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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25182/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, in persona dei legali rappresentanti pro3175 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],- controricorrente -avverso la sentenza n. 606/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 22/07/2025 R.G.N. 242/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2489/2026Numero di raccolta generale 25182/2026Data pubblicazione 10/09/20261.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], premesso diesser stato assunto dal Banco di Sicilia nel 1987 ed immesso inservizio con il grado di impiegato di I categoria, convenneUnicredit Spa (succeduta nel rapporto di lavoro) innanzi alTribunale di Catania per sentir dichiarare, tra l’altro, il suo dirittoad essere inquadrato nella categoria Quadri a far data dal 1990o, in subordine, dal luglio del 1993.Il Tribunale adito rigettò la domanda, con sentenza confermatain questa parte dalla Corte di Appello di Catania.2.

Tale pronuncia è stata cassata da questa Corte con ordinanzan. 1094 del 2023 che ha accolto il ricorso del lavoratore,affermando che «la verifica dello svolgimento di mansionisuperiori e, soprattutto, il conseguimento di diritti sulla base didetto svolgimento, vanno operati in relazione al quadronormativo applicabile all’epoca dello svolgimento delle mansionie della maturazione dei conseguenti diritti, operando laprescrizione solo in relazione ai diritti già sorti».

Ha rilevato cheoccorreva considerare il quadro normativo esistente all’epocadello svolgimento da parte del lavoratore delle mansioniasseritamente superiori, rappresentato dalla legge n. 190/1985,che aveva istituito la figura dei quadri, a contenutoimmediatamente precettivo, pur se demandava allacontrattazione collettiva la determinazione di alcuni criteriapplicativi.

Ha sancito che «il diritto al riconoscimento dellaqualifica di “quadro”, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n.190, è configurabile anche se, entro l’anno dall’entrata in vigoredella legge, la contrattazione non abbia provveduto, a normadegli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza allacategoria, che, in tal caso, vanno desunti dalle specificheNumero registro generale 2489/2026indicazioni poste dalla legge, considerando che la categoria deNi umero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25182/2026quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri,Data pubblicazione 10/09/2026salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti lacategoria degli impiegati (art. 2, commi 1 e 3 legge n. 190 del1985)».3.

In sede di rinvio, la Corte catanese, con la sentenza quiimpugnata, ha respinto la pretesa del ricorrente al superioreinquadramento.In estrema sintesi e per quanto ancora possa rilevare in questasede di legittimità, la Corte ha ritenuto che il lavoratore nonavesse dato prova dello svolgimento di «funzioni con caratterecontinuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo edell'attuazione degli obiettivi dell'impresa», così come previstodal disposto normativo di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 190/1985.Ha anche ritenuto inammissibile la prova articolata dalricorrente perché generica e valutativa.4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso illavoratore con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie e il ricorrente haanche depositato una istanza di rimessione della causa inpubblica udienza.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia: «violazione e falsaapplicazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e5 - violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3»; si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe datoNumero registro generale 2489/2026Numero sezionale 3175/2026corretta esecuzione all’ordinanza di rinvio, sostituendo il Ncurmietreo rdii ora ccolta generale 25182/2026Data pubblicazione 10/09/2026legale con parametri discrezionali già espunti dalla S.C. e inparte coperti da giudicato, avuto riguardo alle mansioni in fattosvolte dal ricorrente.Il secondo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 3 e 6 l. n. 190/85 - Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2103, 2946 e 2948 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3»; si assume che la Corte del rinvio avrebbeindebitamente subordinato il riconoscimento della qualifica diquadro a requisiti non previsti dalla legge.2.

Preliminarmente rileva il Collegio che dev’essere disattesal’istanza di fissazione dell’udienza pubblica avanzata da partericorrente.All’esito della riformulazione dell’art. 375 c.p.c., operata dald.lgs. n. 149/2022, la Corte di Cassazione pronuncia in pubblicaudienza unicamente nei casi di ricorso per revocazione ex art.391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione didiritto, mentre delibera con ordinanza resa all’esito della cameradi consiglio ex art. 380 bis 1 c.p.c., «in ogni altro caso in cui nonpronuncia in pubblica udienza» (art. 375, comma 2, n. 4quater).

