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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11334/2026

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[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 357 del 5/4/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026RILEVATO CHE- il 18 agosto 2019, alle ore 20.30 circa, l’autovettura di proprietà diAdriano Frascarelli, mentre percorreva la S.P. 25 nel territorio delComune di Treia (MC), impattò, nella parte anteriore sinistra, con uncapriolo, che stava attraversando la strada dopo essere fuoriuscito dallavegetazione posta a margine della stessa;- in conseguenza dell’occorso il veicolo riportò danni;- per l’integrale ristoro di tali pregiudizi, [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio, innanzi al Giudice di pace di Macerata, la Regione Marche;- il giudice di prime cure accolse la domanda attorea e condannò laRegione Marche al pagamento dell’importo di euro 4.871,17, oltre ainteressi e spese;- il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 357 del 5 aprile 2022,accolse l’impugnazione della Regione, con integrale reiezione dellerichieste risarcitorie dell’originario attore;- per quanto qui rileva, il giudice d’appello, fondando la propriadecisione sulla “ragione più liquida” (e, quindi, «a prescinderedall’inquadramento della responsabilità per danni cagionati da faunaselvatica nell’ambito della disciplina generale dettata dall’art. 2043 c.c.piuttosto che in quella speciale dettata dall’art. 2052 c.c.»), ha esclusola sussistenza di un danno al veicolo, asseritamente rimastoindimostrato: «Nel caso di specie, per l’accertamento delle conseguenzedannose subite dal veicolo e della relativa quantificazione, il giudice dipace si è in sostanza basato esclusivamente sulla fattura emessa dalcarrozziere per la riparazione del veicolo e sulla deposizione di GianlucaGiganti, vale a dire il carrozziere stesso, che ne ha confermato ilcontenuto e l’avvenuto pagamento.

Tuttavia, tale documento, nel casoin esame, non è di per sé sufficiente allo scopo. … «In tema dirisarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, ilpreventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza dicontraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenzaNumero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del “quantumdebeatur”» (Cass. 15 maggio 2013 n. 11765). … Né, per sopperire a talecarenza, potrebbe farsi riferimento alle risultanze del verbale redattodagli Agenti della Polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro.

Edinfatti, in detto verbale, non vi è alcuna descrizione, nemmeno generica,delle parti danneggiate e della specifica consistenza dei danni, anche alfine di valutare la loro compatibilità e correlazione con l’urto da parte diun animale e, quindi, la loro congruenza con i lavori di riparazionerisultanti dalla fattura stessa.

Più in particolare, nella prima pagina delverbale si parla esclusivamente di «INCIDENTE / Con solo danni a cose».Inoltre, si deve rilevare che in atti non vi è alcuna documentazionefotografica attestante le condizioni del veicolo successivamente alverificarsi del sinistro.

Del tutto inconcludenti, in tale prospettiva, sonopoi le deposizioni dei testimoni sentiti sul cap. 7) articolato dal Frascarellinella successiva memoria ex art. 320 c.p.c.

Ed infatti, sebbene detto cap.di prova sia stato ammesso nonostante la sua estrema genericità («Veroche, in conseguenza del sinistro de quo, la MERCEDES tg. [OSCURATO:TARGA], diproprietà del [OSCURATO:PERSONA], riportava danni nella parte anteriore?»),le risposte dei testi si riducono comunque ad un laconico «sì».

