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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01125/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 03/02/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, riduceva a tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina impropria aggravata di cui al capo A) dell'imputazione e di lesioni personali pluriaggravate di cui al capo B) dell'imputazione, confermando la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per tali reati.

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta: «[e]rronea interpretazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A)».

Deduce che «le immagini di videosorveglianza non hanno immortalato quanto affermato dalla persona offesa ed, in ogni caso, le due fasi della condotta risultano poste in essere ad una distanza temporale tale da escludere la contestualità degli atti necessari alla configurazione del reato complesso di rapina».

In particolare, «la condotta di impossessamento dei beni [...] avveniva quando l'imputato si allontanava dall'esercizio commerciale.

Dopo essersi allontanato e conseguendo il dominio sulle res, l'imputato veniva raggiunto dall'addetto alla sorveglianza che accettava di seguire all'interno del negozio restituendo la merce sottratta.

A quel punto, il vigilante invitava l'imputato a sedersi in un angolo del centro commerciale».

Pertanto, «[l]a prima fase della condotta criminosa appare, quindi, conclusa in tale momento con il perfezionamento e l'interruzione del reato di furto».

Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] argomenta che «l'esistenza di un certo lasso di tempo tra l'impossessamento dei beni e la violenza e la minaccia escludono il reato di rapina impropria dando luogo ad altri reati».

Deduce, altresì, «che il reato fin qui posto in essere non rientra tra le ipotesi di arresto consentito dal privato, [...] pertanto a nessun titolo la sicurezza disponeva della facoltà di privare il Sig. [OSCURATO:PERSONA] della sua libertà personale».

Questi, «[s]oltanto dopo un certo lasso di tempo, [...] decideva di allontanarsi dall'esercizio commerciale reagendo al sorvegliante, il quale pretendeva però di privarlo della libertà personale senza averne alcuna facoltà».

Da tutto ciò la conclusione che il fatto di cui al capo A) dell'imputazione dovrebbe «essere riqualificato avendo l'imputato realizzato due distinte condotte criminose».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta: «[e]rronea interpretazione della legge penale in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante della lieve entità come delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza del 16 Aprile 2024, depositata il 13 Maggio 2024, n. 86».

Dopo avere esposto il contenuto di tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che «la condotta [da lui] concretamente assunta non si appalesa di particolare gravità» e che «ricorrono i presupposti individuati dalla Corte costituzionale per il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità» del fatto.

Rappresenta in proposito che: a) il valore della merce che aveva sottratto era «assai esiguo», essendo pari a complessivi C 110,00; b) lo strumento che aveva utilizzato per commettere la rapina impropria e per procurare le lesioni alla persona offesa addetta alla sicurezza dell'esercizio commerciale «non era un vero e proprio coltello, bensì una chiave multifunzione dotata di più accessori tra cui una piccola lama, [...] non idonea a offendere in modo grave», tanto che la prognosi era stata di otto giorni e, quindi, la lesione di lieve entità.

Il ricorrente aggiunge che «aveva fatto richiesta di offrire alle persone offese un risarcimento del danno patito», il che consentirebbe di «valutare positivamente la [sua] personalità [...] con conseguente necessità di adeguamento della pena».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01, laddove in motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Ciò rammentato, si deve rilevare che: a) il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) dell'imputazione non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello; b) il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 (circostanza attenuante che era stata esclusa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma) e invoca un «adeguamento della pena», parimenti non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello, atteso che il ricorrente: b.1) da un lato, aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quello relativo alla determinazione della pena e, quindi, anche a quello con il quale aveva chiesto che gli fosse riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità del fatto; b.2) dall'altro lato, non ha prospettato alcuna illegalità della sanzione inflittagli.

4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. 5.

Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 03/02/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, riduceva a tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di rapina impropria aggravata di cui al capo A) dell'imputazione e di lesioni personali pluriaggravate di cui al capo B) dell'imputazione, confermando la condanna del [OSCURATO:PERSONA] per tali reati. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta: «[e]rronea interpretazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A)». Deduce che «le immagini di videosorveglianza non hanno immortalato quanto affermato dalla persona offesa ed, in ogni caso, le due fasi della condotta risultano poste in essere ad una distanza temporale tale da escludere la contestualità degli atti necessari alla configurazione del reato complesso di rapina». In particolare, «la condotta di impossessamento dei beni [...] avveniva quando l'imputato si allontanava dall'esercizio commerciale. Dopo essersi allontanato e conseguendo il dominio sulle res, l'imputato veniva raggiunto dall'addetto alla sorveglianza che accettava di seguire all'interno del negozio restituendo la merce sottratta. A quel punto, il vigilante invitava l'imputato a sedersi in un angolo del centro commerciale». Pertanto, «[l]a prima fase della condotta criminosa appare, quindi, conclusa in tale momento con il perfezionamento e l'interruzione del reato di furto». Ciò posto, il [OSCURATO:PERSONA] argomenta che «l'esistenza di un certo lasso di tempo tra l'impossessamento dei beni e la violenza e la minaccia escludono il reato di rapina impropria dando luogo ad altri reati». Deduce, altresì, «che il reato fin qui posto in essere non rientra tra le ipotesi di arresto consentito dal privato, [...] pertanto a nessun titolo la sicurezza disponeva della facoltà di privare il Sig. [OSCURATO:PERSONA] della sua libertà personale». Questi, «[s]oltanto dopo un certo lasso di tempo, [...] decideva di allontanarsi dall'esercizio commerciale reagendo al sorvegliante, il quale pretendeva però di privarlo della libertà personale senza averne alcuna facoltà». Da tutto ciò la conclusione che il fatto di cui al capo A) dell'imputazione dovrebbe «essere riqualificato avendo l'imputato realizzato due distinte condotte criminose». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta: «[e]rronea interpretazione della legge penale in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante della lieve entità come delineata dalla Corte costituzionale con la sentenza del 16 Aprile 2024, depositata il 13 Maggio 2024, n. 86». Dopo avere esposto il contenuto di tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] deduce che «la condotta [da lui] concretamente assunta non si appalesa di particolare gravità» e che «ricorrono i presupposti individuati dalla Corte costituzionale per il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità» del fatto. Rappresenta in proposito che: a) il valore della merce che aveva sottratto era «assai esiguo», essendo pari a complessivi C 110,00; b) lo strumento che aveva utilizzato per commettere la rapina impropria e per procurare le lesioni alla persona offesa addetta alla sicurezza dell'esercizio commerciale «non era un vero e proprio coltello, bensì una chiave multifunzione dotata di più accessori tra cui una piccola lama, [...] non idonea a offendere in modo grave», tanto che la prognosi era stata di otto giorni e, quindi, la lesione di lieve entità. Il ricorrente aggiunge che «aveva fatto richiesta di offrire alle persone offese un risarcimento del danno patito», il che consentirebbe di «valutare positivamente la [sua] personalità [...] con conseguente necessità di adeguamento della pena». 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01, laddove in motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Ciò rammentato, si deve rilevare che: a) il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A) dell'imputazione non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello; b) il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 (circostanza attenuante che era stata esclusa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma) e invoca un «adeguamento della pena», parimenti non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello, atteso che il ricorrente: b.1) da un lato, aveva rinunciato a tutti i motivi diversi da quello relativo alla determinazione della pena e, quindi, anche a quello con il quale aveva chiesto che gli fosse riconosciuta la circostanza attenuante della lieve entità del fatto; b.2) dall'altro lato, non ha prospettato alcuna illegalità della sanzione inflittagli. 4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5 -bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. 5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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