La disposizione delinea un rapporto regola/eccezionesecondo cui i ricorsi sono «normalmente» destinati ad esseredefiniti nel rispetto delle forme previste dall’art. 380 bis 1 c.p.c.,ossia all’esito di adunanza camerale, salvo che non ricorrano lecondizioni indicate nel primo comma dello stesso art. 375, la cuiapplicabilità, quanto all’ipotesi riferibile all’esercizio del poterenomofilattico, richiede che la questione di diritto sulla quale laCorte è chiamata a pronunciare si presenti di particolarerilevanza, che va esclusa, non solo nell’ipotesi in cui la questionemedesima non sia nuova, perché già risolta dalla Corte, maNumero registro generale 2489/2026anche qualora il principio di diritto che la Corte è chiamata adN umero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25182/2026enunciare sia solo apparentemente connotato da novità, perchéData pubblicazione 10/09/2026conseguenza della mera estensione di principi già affermati, siapure in relazione a fattispecie concrete connotate da diversitàrispetto a quelle già vagliate (cfr. Cass., Sez.

Un., n.4331/2024).Naturalmente è riservata al Collegio investito della trattazionedel ricorso in sede camerale la valutazione circa la sussistenzadei presupposti per l’eventuale rimessione in pubblica udienza,che, nella specie, non solo ravvisabili atteso che è da escludere,per quanto si argomenterà in seguito, che il ricorso pongarealmente delle questioni di diritto di peculiare rilevo.3.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente perconnessione, come prospettato dalla stessa parte ricorrentenell’illustrazione dei medesimi.In disparte l’inammissibile richiamo sia all’art. 394 c.p.c.(invece che alla violazione dell’art. 384 c.p.c.), sia agli artt.2946 e 2948 c.c. (che non trovano applicazione nella sentenzagravata), sia al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (senzaalcuna considerazione degli enunciati posti dalle Sezioni unitecon le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014), le censure nonmeritano accoglimento.Premesso che non è suscettibile di passare in giudicatoqualunque asserzione contenuta nella motivazione d'unasentenza, riferendosi l'art. 329 cpv. c.p.c. soltanto alla sequenzalogica «fatto - norma - effetto giuridico» attraverso la quale siafferma l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma chead esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n.14670/2015; Cass. n. 4572/2013; Cass. n. 16583/2012; Cass.n. 16808/2011; Cass. n. 27196/2006; Cass. n. 10832/1998;Numero registro generale 2489/2026Numero sezionale 3175/2026Cass. n. 6769/1998), è da escludere la formazioneN umdeir o udi nra ccolta generale 25182/2026Data pubblicazione 10/09/2026giudicato su meri fatti, atteso che la mancata impugnazione diuna o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogoalla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse sianoconfigurabili come capi completamente autonomi, risolutivi diquestioni controverse che, dotate di propria individualità edautonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, enon anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamenteagli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione(v., per tutte, Cass. n. 27246/2024).Invece, ancora in memoria la difesa del ricorrente insiste nelsostenere che si sarebbe formato il giudicato interno «sul fattostorico delle mansioni svolte» dall’Arcifa, senza neancheconsiderare che il Tribunale di Catania, con la sentenza poiconfermata dalla Corte di Appello e successivamente cassata,aveva rigettato il ricorso del lavoratore sul punto.In secondo luogo, la sentenza resa in sede di rinvio si èsenz’altro uniformata ai principi di diritto espressi nelladecisione rescindente, che si era limitata ad indicare ilparametro normativo al quale la Corte del rinvio avrebbe dovutovalutare il conseguimento del diritto al superioreinquadramento.La Corte territoriale, dopo avere dato fedelmente conto deiprincipi espressi nella decisione rescindente, ha ritenuto, sullabase del parametro indicato, che già alla stregua delleallegazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio lemansioni espletate dall’istante non rivestissero quel carattere«di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazionedegli obiettivi dell’impresa» richiesto dall’art. 2, comma 1, l. n.190/1985.Numero registro generale 2489/2026Dunque, non è affatto vero che i giudici siciliani avrebberoN umero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25182/2026indebitamente subordinato il riconoscimento della qualifica diData pubblicazione 10/09/2026quadro a requisiti non previsti dalla legge; piuttosto partericorrente, con le plurime censure di violazioni di legge, nonindividua realmente degli errori di diritto nella sentenzaimpugnata, ma assume che i compiti in concreto svoltidall’Arcifa avessero quel grado di rilevante importanza invecenegato dai giudici del rinvio; si tratta, in sostanza, di una criticaad apprezzamenti di merito, che investono le circostanze delcaso concreto mediante una rilettura delle risultanze processualicontrapposta a quella operata dalla Corte del rinvio, nonsuscettibili di riesame in questa sede di legittimità (cfr., tramolte, Cass. n. 22198/2024).4.

