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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:1018
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0130 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 12 dicembre 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea e Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Periodo di preavviso – Permanere dell’obbligo di lealtà e di riservatezza – Procedimento disciplinare – Avvio di un’indagine amministrativa – Archiviazione – Comportamenti illegittimi imputabili all’autorità che ha il potere di nomina – Danno morale – Prova – Presupposti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione» Nella causa C‑130/22 P avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 febbraio 2022, DD , rappresentato da N. Lorenz, Rechtsanwältin, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) , rappresentata inizialmente da M. O’Flaherty, successivamente da S. Rautio, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, DD chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, DD/FRA ( T‑703/19 , EU:T:2021:923 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto giudice ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e inteso, in sostanza, ad ottenere il risarcimento del danno morale da lui asseritamente subìto stimato in via equitativa in EUR 50000, causato dall’avvio e dallo svolgimento di un procedimento amministrativo in seno all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

Contesto giuridico Statuto 2 L’articolo 11, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue: «Il funzionario esercita le sue mansioni e agisce nell’esclusivo interesse dell’Unione [europea].

Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all’istituzione di appartenenza.

Il funzionario svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l’Unione». 3 L’articolo 12 bis , paragrafo 1, dello Statuto recita: «Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale». 4 L’articolo 17 dello Statuto ha il seguente tenore: «1.

Il funzionario si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.

2. Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere». 5 L’articolo 25, secondo comma, dello Statuto prevede quanto segue: «Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate». 6 Ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto: «1.

Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

2. Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell’autorità che ha il potere di nomina [(in prosieguo: l’«APN»)] o dell’[Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF»)], questi ultimi possono avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di tale mancanza.

3. Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX». 7 L’articolo 1 dell’allegato IX dello Statuto così dispone: «1.

Non appena un’indagine dell’OLAF evidenzia la possibilità che un funzionario o ex funzionario di un’istituzione sia personalmente implicato in un caso, l’interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell’indagine.

In ogni caso, al termine dell’indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un funzionario dell’istituzione potrà essere tratta senza che quest’ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all’insieme dei fatti che lo riguardano.

Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni. (…)

3. Qualora l’indagine dell’OLAF non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un funzionario dell’istituzione, l’indagine stessa è archiviata per decisione del direttore dell’OLAF, che ne informa per iscritto il funzionario e la sua istituzione.

Il funzionario può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale». 8 L’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto prevede quanto segue: «Le norme definite all’articolo 1 del presente allegato si applicano mutatis mutandis alle indagini amministrative effettuate dall’[APN]». 9 L’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto enuncia: «Sulla base della relazione d’indagine, dopo aver comunicato al funzionario interessato tutti gli elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l’[APN] può: a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti del funzionario interessato; quest’ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un ammonimento; oppure c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell’articolo 86 dello statuto, i) decidere l’avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4 del presente allegato, oppure ii) decidere l’avvio di una procedura disciplinare di fronte alla commissione di disciplina». 10 L’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto così dispone: «Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell’interessato in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 22, paragrafo 2 del presente allegato, quest’ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un’adeguata pubblicità della decisione dell’[APN]».

RAA 11 L’articolo 47 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») così dispone: «Il contratto dell’agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso: (…)

c) per i contratti a tempo indeterminato: (…) i) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; la durata del preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. (…) (…)».

Regolamento (CE) n. 45/2001 12 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( GU 2001, L 8, pag. 1 ), recava la disciplina in appresso riportata: «I dati personali devono essere: a) trattati in modo corretto e lecito; (…)».

Fatti all’origine della controversia 13 Gli antefatti di causa sono esposti ai punti da 1 a 26 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «1 Il ricorrente, DD, è stato assunto il 1 o agosto 2000 dall’Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (EUMC), divenuto l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del [RAA].

