Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:552
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0555_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 settembre 2021 – QB / BCE
(causa T‑555/20)
«Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2015 – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Dovere di imparzialità – Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità»
1.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento, per vizio di procedura, di un rapporto informativo – Adozione di un atto identico conforme alle norme di procedura – Ammissibilità – Rispetto del principio di buona fede – Necessità di una nuova valutazione effettiva dei meriti del ricorrente
(Art. 266 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1)
(v. punti 37‑46, 52, 57)
2.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento di un rapporto informativo per mancanza d’imparzialità del secondo valutatore – Obbligo di sostituire il primo valutatore – Insussistenza – Attribuzione della funzione di secondo valutatore al superiore gerarchico del secondo valutatore iniziale – Ammissibilità
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 71‑73, 85, 86)
3.
Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Obbligo di ottenere il consenso del valutato per la fissazione degli obiettivi da raggiungere in vista dell’esercizio di valutazione successivo – Insussistenza
(v. punto 93)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo di valutazione 2015 e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale atto.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
QB sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).