Alla lucedi tali rilievi, atteso che il veicolo è stato riparato e che non vi è alcunadocumentazione fotografica attestante il suo stato in seguito all’asseritourto dell’animale, nemmeno potrebbe essere disposta una CTU, la qualeinfatti avrebbe connotati meramente esplorativi.»;- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato suquattro motivi;- ha resistito con controricorso la Regione Marche;- le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.- all’esito della camera di consiglio del 25/2/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;Numero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026CONSIDERATO CHE- con il primo motivo si denunzia «Violazione degli Artt. 2052, 2697c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per aver il Tribunaleritenuto non raggiunta la prova del danno subito dal ricorrente, benchéagli atti vi fossero documenti decisivi ed incontrovertibili, idonei aritenere raggiunta la prova e, conseguentemente, dimostrata laresponsabilità della Regione Marche ai sensi dell’art. 2052 c.c.»;- il motivo si articola in due censure: con la prima si deduce che ilgiudice d’appello ha travisato le prove offerte e, così, escluso ladimostrazione del danno; con la seconda il ricorrente lamenta che ilTribunale non ha esaminato i profili di responsabilità ex art. 2052 c.c.;- questo secondo profilo è inammissibile per difetto di interesse,perché la sentenza impugnata ha espressamente spiegato di averfondato la propria decisione sulla “ragione più liquida” e, dunque, non èconsentito dolersi della pretermissione degli elementi asseritamenteidonei a suffragare la tesi della responsabilità risarcitoria dell’ente; invirtù del principio applicato dal giudice d’appello, quest’ultima questioneè rimasta assorbita e non è ravvisabile alcun rigetto implicito, sicché, incaso di accoglimento del ricorso, la stessa può essere riproposta davantial giudice del rinvio;- l’altro profilo della censura, invece, va esaminato congiuntamenteal secondo motivo («nullità della sentenza per errore di percezione inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e contestuale violazione dell’art. 115c.p.c. poiché il Tribunale, pur disponendo di tutti gli elementi di provafinalizzati ad accertare la sussistenza e la consistenza del danno patitodal ricorrente, ha travisato completamente gli stessi, percependocircostanze in essi non ravvisabili, sì da concludere per il rigetto delladomanda risarcitoria promossa nei confronti della Regione Marche»),perché entrambi prospettano, nella sostanza, un travisamento dellaprova;Numero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026- come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova ilsuo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore difatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio vafatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez.