Inizialmente reclutato con contratto a tempo determinato, il predetto ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato a partire dal 16 dicembre 2006. 2 Con lettera del 13 giugno 2013, il direttore della FRA ha informato il ricorrente della propria decisione di risolvere il suo contratto a tempo indeterminato e gli ha chiesto di non recarsi sul suo luogo di lavoro durante il periodo di preavviso “avente inizio [quello stesso giorno] e prendente fine il 12 [a]prile 2014”. 3 Il termine di preavviso di dieci mesi previsto dall’articolo 47, lettera c), i), del RAA è scaduto il 13 aprile 2014.

Durante il periodo di preavviso, il ricorrente è stato esentato dal suo obbligo di prestare i propri servizi e di recarsi nei locali della FRA. 4 Con messaggi di posta elettronica del 5 marzo e del 9 ottobre 2014 (in prosieguo, congiuntamente: i “messaggi controversi”), il ricorrente ha trasmesso ad A, un ex funzionario della FRA, dal proprio indirizzo privato di posta elettronica, talune informazioni interne a carattere riservato della FRA.

Si trattava di documenti contenenti, segnatamente, un elenco di pagamenti effettuati dalla FRA a B, ex consulente giuridico di tale agenzia. 5 Il 20 marzo 2015, il direttore della FRA ha avviato un’indagine amministrativa, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto (…), vertente, in sostanza, sulle circostanze della trasmissione verso l’esterno dei documenti interni della FRA (in prosieguo [...]: l’“indagine amministrativa”). 6 L’indagine [amministrativa] è stata condotta sulla base di tre decisioni (in prosieguo, congiuntamente: le “decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa”), vale a dire, in primo luogo, la decisione DIR/003/2015, del 20 marzo 2015, vertente sull’avvio dell’indagine amministrativa (in prosieguo: la “decisione di avvio dell’indagine amministrativa”), in secondo luogo, la decisione DIR/004/2016, del 3 marzo 2016, vertente sull’estensione della portata dell’indagine amministrativa (in prosieguo: la “decisione di estensione dell’indagine amministrativa” [...]), e, in terzo luogo, la decisione DIR/005/2016, del 18 marzo 2016, vertente sulla nomina di un comitato di indagine. 7 Con sentenza dell’8 ottobre 2015, DD/FRA ( F‑106/13 e F‑25/14 , EU:F:2015:118 ), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione di risoluzione del contratto menzionata al punto 2 supra .

Esso ha invece rigettato i capi delle conclusioni del ricorrente intese ad ottenere il risarcimento del danno morale sofferto. 8 Il ricorrente ha proposto un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, respinta dalla sentenza del 19 luglio 2017, DD/FRA ( T‑742/15 P , EU:T:2017:528 […]). 9 Il 29 febbraio 2016, la FRA ha reintegrato il ricorrente nelle sue funzioni, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza dell’8 ottobre 2015, DD/FRA ( F‑106/13 e F‑25/14 , EU:F:2015:118 ). 10 Il 30 marzo 2016, la FRA ha inviato al ricorrente una nota con la quale lo ha informato, da un lato, dell’avvio dell’indagine amministrativa e, dall’altro, dello svolgimento di un’audizione prevista per il giorno 5 aprile 2016. 11 Con uno scambio di messaggi di posta elettronica in quello stesso giorno, il ricorrente ha chiesto alla FRA di fornirgli gli elementi di prova assunti per sostenere le accuse a suo carico.

