato.

Parimenti non è stata verificata l'identità del soggetto che ha interloquito con la p.o., pur essendo stato accertato che l'utenza utilizzata dal venditore era intestata a un cittadino straniero e le operazioni di prelievo dalla carta postepay erano avvenute in Spagna.

Secondo il difensore la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive con motivazione apodittica, travisandone il contenuto e fondando il proprio ragionamento su un assunto sfornito di prova ovvero che sia stato il ricorrente ad interloquire telefonicamente con la p.o.

La difesa denunzia, inoltre, che la Corte d'appello ha illogicamente ritenuto inconferenti i rilievi difensivi circa i mancati approfondimenti investigativi in ragione dell'assenza del prevenuto e del conseguente difetto di spiegazioni alternative circa il possesso della postepay allo stesso intestata, sebbene l'imputato non possa ritenersi gravato da un onere di prova contraria in assenza di elementi a sostegno della sua responsabilità; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dedotta insussistenza del pregiudizio economico per la p.o., risultando in atti che il versamento dell'importo di euro 250,00 sulla carta bancoposta intestata all'imputato fu effettuato non dal querelante [OSCURATO:PERSONA] ma da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte al riguardo ha ritenuto in maniera assertiva e sulla base di un presupposto inesistente che il pagamento del prezzo sia stato effettuato dalla Massuti in nome e per conto della p.o., nonostante il difforme tenore delle dichiarazioni del querelante. [OSCURATO:PERSONA] 1AI primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte di merito ha fornito adeguata risposta alle censure difensive in punto di soggettiva addebitabilità della condotta, valorizzando l'intestazione al prevenuto della postepay sulla quale è confluito il prezzo della vendita fraudolenta e la comunicazione da parte del venditore all'acquirente, nel corso delle trattative, del codice fiscale di pertinenza del ricorrente.

Trattasi di elementi che collegano in via diretta il prevenuto sia alla fase negoziale in senso stretto che alla percezione dell'ingiusto profitto.

I mancati approfondimenti investigativi su cui la difesa fa leva per sostenere un deficit probatorio in ordine al coinvolgimento del ricorrente nell'operazione truffaldina non hanno alcuna attitudine a privare le richiamate circostanze del concludente valore probatorio alle stesse riconosciuto dai giudici di merito.

Invero, la mancata identificazione del titolare dell'indirizzo mail ovvero dell'ID del computer o dell'apparecchio mobile utilizzato per le comunicazioni come pure l'intestazione ad uno straniero extracomunitario dell'utenza utilizzata per l'unico contatto telefonico tra le parti sono circostanze che non incidono sulla capacità dimostrativa dei dati posti a fondamento del giudizio di responsabilità.

La difesa trascura di considerare che la p.o., come risulta dalla querela allegata al ricorso e utilizzata ai finì della decisione in ragione del rito prescelto, ha asserito di aver interloquito via mali in più occasioni con un soggetto che si era qualificato con le generalità dell'imputato, che gli aveva fornito il proprio numero di telefono e che all'atto della conclusione dell'accordo aveva comunicato all'acquirente il proprio codice fiscale e il numero della postepay, a lui intestata, sulla quale accreditare il prezzo, elementi resistenti alle obiezioni difensive, nella sostanza tendenti ad una rilettura del compendio acquisito.

2. Quanto al secondo motivo che denunzia l'impossibilità di ravvisare nella specie l'elemento costitutivo del danno patrimoniale, risultando in atti che il prezzo dell'apparecchio fu versato da soggetto diverso dal querelante, in assenza di prova circa un rapporto di rappresentanza legale o negoziale tra la p.o. e colei che effettuò l'accredito, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che merita continuità, ha precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015, dep. 2016, Rv. 265773; n. 43143 del 17/07/2013,Rv. 257495; da ultimo, Sez. 2, n. 39958 del 19/7/2018, Rv.273820).

Ed invero, è ben risalente l'affermazione secondo cui la struttura del delitto di truffa non esige l'identità fra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di detta condizione, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato (Sez. 2, n. 2705 del 11/05/1973, Rv. 126644; Sez. 6 n. 8418 del 4/4/1975, Rv. 130681; Sez. 5, n. 950 del 19/5/1969, Rv.112507).

Nella specie, i rilievi difensivi non hanno fondamento giacché non consta alcuna divaricazione tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato.

Infatti, dalla querela dell'Eccli consta che il medesimo, a seguito dei contatti con il prevenuto, ha provveduto ad accreditare la somma convenuta.