U., 05/03/2024, n.5792, Rv. 670391-01); ancora, sul tema, Cass. Sez. 3, 16/05/2025, n.13085, Rv. 674873-01, ha statuito che «Il travisamento del contenutooggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad essodell’informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell’art. 360,n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è statooggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che,introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto perciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito oesplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito ilprocesso» (nella specie, questa Corte ha affermato la censurabilità, exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell’erronea supposizione, da parte delgiudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito,sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all’incasso, a mezzoposta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per postaassicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendostata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata incomparsa conclusionale);Numero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026- applicando i richiamati precedenti giurisprudenziali alla fattispeciein esame, si osserva che l’odierno ricorrente ha ab origine introdotto laquestione dei danni riportati dal mezzo (anzi, la loro liquidazionecostituiva il petitum della domanda iniziale), circostanza che, dunque,costituiva fatto controverso;- il Tribunale di Macerata ha esplicitamente fondato la propriadecisione su un fatto: «in detto verbale [della Polizia stradale], non vi èalcuna descrizione, nemmeno generica, delle parti danneggiate e dellaspecifica consistenza dei danni, anche al fine di valutare la lorocompatibilità e correlazione con l’urto da parte di un animale e, quindi,la loro congruenza con i lavori di riparazione risultanti dalla fatturastessa.»;- il ricorrente ha puntualmente riportato nel ricorso, in ottemperanzaall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e allegato all’atto introduttivo ilverbale della Polizia stradale che, nella sezione denominata «Danniconstatati sul veicolo», indica «Mascherina ant. spezzata, targa ant.piegata, paraurti sx piegato, tagliato ed abraso, plastica ant. sx divelta,faro ant. sx in frantumi»;- dal confronto tra la motivazione addotta dal giudice di merito e laprova emerge con chiarezza il travisamento del suo contenuto oggettivo;non si tratta di una valutazione delle risultanze istruttorie e, cioè, di unapprezzamento della loro idoneità a dimostrare la circostanza, ma di unavera e propria svista sul fatto probatorio in sé;- conseguentemente, in accoglimento del motivo, la sentenza vacassata con rinvio al Tribunale di merito, in persona di diverso giudice,per nuovo esame;- al giudice del rinvio è rimessa la decisione anche sulle spese delgiudizio di legittimità;- restano assorbiti il terzo e il quarto motivo;p. q. m.la CorteNumero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026accoglie, nei limiti esposti in motivazione, il primo e il secondomotivo del ricorso;per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale diMacerata, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, nonchéper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 357 del 5/4/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026RILEVATO CHE- il 18 agosto 2019, alle ore 20.30 circa, l’autovettura di proprietà diAdriano Frascarelli, mentre percorreva la S.P. 25 nel territorio delComune di Treia (MC), impattò, nella parte anteriore sinistra, con uncapriolo, che stava attraversando la strada dopo essere fuoriuscito dallavegetazione posta a margine della stessa;- in conseguenza dell’occorso il veicolo riportò danni;- per l’integrale ristoro di tali pregiudizi, [OSCURATO:PERSONA] convennein giudizio, innanzi al Giudice di pace di Macerata, la Regione Marche;- il giudice di prime cure accolse la domanda attorea e condannò laRegione Marche al pagamento dell’importo di euro 4.871,17, oltre ainteressi e spese;- il Tribunale di Macerata, con la sentenza n. 357 del 5 aprile 2022,accolse l’impugnazione della Regione, con integrale reiezione dellerichieste risarcitorie dell’originario attore;- per quanto qui rileva, il giudice d’appello, fondando la propriadecisione sulla “ragione più liquida” (e, quindi, «a prescinderedall’inquadramento della responsabilità per danni cagionati da faunaselvatica nell’ambito della disciplina generale dettata dall’art. 2043 c.c.piuttosto che in quella speciale dettata dall’art. 2052 c.c.»), ha esclusola sussistenza di un danno al veicolo, asseritamente rimastoindimostrato: «Nel caso di specie, per l’accertamento delle conseguenzedannose subite dal veicolo e della relativa quantificazione, il giudice dipace si è in sostanza basato esclusivamente sulla fattura emessa dalcarrozziere per la riparazione del veicolo e sulla deposizione di GianlucaGiganti, vale a dire il carrozziere stesso, che ne ha confermato ilcontenuto e l’avvenuto pagamento. Tuttavia, tale documento, nel casoin esame, non è di per sé sufficiente allo scopo. … «In tema dirisarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, ilpreventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza dicontraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenzaNumero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del “quantumdebeatur”» (Cass. 15 maggio 2013 n. 11765). … Né, per sopperire a talecarenza, potrebbe farsi riferimento alle risultanze del verbale redattodagli Agenti della Polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro. Edinfatti, in detto verbale, non vi è alcuna descrizione, nemmeno generica,delle parti danneggiate e della specifica consistenza dei danni, anche alfine di valutare la loro compatibilità e correlazione con l’urto da parte diun animale e, quindi, la loro congruenza con i lavori di riparazionerisultanti dalla fattura stessa. Più in particolare, nella prima pagina delverbale si parla esclusivamente di «INCIDENTE / Con solo danni a cose».Inoltre, si deve rilevare che in atti non vi è alcuna documentazionefotografica attestante le condizioni del veicolo successivamente alverificarsi del sinistro. Del tutto inconcludenti, in tale prospettiva, sonopoi le deposizioni dei testimoni sentiti sul cap. 7) articolato dal Frascarellinella successiva memoria ex art. 320 c.p.c. Ed infatti, sebbene detto cap.di prova sia stato ammesso nonostante la sua estrema genericità («Veroche, in conseguenza del sinistro de quo, la MERCEDES tg. [OSCURATO:TARGA], diproprietà del [OSCURATO:PERSONA], riportava danni nella parte anteriore?»),le risposte dei testi si riducono comunque ad un laconico «sì». Alla lucedi tali rilievi, atteso che il veicolo è stato riparato e che non vi è alcunadocumentazione fotografica attestante il suo stato in seguito all’asseritourto dell’animale, nemmeno potrebbe essere disposta una CTU, la qualeinfatti avrebbe connotati meramente esplorativi.»;- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, fondato suquattro motivi;- ha resistito con controricorso la Regione Marche;- le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.