In risposta alla sua domanda, gli investigatori gli hanno trasmesso, quello stesso giorno, alcuni documenti, tra cui una copia del suo messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014. 12 Con un messaggio di posta elettronica del 4 aprile 2016, a integrazione dell’invio del messaggio di posta elettronica indicato al punto 11 supra , la FRA ha trasmesso al ricorrente delle prove supplementari, tra cui una copia del suo messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2014. 13 Il 5 aprile 2016, gli investigatori della FRA hanno proceduto all’audizione del ricorrente nonché di altri sette testimoni. 14 Il 10 ottobre 2016, il ricorrente è stato informato che la relazione di indagine [(in prosieguo: la “relazione di indagine”)] era stata ultimata. 15 Il 12 ottobre 2016, il ricorrente ha chiesto alla FRA di trasmettergli le conclusioni della relazione di indagine, le conclusioni dell’indagine, nonché qualsiasi altro documento direttamente connesso alle allegazioni formulate nei suoi confronti. 16 Con un messaggio di posta elettronica del 20 ottobre 2016, in risposta al messaggio di posta elettronica di cui al punto 15 supra , la FRA ha trasmesso al ricorrente le conclusioni della relazione di indagine. 17 Il 17 novembre 2016, il ricorrente è stato invitato a un’audizione, ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, fissata per il giorno 6 dicembre 2016.

In tale occasione, il ricorrente ha altresì ricevuto una copia della relazione di indagine accompagnata dai suoi allegati. 18 Il 5 dicembre 2016, la FRA ha informato il ricorrente che l’audizione contemplata al punto 17 supra era stata rinviata a una data successiva. 19 L’audizione ha avuto luogo il 12 gennaio 2017.

In occasione di tale audizione, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione scritta nella quale sosteneva che il messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014 era trapelato dalla stessa FRA e ha chiesto l’avvio di un’indagine interna a questo proposito. 20 Il 13 gennaio 2017, il ricorrente ha ricevuto il processo verbale dell’audizione menzionata al punto 19 supra . 21 Il 20 gennaio 2017, il ricorrente ha trasmesso al direttore della FRA le proprie osservazioni finali sulla relazione di indagine. 22 Il 28 aprile 2017, il direttore della FRA ha deciso di archiviare l’indagine amministrativa.

Tale decisione è stata notificata al ricorrente il 4 maggio 2017. 23 Il 27 agosto 2018, il ricorrente ha proposto una domanda (…) ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, mediante la quale ha chiesto, in primo luogo, l’accesso ad alcuni documenti, vale a dire le decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa, nonché la nota del capo delle risorse umane della FRA del 20 marzo 2015 indirizzata al direttore (…), in secondo luogo, l’avvio di un’indagine su una violazione della riservatezza dell’indagine amministrativa e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale che egli avrebbe subìto in ragione del comportamento illegittimo della FRA nel corso dell’indagine amministrativa. 24 Il 21 dicembre 2018, il direttore della FRA ha parzialmente accolto la domanda del 27 agosto 2018 concedendo al ricorrente l’accesso ad alcuni documenti da lui richiesti, indicati al punto 23 supra (in prosieguo: la “decisione del 21 dicembre 2018”).

Tra i documenti trasmessi al ricorrente figuravano le decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa.