La circostanza che abbia delegato un soggetto diverso al materiale compimento dell'operazione non è circostanza suscettibile di inficiare in senso decisivo la ricostruzione dei giudici di merito.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Prato il 5/2/1972 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 12/1/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 9/12/2016, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di truffa ascrittogli in rubrica, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 80,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato in assenza di una disamina effettiva dei motivi d'appello che revocavano in dubbio l'attribuibilità della condotta illecita al prevenuto dal momento che non è stata effettuata alcuna verifica circa il soggetto che aveva postato l'annuncio di vendita come pure sul titolare dell'utenza mai! damiblack.2008 hotmail.com né è stato identificato l'ID del computer o del dispositivo mobile utilizzato. Parimenti non è stata verificata l'identità del soggetto che ha interloquito con la p.o., pur essendo stato accertato che l'utenza utilizzata dal venditore era intestata a un cittadino straniero e le operazioni di prelievo dalla carta postepay erano avvenute in Spagna. Secondo il difensore la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive con motivazione apodittica, travisandone il contenuto e fondando il proprio ragionamento su un assunto sfornito di prova ovvero che sia stato il ricorrente ad interloquire telefonicamente con la p.o. La difesa denunzia, inoltre, che la Corte d'appello ha illogicamente ritenuto inconferenti i rilievi difensivi circa i mancati approfondimenti investigativi in ragione dell'assenza del prevenuto e del conseguente difetto di spiegazioni alternative circa il possesso della postepay allo stesso intestata, sebbene l'imputato non possa ritenersi gravato da un onere di prova contraria in assenza di elementi a sostegno della sua responsabilità; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dedotta insussistenza del pregiudizio economico per la p.o., risultando in atti che il versamento dell'importo di euro 250,00 sulla carta bancoposta intestata all'imputato fu effettuato non dal querelante [OSCURATO:PERSONA] ma da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte al riguardo ha ritenuto in maniera assertiva e sulla base di un presupposto inesistente che il pagamento del prezzo sia stato effettuato dalla Massuti in nome e per conto della p.o., nonostante il difforme tenore delle dichiarazioni del querelante. [OSCURATO:PERSONA] 1AI primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di merito ha fornito adeguata risposta alle censure difensive in punto di soggettiva addebitabilità della condotta, valorizzando l'intestazione al prevenuto della postepay sulla quale è confluito il prezzo della vendita fraudolenta e la comunicazione da parte del venditore all'acquirente, nel corso delle trattative, del codice fiscale di pertinenza del ricorrente. Trattasi di elementi che collegano in via diretta il prevenuto sia alla fase negoziale in senso stretto che alla percezione dell'ingiusto profitto. I mancati approfondimenti investigativi su cui la difesa fa leva per sostenere un deficit probatorio in ordine al coinvolgimento del ricorrente nell'operazione truffaldina non hanno alcuna attitudine a privare le richiamate circostanze del concludente valore probatorio alle stesse riconosciuto dai giudici di merito. Invero, la mancata identificazione del titolare dell'indirizzo mail ovvero dell'ID del computer o dell'apparecchio mobile utilizzato per le comunicazioni come pure l'intestazione ad uno straniero extracomunitario dell'utenza utilizzata per l'unico contatto telefonico tra le parti sono circostanze che non incidono sulla capacità dimostrativa dei dati posti a fondamento del giudizio di responsabilità. La difesa trascura di considerare che la p.o., come risulta dalla querela allegata al ricorso e utilizzata ai finì della decisione in ragione del rito prescelto, ha asserito di aver interloquito via mali in più occasioni con un soggetto che si era qualificato con le generalità dell'imputato, che gli aveva fornito il proprio numero di telefono e che all'atto della conclusione dell'accordo aveva comunicato all'acquirente il proprio codice fiscale e il numero della postepay, a lui intestata, sulla quale accreditare il prezzo, elementi resistenti alle obiezioni difensive, nella sostanza tendenti ad una rilettura del compendio acquisito. 2. Quanto al secondo motivo che denunzia l'impossibilità di ravvisare nella specie l'elemento costitutivo del danno patrimoniale, risultando in atti che il prezzo dell'apparecchio fu versato da soggetto diverso dal querelante, in assenza di prova circa un rapporto di rappresentanza legale o negoziale tra la p.o. e colei che effettuò l'accredito, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento che merita continuità, ha precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto ed il danno (Sez. 2, n. 2281 del 06/10/2015, dep. 2016, Rv. 265773; n. 43143 del 17/07/2013,Rv. 257495; da ultimo, Sez. 2, n. 39958 del 19/7/2018, Rv.273820). Ed invero, è ben risalente l'affermazione secondo cui la struttura del delitto di truffa non esige l'identità fra la persona offesa dal reato e quella indotta in errore e, quindi, il reato sussiste pur in assenza di detta condizione, sempre che gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato si riversino sul patrimonio del danneggiato (Sez. 2, n. 2705 del 11/05/1973, Rv. 126644; Sez. 6 n. 8418 del 4/4/1975, Rv. 130681; Sez. 5, n. 950 del 19/5/1969, Rv.112507). Nella specie, i rilievi difensivi non hanno fondamento giacché non consta alcuna divaricazione tra soggetto raggirato e soggetto danneggiato. Infatti, dalla querela dell'Eccli consta che il medesimo, a seguito dei contatti con il prevenuto, ha provveduto ad accreditare la somma convenuta. La circostanza che abbia delegato un soggetto diverso al materiale compimento dell'operazione non è circostanza suscettibile di inficiare in senso decisivo la ricostruzione dei giudici di merito. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così
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