In conclusione, il ricorso va respinto nel suo complesso, conspese che seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettarionella misura del 15%.Numero registro generale 2489/2026Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attoN umero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25182/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Data pubblicazione 10/09/2026da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona dei legali rappresentanti pro3175 tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],- controricorrente -avverso la sentenza n. 606/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 22/07/2025 R.G.N. 242/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2489/2026Numero di raccolta generale 25182/2026Data pubblicazione 10/09/20261. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA], premesso diesser stato assunto dal Banco di Sicilia nel 1987 ed immesso inservizio con il grado di impiegato di I categoria, convenneUnicredit Spa (succeduta nel rapporto di lavoro) innanzi alTribunale di Catania per sentir dichiarare, tra l’altro, il suo dirittoad essere inquadrato nella categoria Quadri a far data dal 1990o, in subordine, dal luglio del 1993.Il Tribunale adito rigettò la domanda, con sentenza confermatain questa parte dalla Corte di Appello di Catania.2. Tale pronuncia è stata cassata da questa Corte con ordinanzan. 1094 del 2023 che ha accolto il ricorso del lavoratore,affermando che «la verifica dello svolgimento di mansionisuperiori e, soprattutto, il conseguimento di diritti sulla base didetto svolgimento, vanno operati in relazione al quadronormativo applicabile all’epoca dello svolgimento delle mansionie della maturazione dei conseguenti diritti, operando laprescrizione solo in relazione ai diritti già sorti». Ha rilevato cheoccorreva considerare il quadro normativo esistente all’epocadello svolgimento da parte del lavoratore delle mansioniasseritamente superiori, rappresentato dalla legge n. 190/1985,che aveva istituito la figura dei quadri, a contenutoimmediatamente precettivo, pur se demandava allacontrattazione collettiva la determinazione di alcuni criteriapplicativi. Ha sancito che «il diritto al riconoscimento dellaqualifica di “quadro”, istituita dalla legge 13 maggio 1985 n.190, è configurabile anche se, entro l’anno dall’entrata in vigoredella legge, la contrattazione non abbia provveduto, a normadegli artt. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza allacategoria, che, in tal caso, vanno desunti dalle specificheNumero registro generale 2489/2026indicazioni poste dalla legge, considerando che la categoria deNi umero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25182/2026quadri non appartiene alla categoria dei dirigenti e che ai quadri,Data pubblicazione 10/09/2026salvo diversa disposizione, si applicano le norme riguardanti lacategoria degli impiegati (art. 2, commi 1 e 3 legge n. 190 del1985)».3. In sede di rinvio, la Corte catanese, con la sentenza quiimpugnata, ha respinto la pretesa del ricorrente al superioreinquadramento.In estrema sintesi e per quanto ancora possa rilevare in questasede di legittimità, la Corte ha ritenuto che il lavoratore nonavesse dato prova dello svolgimento di «funzioni con caratterecontinuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo edell'attuazione degli obiettivi dell'impresa», così come previstodal disposto normativo di cui all’art. 2, comma 1, l. n. 190/1985.Ha anche ritenuto inammissibile la prova articolata dalricorrente perché generica e valutativa.4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso illavoratore con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.Entrambe le parti hanno comunicato memorie e il ricorrente haanche depositato una istanza di rimessione della causa inpubblica udienza.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: «violazione e falsaapplicazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e5 - violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3»; si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe datoNumero registro generale 2489/2026Numero sezionale 3175/2026corretta esecuzione all’ordinanza di rinvio, sostituendo il Ncurmietreo rdii ora ccolta generale 25182/2026Data pubblicazione 10/09/2026legale con parametri discrezionali già espunti dalla S.C. e inparte coperti da giudicato, avuto riguardo alle mansioni in fattosvolte dal ricorrente.Il secondo motivo denuncia: «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 3 e 6 l. n. 190/85 - Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2103, 2946 e 2948 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3»; si assume che la Corte del rinvio avrebbeindebitamente subordinato il riconoscimento della qualifica diquadro a requisiti non previsti dalla legge.2. Preliminarmente rileva il Collegio che dev’essere disattesal’istanza di fissazione dell’udienza pubblica avanzata da partericorrente.All’esito della riformulazione dell’art. 375 c.p.c., operata dald.lgs. n. 149/2022, la Corte di Cassazione pronuncia in pubblicaudienza unicamente nei casi di ricorso per revocazione ex art.391 quater c.p.c. e di particolare rilevanza della questione didiritto, mentre delibera con ordinanza resa all’esito della cameradi consiglio ex art. 380 bis 1 c.p.c., «in ogni altro caso in cui nonpronuncia in pubblica udienza» (art. 375, comma 2, n. 4quater). La disposizione delinea un rapporto regola/eccezionesecondo cui i ricorsi sono «normalmente» destinati ad esseredefiniti nel rispetto delle forme previste dall’art. 380 bis 1 c.p.c.,ossia all’esito di adunanza camerale, salvo che non ricorrano lecondizioni indicate