La domanda suddetta è stata respinta per il resto. 25 Il 5 marzo 2019, il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione del 21 dicembre 2018 (…). 26 Con decisione del 24 giugno 2019, il direttore della FRA ha comunicato al ricorrente la nota del 20 marzo 2015 ed ha respinto per il resto il reclamo menzionato al punto 25 supra (in prosieguo: la “decisione del 24 giugno 2019”)».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso menzionato al punto 1 della presente sentenza. 15 A sostegno del suo primo capo di conclusioni, mediante il quale egli chiedeva al Tribunale di condannare la FRA a risarcire il danno morale da lui asseritamente subìto in ragione delle illegittimità commesse da detta agenzia sia in occasione dell’avvio dell’indagine amministrativa che nel corso di quest’ultima, il ricorrente aveva fatto valere nove profili di illegittimità relativi ai comportamenti illegittimi della FRA (in prosieguo, congiuntamente: i «comportamenti illegittimi»), derivanti: – il primo, dal fatto che gli investigatori non disponevano di un mandato sufficiente per investigare, da un lato, su una violazione, da parte di esso ricorrente, degli articoli 11 e 17 dello Statuto e, dall’altro, sul messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2014, sicché l’indagine amministrativa sarebbe stata priva di fondamento giuridico e avrebbe violato l’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto, nonché l’articolo 2 della decisione 2013/01 del consiglio di amministrazione della FRA, del 22 maggio 2013, sullo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari (in prosieguo: il «primo profilo di illegittimità»); – il secondo, dal fatto che la decisione di avvio dell’indagine amministrativa non era stata fondata sull’esistenza di un sospetto ragionevole (in prosieguo: il «secondo profilo di illegittimità»); – il terzo, dal fatto che la FRA non lo aveva informato in tempo utile dell’avvio dell’indagine amministrativa e non gli aveva trasmesso le decisioni afferenti a quest’ultima (in prosieguo: il «terzo profilo di illegittimità»); – il quarto, dal carattere eccessivo e irragionevole della durata del procedimento amministrativo (in prosieguo: il «quarto profilo di illegittimità»); – il quinto, dal fatto che la decisione di chiusura dell’indagine era priva di motivazione (in prosieguo: il «quinto profilo di illegittimità»); – il sesto, dal fatto che la relazione di indagine era inficiata da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione; – il settimo, da una violazione della riservatezza dell’indagine amministrativa da parte della FRA; – l’ottavo, da una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 (in prosieguo: l’«ottavo profilo di illegittimità»), e – il nono, da una violazione del dovere di sollecitudine, da una mancanza di obiettività e di imparzialità, nonché da uno sviamento di potere. 16 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che il terzo e il quarto profilo di illegittimità erano fondati.

Esso ha però considerato che le condizioni per l’insorgere della responsabilità di un’istituzione o di un organismo dell’Unione non sussistevano nel caso di specie.

Infatti, il Tribunale ha affermato che il ricorrente non aveva dimostrato né l’effettiva esistenza di un danno morale da lui subìto a causa dei comportamenti illegittimi, né il nesso di causalità tra questi ultimi e tale presunto danno.

Conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione 17 Il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – concedergli, di conseguenza, il risarcimento del danno immateriale da lui subìto, stimato equitativamente in EUR 50000, e annullare, ove necessario, la decisione del 21 dicembre 2018 nonché la decisione del 24 giugno 2019, e – condannare la FRA al pagamento di tutte le spese. 18 La FRA chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese.

Sull’impugnazione 19 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce otto motivi, relativi ad errori commessi dal Tribunale, rispettivamente, in ciascuna delle otto parti della sentenza impugnata, vale a dire nell’esposizione dei fatti, nell’esame dei profili di illegittimità primo, secondo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, nonché nella parte relativa all’esame dell’esistenza di un danno attuale e di un nesso causale.

Sul primo motivo, sulla seconda parte del terzo motivo e sul quinto motivo Argomentazione delle parti 20 Con il suo primo motivo, con la seconda parte del suo terzo motivo e con il suo quinto motivo, che vanno esaminati congiuntamente, il ricorrente addebita al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova e commesso un errore di diritto affermando che, nel caso di specie, il periodo di preavviso di dieci mesi doveva essere considerato come un normale periodo di lavoro, che non era idoneo a dispensare esso ricorrente dall’osservanza degli obblighi di lealtà e di riservatezza a lui imposti, rispettivamente, dall’articolo 11 e dall’articolo 17 dello Statuto. 21 Il ricorrente fa valere, in particolare, che, ai punti 3 e 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova operando altresì un’erronea qualificazione dei fatti, statuendo che, durante il periodo di preavviso, detto ricorrente non era semplicemente «esonerato dal suo obbligo di fornire i propri servizi», bensì gli era stato chiesto non soltanto di non svolgere i propri compiti professionali, ma anche di non recarsi nei locali della FRA.

Di conseguenza, contrariamente a quanto il Tribunale ha affermato ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, il periodo di preavviso non potrebbe essere considerato come un normale periodo di lavoro.

Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto affermando che tale periodo non era idoneo ad esonerare il ricorrente dagli obblighi di lealtà e di riservatezza che, rispettivamente, gli articoli 11 e 17 dello Statuto gli imponevano.

