CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27808/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 05/08/1999 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, sono privi di specificità poiché sono meramente riproduttivi di generici profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) con corretti argomenti logici e giuridici a pagine 3-5, ove i giudici di appello hanno sottolineato la coerenza e precisione delle dichiarazioni della persona offesa, che la rendevano perfettamente credibile sul piano soggettivo nonché i riscontri alle stesse rinvenuti nei referti dei sanitari e nei verbali di arresto in flagranza e di perquisizione personale dell'imputato, che portava con sé l'arma impropria utilizzata per l'aggressione nonché l'inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente; che a pagine 5-6 della sentenza impugnata, la Corte di merito ha motivatamente ribadito l'idoneità del cavo di ricarica ad offendere e ad essere, quindi, utilizzato come arma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MMarzia [OSCURATO:PERSONA] P rrotti 1