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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 29429/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15579/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ANCONA n. 932/2020 depositata il30/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con contratto registrato il 3 novembre 2009, la società [OSCURATO:PERSONA] srl vendeva alla società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale un compendio immobiliare a destinazione turistico- alberghiera composto da tre fabbricati con corte di pertinenza, altro fabbricato con identica destinazione con corte di pertinenza e un terreno edificabile, in Comune di Colli di Tronto.

L’Agenzia delle Entrate qualificava il contratto, facendo applicazione dell’art.20 del d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131, come contratto di compravendita di azienda sulla base di elementi estrinseci (l’acquirente era “una società con socio unico noto, ristoratore che svolgeva la stessa attività della cedente”; “l’azienda aveva proseguito l’attività sotto la stessa insegna “[OSCURATO:PERSONA]”, avvalendosi degli stessi dipendenti posti soltanto pochi giorni in mobilità”; “sono state trasferite licenze e attrezzature”) ed emetteva avviso di liquidazione dell’imposta complementare ai sensi dell’art.51, comma 1 e 4, del d.P.R. 131/86 in luogo della misura fissa ex art. 40 medesimo d.P.R. con cui l’imposta era stata autoliquidata;

2. su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] l’atto veniva annullato dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA].

La CTR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello dell’ Agenzia delle Entrate ritenendo che l’Agenzia non avesse fornito che “indizi non sufficienti” a dimostrare l’uso legittimo del potere di riqualificazione del contratto, riconosciutole dall’art. 20 del d.P.R. 131/86;

3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi con i quali denuncia violazione degli artt.2555 cod. civ. e 20 del d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. e, rispettivamente, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.

Sostiene in sostanza l’Agenzia che in realtà gli elementi indicati nella motivazione dell’avviso di liquidazione (già qui ricordati al superiore punto 1.) erano sufficienti a giustificare il proprio operato;

4. la società è rimasta intimata; considerato che: 1.rispetto ai due motivi di ricorso assumono rilievo pregiudiziale le considerazioni che seguono.

1.1. l’avviso di liquidazione oggetto di causa è stato emesso in base alla lettera originaria dell'art. 20 del d.P.R. 131/86: "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

Nella formulazione modificata dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, secondo l'art.1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, è norma d'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 e n.39 del 16 marzo 2021, l'imposta di registro deve e doveva essere applicata “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati” (salvo ipotesi particolari che qui non interessa indagare).

1.2. L’ufficio stesso dà conto di aver applicato l’imposta di registro sull’atto di compravendita di immobili de quo interpretando l’atto secondo l’art.20 del d.P.R. 131/86, non prescindendo da elementi extra-testuali ma proprio attraverso la lente di elementi di tale natura (v. sopra punto 2.) e di essere così pervenuto a riqualificare l’atto medesimo come di compravendita di complesso aziendale;

2. l’avviso di liquidazione è dunque per questa ragione assorbente illegittimo;

3. il ricorso deve essere rigettato;

4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la società è rimasta intimata;

6. risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, cosicché non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15579/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 932/2020 depositata il30/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con contratto registrato il 3 novembre 2009, la società [OSCURATO:PERSONA] srl vendeva alla società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale un compendio immobiliare a destinazione turistico- alberghiera composto da tre fabbricati con corte di pertinenza, altro fabbricato con identica destinazione con corte di pertinenza e un terreno edificabile, in Comune di Colli di Tronto. L’Agenzia delle Entrate qualificava il contratto, facendo applicazione dell’art.20 del d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131, come contratto di compravendita di azienda sulla base di elementi estrinseci (l’acquirente era “una società con socio unico noto, ristoratore che svolgeva la stessa attività della cedente”; “l’azienda aveva proseguito l’attività sotto la stessa insegna “[OSCURATO:PERSONA]”, avvalendosi degli stessi dipendenti posti soltanto pochi giorni in mobilità”; “sono state trasferite licenze e attrezzature”) ed emetteva avviso di liquidazione dell’imposta complementare ai sensi dell’art.51, comma 1 e 4, del d.P.R. 131/86 in luogo della misura fissa ex art. 40 medesimo d.P.R. con cui l’imposta era stata autoliquidata; 2. su ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] l’atto veniva annullato dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA]. La CTR delle Marche, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello dell’ Agenzia delle Entrate ritenendo che l’Agenzia non avesse fornito che “indizi non sufficienti” a dimostrare l’uso legittimo del potere di riqualificazione del contratto, riconosciutole dall’art. 20 del d.P.R. 131/86; 3. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi con i quali denuncia violazione degli artt.2555 cod. civ. e 20 del d.P.R. 20 ottobre 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. e, rispettivamente, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. Sostiene in sostanza l’Agenzia che in realtà gli elementi indicati nella motivazione dell’avviso di liquidazione (già qui ricordati al superiore punto 1.) erano sufficienti a giustificare il proprio operato; 4. la società è rimasta intimata; considerato che: 1.rispetto ai due motivi di ricorso assumono rilievo pregiudiziale le considerazioni che seguono. 1.1. l’avviso di liquidazione oggetto di causa è stato emesso in base alla lettera originaria dell'art. 20 del d.P.R. 131/86: "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Nella formulazione modificata dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, secondo l'art.1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, è norma d'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 e n.39 del 16 marzo 2021, l'imposta di registro deve e doveva essere applicata “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati” (salvo ipotesi particolari che qui non interessa indagare). 1.2. L’ufficio stesso dà conto di aver applicato l’imposta di registro sull’atto di compravendita di immobili de quo interpretando l’atto secondo l’art.20 del d.P.R. 131/86, non prescindendo da elementi extra-testuali ma proprio attraverso la lente di elementi di tale natura (v. sopra punto 2.) e di essere così pervenuto a riqualificare l’atto medesimo come di compravendita di complesso aziendale; 2. l’avviso di liquidazione è dunque per questa ragione assorbente illegittimo; 3. il ricorso deve essere rigettato; 4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la società è rimasta intimata; 6. risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, cosicché non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
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