Il ricorrente aggiunge, nella sua memoria di replica, che tale snaturamento degli elementi di prova è la base su cui si fondano le conclusioni del Tribunale ai punti 58, 63, 86, 155, 174, 229, 243 e 245 della sentenza impugnata. 22 Il ricorrente ritiene altresì che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ai punti da 77 a 80 della sentenza impugnata affermando che tali obblighi di lealtà e di riservatezza si applicavano durante il periodo di preavviso.

Orbene, da un lato, un periodo di preavviso durante il quale il ricorrente, contrariamente a qualsiasi altro membro del personale, non aveva accesso ai locali della FRA non può essere qualificato come «normale periodo di lavoro».

Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe interpretato l’articolo 17 dello Statuto in maniera ampia, nel senso che l’interessato è, durante questo periodo, un membro del personale fin tanto che esiste un rapporto contrattuale.

Inoltre, secondo il ricorrente, risulta dalle versioni in lingua francese e tedesca di detta disposizione che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 dello Statuto, la semplice esistenza di tale rapporto durante il periodo di preavviso non è sufficiente.

Allo stesso modo, tutte le versioni linguistiche dell’articolo 11 dello Statuto indicherebbero, come requisito per la sua applicazione, l’esistenza di uno status attivo come agente. 23 Infine, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto al punto 154 della sentenza impugnata, ritenendo che il 5 marzo 2014, al momento dell’invio di uno dei messaggi controversi, il ricorrente fosse tuttora un agente assoggettato allo Statuto. 24 Secondo la FRA, da un lato, sostenendo che il periodo di preavviso di dieci mesi non costituiva, nel caso di specie, un «normale periodo di attività lavorativa retribuita», il ricorrente mirerebbe a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, il che sarebbe irricevibile nella fase di impugnazione.

Ad ogni modo, durante tale periodo di preavviso, il ricorrente avrebbe continuato a beneficiare di tutti i suoi diritti patrimoniali, restando al contempo vincolato ai suoi obblighi di membro del personale, ad eccezione dell’obbligo di fornire le proprie prestazioni lavorative nel corso del periodo di preavviso. 25 Dall’altro lato, la FRA sostiene che il ricorrente, affermando che gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 17 dello Statuto non erano applicabili durante il periodo di preavviso, si limita a reiterare gli argomenti che ha fatto valere nel suo ricorso introduttivo nonché nella sua replica in primo grado, e che sono stati respinti dal Tribunale.

In ogni caso, risulterebbe dalla giurisprudenza che gli obblighi statutari restano applicabili durante un periodo di aspettativa per motivi personali, sicché lo stesso varrebbe per quanto riguarda il periodo di preavviso.

Giudizio della Corte 26 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento del ricorrente relativo al presunto snaturamento che il Tribunale avrebbe commesso ai punti 3 e 78 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che il Tribunale è competente in via esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, tranne nel caso in cui l’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti.

Ne consegue che la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto assoggettata, come tale, al controllo della Corte (sentenza del 25 aprile 2024, NS/Parlamento, C‑218/23 P , EU:C:2024:358 , punto 58 e la giurisprudenza ivi citata). 27 Un siffatto snaturamento sussiste nel caso in cui, senza ricorso a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appaia manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione letterale.

Tuttavia, tale snaturamento deve risultare in maniera manifesta dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Inoltre, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova, deve indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati travisati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto detto giudice a tale snaturamento (sentenze del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P , EU:C:2023:340 , punto 73 nonché la giurisprudenza ivi citata, e dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio, C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 38 nonché la giurisprudenza ivi citata). 28 Nel caso di specie, occorre sottolineare che il Tribunale, ai punti 3 e 78 della sentenza impugnata, fa riferimento al messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2013 con il quale la FRA ha informato il ricorrente della propria decisione di risolvere il suo contratto di lavoro.

