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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:552
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0555_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 settembre 2021 – QB / BCE (causa T‑555/20) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2015 – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Dovere di imparzialità – Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento, per vizio di procedura, di un rapporto informativo – Adozione di un atto identico conforme alle norme di procedura – Ammissibilità – Rispetto del principio di buona fede – Necessità di una nuova valutazione effettiva dei meriti del ricorrente (Art. 266 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1) (v. punti 37‑46, 52, 57)

2. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento di un rapporto informativo per mancanza d’imparzialità del secondo valutatore – Obbligo di sostituire il primo valutatore – Insussistenza – Attribuzione della funzione di secondo valutatore al superiore gerarchico del secondo valutatore iniziale – Ammissibilità (Art. 266 TFUE) (v. punti 71‑73, 85, 86)

3. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Obbligo di ottenere il consenso del valutato per la fissazione degli obiettivi da raggiungere in vista dell’esercizio di valutazione successivo – Insussistenza (v. punto 93) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo di valutazione 2015 e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale atto.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) QB sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0555_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’8 settembre 2021 – QB / BCE (causa T‑555/20) «Funzione pubblica – Personale della BCE – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2015 – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Dovere di imparzialità – Guida per la valutazione dei membri del personale della BCE – Errori manifesti di valutazione – Responsabilità» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento, per vizio di procedura, di un rapporto informativo – Adozione di un atto identico conforme alle norme di procedura – Ammissibilità – Rispetto del principio di buona fede – Necessità di una nuova valutazione effettiva dei meriti del ricorrente (Art. 266 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1) (v. punti 37‑46, 52, 57) 2. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento di un rapporto informativo per mancanza d’imparzialità del secondo valutatore – Obbligo di sostituire il primo valutatore – Insussistenza – Attribuzione della funzione di secondo valutatore al superiore gerarchico del secondo valutatore iniziale – Ammissibilità (Art. 266 TFUE) (v. punti 71‑73, 85, 86) 3. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Obbligo di ottenere il consenso del valutato per la fissazione degli obiettivi da raggiungere in vista dell’esercizio di valutazione successivo – Insussistenza (v. punto 93) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo di valutazione 2015 e, dall’altro lato, al risarcimento del danno morale che la ricorrente avrebbe asseritamente patito a causa di tale atto. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) QB sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).