- all’esito della camera di consiglio del 25/2/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;Numero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026CONSIDERATO CHE- con il primo motivo si denunzia «Violazione degli Artt. 2052, 2697c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. per aver il Tribunaleritenuto non raggiunta la prova del danno subito dal ricorrente, benchéagli atti vi fossero documenti decisivi ed incontrovertibili, idonei aritenere raggiunta la prova e, conseguentemente, dimostrata laresponsabilità della Regione Marche ai sensi dell’art. 2052 c.c.»;- il motivo si articola in due censure: con la prima si deduce che ilgiudice d’appello ha travisato le prove offerte e, così, escluso ladimostrazione del danno; con la seconda il ricorrente lamenta che ilTribunale non ha esaminato i profili di responsabilità ex art. 2052 c.c.;- questo secondo profilo è inammissibile per difetto di interesse,perché la sentenza impugnata ha espressamente spiegato di averfondato la propria decisione sulla “ragione più liquida” e, dunque, non èconsentito dolersi della pretermissione degli elementi asseritamenteidonei a suffragare la tesi della responsabilità risarcitoria dell’ente; invirtù del principio applicato dal giudice d’appello, quest’ultima questioneè rimasta assorbita e non è ravvisabile alcun rigetto implicito, sicché, incaso di accoglimento del ricorso, la stessa può essere riproposta davantial giudice del rinvio;- l’altro profilo della censura, invece, va esaminato congiuntamenteal secondo motivo («nullità della sentenza per errore di percezione inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. e contestuale violazione dell’art. 115c.p.c. poiché il Tribunale, pur disponendo di tutti gli elementi di provafinalizzati ad accertare la sussistenza e la consistenza del danno patitodal ricorrente, ha travisato completamente gli stessi, percependocircostanze in essi non ravvisabili, sì da concludere per il rigetto delladomanda risarcitoria promossa nei confronti della Regione Marche»),perché entrambi prospettano, nella sostanza, un travisamento dellaprova;Numero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026- come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «Iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio - trova ilsuo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore difatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio vafatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n.5792, Rv. 670391-01); ancora, sul tema, Cass. Sez. 3, 16/05/2025, n.13085, Rv. 674873-01, ha statuito che «Il travisamento del contenutooggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità ad essodell’informazione probatoria, può essere censurato ai sensi dell’art. 360,n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale osostanziale, se ha costituito un punto controverso sul quale la sentenzaebbe a pronunciare, nella cui nozione rientra non solo il fatto che è statooggetto di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che,introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto perciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito oesplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito ilprocesso» (nella specie, questa Corte ha affermato la censurabilità, exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., dell’erronea supposizione, da parte delgiudice di merito, di un fatto - la spedizione di un titolo di credito,sottratto prima di pervenire a destinazione e posto all’incasso, a mezzoposta ordinaria, anziché, come documentalmente emergente, per postaassicurata - che era stato oggetto di discussione tra le parti, essendostata la metodologia di spedizione del plico ampiamente specificata incomparsa conclusionale);Numero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026- applicando i richiamati precedenti giurisprudenziali alla fattispeciein esame, si osserva che l’odierno ricorrente ha ab origine introdotto laquestione dei danni riportati dal mezzo (anzi, la loro liquidazionecostituiva il petitum della domanda iniziale), circostanza che, dunque,costituiva fatto controverso;- il Tribunale di Macerata ha esplicitamente fondato la propriadecisione su un fatto: «in detto verbale [della Polizia stradale], non vi èalcuna descrizione, nemmeno generica, delle parti danneggiate e dellaspecifica consistenza dei danni, anche al fine di valutare la lorocompatibilità e correlazione con l’urto da parte di un animale e, quindi,la loro congruenza con i lavori di riparazione risultanti dalla fatturastessa.»;- il ricorrente ha puntualmente riportato nel ricorso, in ottemperanzaall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e allegato all’atto introduttivo ilverbale della Polizia stradale che, nella sezione denominata «Danniconstatati sul veicolo», indica «Mascherina ant. spezzata, targa ant.piegata, paraurti sx piegato, tagliato ed abraso, plastica ant. sx divelta,faro ant. sx in frantumi»;- dal confronto tra la motivazione addotta dal giudice di merito e laprova emerge con chiarezza il travisamento del suo contenuto oggettivo;non si tratta di una valutazione delle risultanze istruttorie e, cioè, di unapprezzamento della loro idoneità a dimostrare la circostanza, ma di unavera e propria svista sul fatto probatorio in sé;- conseguentemente, in accoglimento del motivo, la sentenza vacassata con rinvio al Tribunale di merito, in persona di diverso giudice,per nuovo esame;- al giudice del rinvio è rimessa la decisione anche sulle spese delgiudizio di legittimità;- restano assorbiti il terzo e il quarto motivo;p. q. m.la CorteNumero registro generale 23645/2022Numero sezionale 753/2026Numero di raccolta generale 11334/2026Data pubblicazione 27/04/2026accoglie, nei limiti esposti in motivazione, il primo e il secondomotivo del ricorso;per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale diMacerata, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame, nonchéper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 febbraio 2026.Il Presidente
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