Come il Tribunale ha constatato al punto 2 della sentenza impugnata e come lo stesso ricorrente ammette, risulta espressamente dal suddetto messaggio di posta elettronica che il direttore della FRA gli ha chiesto di non recarsi sul suo luogo di lavoro durante il periodo di preavviso. 29 Il ricorrente non adduce alcun argomento suscettibile di far risaltare un’inesattezza materiale nella lettura che il Tribunale ha compiuto di detto messaggio.

Infatti, il ricorrente non spiega, con la chiarezza e la precisione necessarie, in che modo il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto di tale messaggio constatando, ai punti 3 e 78 della sentenza impugnata, che, durante il periodo di preavviso, il ricorrente era stato esentato dal suo obbligo di fornire i propri servizi e di recarsi nei locali della FRA.

Tale argomentazione deve dunque essere respinta in quanto infondata. 30 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo al presunto errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere che il periodo di preavviso dovesse essere qualificato come «normale periodo di lavoro», detto giudice ha constatato, ai punti da 77 a 80 e 154 della sentenza impugnata, in sostanza, che, durante il periodo di preavviso di dieci mesi che il ricorrente era tenuto ad osservare, costui, pur essendo dispensato dall’obbligo di fornire le prestazioni dovute in base al suo contratto di lavoro e di recarsi nei locali della FRA, rimaneva nondimeno assoggettato ai diritti e agli obblighi risultanti dallo Statuto, e segnatamente agli obblighi di lealtà e di riservatezza. 31 A questo proposito, risulta dall’articolo 47, lettera c), i), del RAA che, a parte l’ipotesi del decesso dell’agente temporaneo, il rapporto di lavoro di quest’ultimo cessa, per i contratti a tempo indeterminato, al termine del periodo di preavviso previsto nel contratto, il quale non può essere inferiore ad un mese per ciascun anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. 32 Ne consegue che l’agente temporaneo non perde la propria qualità di agente dell’Unione durante il periodo di preavviso e resta dunque assoggettato agli obblighi che incombono ad ogni funzionario dell’Unione, salve espresse disposizioni in senso contrario (v., per analogia, sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P , EU:C:2001:127 , punto 69 ). 33 Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo, ai punti 77, 79 e 154 della sentenza impugnata, che, durante il periodo di preavviso precedente la fine del suo contratto di lavoro con la FRA, il ricorrente conservava la qualità di agente dell’Unione, soggetto ai diritti e agli obblighi derivanti dallo Statuto. 34 Più in particolare, riguardo all’argomentazione secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli obblighi di lealtà e di riservatezza derivanti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 17 dello Statuto trovassero applicazione durante il periodo di preavviso, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non vi è alcun elemento nell’economia generale, nel contesto e nella finalità di detti articoli che permetta di ritenere che, in assenza di specifiche disposizioni, essi esigano, ai fini della loro applicazione, che l’agente o il funzionario dell’Unione interessato si trovi in una posizione «attiva», nella quale egli è tenuto a svolgere i propri compiti professionali, cosicché gli articoli suddetti cesserebbero di applicarsi a partire dal momento in cui tale periodo di preavviso comincia a decorrere. 35 Da un lato, per quanto riguarda l’articolo 11 dello Statuto, l’obbligo di lealtà da esso previsto si impone quantomeno durante il periodo nel corso del quale l’interessato ha lo status di funzionario o di agente, dato che tale obbligo è destinato principalmente a preservare il rapporto di fiducia che deve esistere tra i suddetti dipendenti e l’istituzione dell’Unione interessata (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P , EU:C:2001:127 , punto 44 ). 36 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obbligo di riservatezza, il quale, a sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, dello Statuto, impone a ogni funzionario o agente dell’Unione di astenersi da qualsiasi divulgazione non autorizzata di informazioni giunte a sua conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, a meno che tali informazioni siano già state rese pubbliche o siano accessibili al pubblico, è sufficiente rilevare che risulta dal paragrafo 2 del medesimo articolo che tale funzionario o agente rimane assoggettato all’obbligo in questione dopo la cessazione dalle sue funzioni. 37 Pertanto, questo principio si applica, a maggior ragione, al periodo di preavviso che precede, eventualmente, la cessazione dalle funzioni di un funzionario o di un agente dell’Unione. 38 Tali considerazioni non possono essere invalidate dagli argomenti addotti dal ricorrente, relativi al fatto che, nel caso di specie, durante il suo periodo di preavviso, il direttore della FRA gli ha ordinato di non svolgere i suoi compiti professionali e gli ha vietato l’accesso ai locali di tale organismo, ciò che avrebbe avuto come conseguenza che il suo datore di lavoro non lo avrebbe trattato, durante questo periodo, come un membro del personale. 39 A questo proposito, è giocoforza constatare che, sebbene l’articolo 47, lettera c), i), del RAA non preveda esplicitamente che le condizioni di lavoro dell’agente il cui contratto è stato risolto possano essere oggetto di adattamenti durante il periodo di preavviso, sicché si presume che tale periodo costituisca un normale periodo di lavoro, ciò non toglie che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi e nell’assegnazione dei compiti ai membri del loro personale, purché tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e rispetti l’equivalenza degli impieghi, anche per quanto riguarda i membri del personale che si trovano in periodo di preavviso. 40 Pertanto, la decisione di dispensare l’agente temporaneo, il cui contratto di lavoro sia stato risolto, dal suo obbligo di fornire le prestazioni derivanti da tale contratto, e di vietargli di recarsi nei locali dell’istituzione o dell’organismo dell’Unione alla quale egli è assegnato durante il periodo di preavviso può, in linea di principio, costituire una misura adottata nell’interesse del servizio e non porta necessariamente ad escludere, contrariamente a quanto in sostanza il ricorrente sostiene, che tale periodo di preavviso venga qualificato come «normale periodo di lavoro». 41 Date tali circostanze, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto laddove ha affermato, al punto 80 della sentenza impugnata, che il fatto che, durante il periodo di preavviso, il ricorrente fosse esentato dall’obbligo di fornire le proprie prestazioni professionali e non potesse recarsi nei locali della FRA non era idoneo, nel caso di specie, a esonerarlo dagli obblighi di lealtà e di riservatezza che gli erano imposti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 17 dello Statuto, sicché l’argomentazione del ricorrente al riguardo deve essere giudicata infondata. 42 Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo, la seconda parte del terzo motivo e il quinto motivo in quanto infondati.