nel primo comma dello stesso art. 375, la cuiapplicabilità, quanto all’ipotesi riferibile all’esercizio del poterenomofilattico, richiede che la questione di diritto sulla quale laCorte è chiamata a pronunciare si presenti di particolarerilevanza, che va esclusa, non solo nell’ipotesi in cui la questionemedesima non sia nuova, perché già risolta dalla Corte, maNumero registro generale 2489/2026anche qualora il principio di diritto che la Corte è chiamata adN umero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25182/2026enunciare sia solo apparentemente connotato da novità, perchéData pubblicazione 10/09/2026conseguenza della mera estensione di principi già affermati, siapure in relazione a fattispecie concrete connotate da diversitàrispetto a quelle già vagliate (cfr. Cass., Sez. Un., n.4331/2024).Naturalmente è riservata al Collegio investito della trattazionedel ricorso in sede camerale la valutazione circa la sussistenzadei presupposti per l’eventuale rimessione in pubblica udienza,che, nella specie, non solo ravvisabili atteso che è da escludere,per quanto si argomenterà in seguito, che il ricorso pongarealmente delle questioni di diritto di peculiare rilevo.3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perconnessione, come prospettato dalla stessa parte ricorrentenell’illustrazione dei medesimi.In disparte l’inammissibile richiamo sia all’art. 394 c.p.c.(invece che alla violazione dell’art. 384 c.p.c.), sia agli artt.2946 e 2948 c.c. (che non trovano applicazione nella sentenzagravata), sia al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (senzaalcuna considerazione degli enunciati posti dalle Sezioni unitecon le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014), le censure nonmeritano accoglimento.Premesso che non è suscettibile di passare in giudicatoqualunque asserzione contenuta nella motivazione d'unasentenza, riferendosi l'art. 329 cpv. c.p.c. soltanto alla sequenzalogica «fatto - norma - effetto giuridico» attraverso la quale siafferma l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma chead esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. Cass. n.14670/2015; Cass. n. 4572/2013; Cass. n. 16583/2012; Cass.n. 16808/2011; Cass. n. 27196/2006; Cass. n. 10832/1998;Numero registro generale 2489/2026Numero sezionale 3175/2026Cass. n. 6769/1998), è da escludere la formazioneN umdeir o udi nra ccolta generale 25182/2026Data pubblicazione 10/09/2026giudicato su meri fatti, atteso che la mancata impugnazione diuna o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogoalla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse sianoconfigurabili come capi completamente autonomi, risolutivi diquestioni controverse che, dotate di propria individualità edautonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, enon anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure dellavalutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamenteagli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione(v., per tutte, Cass. n. 27246/2024).Invece, ancora in memoria la difesa del ricorrente insiste nelsostenere che si sarebbe formato il giudicato interno «sul fattostorico delle mansioni svolte» dall’Arcifa, senza neancheconsiderare che il Tribunale di Catania, con la sentenza poiconfermata dalla Corte di Appello e successivamente cassata,aveva rigettato il ricorso del lavoratore sul punto.In secondo luogo, la sentenza resa in sede di rinvio si èsenz’altro uniformata ai principi di diritto espressi nelladecisione rescindente, che si era limitata ad indicare ilparametro normativo al quale la Corte del rinvio avrebbe dovutovalutare il conseguimento del diritto al superioreinquadramento.La Corte territoriale, dopo avere dato fedelmente conto deiprincipi espressi nella decisione rescindente, ha ritenuto, sullabase del parametro indicato, che già alla stregua delleallegazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio lemansioni espletate dall’istante non rivestissero quel carattere«di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazionedegli obiettivi dell’impresa» richiesto dall’art. 2, comma 1, l. n.190/1985.Numero registro generale 2489/2026Dunque, non è affatto vero che i giudici siciliani avrebberoN umero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25182/2026indebitamente subordinato il riconoscimento della qualifica diData pubblicazione 10/09/2026quadro a requisiti non previsti dalla legge; piuttosto partericorrente, con le plurime censure di violazioni di legge, nonindividua realmente degli errori di diritto nella sentenzaimpugnata, ma assume che i compiti in concreto svoltidall’Arcifa avessero quel grado di rilevante importanza invecenegato dai giudici del rinvio; si tratta, in sostanza, di una criticaad apprezzamenti di merito, che investono le circostanze delcaso concreto mediante una rilettura delle risultanze processualicontrapposta a quella operata dalla Corte del rinvio, nonsuscettibili di riesame in questa sede di legittimità (cfr., tramolte, Cass. n. 22198/2024).4. In conclusione, il ricorso va respinto nel suo complesso, conspese che seguono la soccombenza liquidate come dadispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettarionella misura del 15%.Numero registro generale 2489/2026Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attoN umero sezionale 3175/2026Numero di raccolta generale 25182/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,Data pubblicazione 10/09/2026da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026.La PresidenteDott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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