Sul secondo motivo, nonché sulla prima e sulla terza parte del terzo motivo Argomentazione delle parti 43 Con il suo secondo motivo, nonché con la prima e con la terza parte del suo terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente imputa al Tribunale di aver commesso, ai punti da 49 a 84 della sentenza impugnata, svariati errori di diritto ed errori manifesti di valutazione, nonché uno snaturamento degli elementi di prova, nell’ambito della sua valutazione del primo e del secondo profilo di illegittimità, concernenti l’avvio dell’indagine amministrativa e l’estensione della portata di quest’ultima, e di non aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo. 44 In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova e commesso errori di diritto constatando che la decisione di avvio dell’indagine amministrativa includeva i messaggi controversi, vale a dire anche il messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2014, mentre soltanto il messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014 sarebbe stato contemplato da detta decisione.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha esaminato la sua argomentazione relativa al fatto che la decisione suddetta verteva sulla diffusione abusiva di un unico documento, vale a dire il documento allegato al messaggio del 9 ottobre 2014, e non sul contenuto del messaggio del 5 marzo 2014.

A questo proposito, egli fa valere che il Tribunale non ha tenuto conto, da un lato, del tenore letterale della medesima decisione e, dall’altro, del contesto nel quale quest’ultima si inscriveva.

Allo stesso modo, ai punti da 52 a 61 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso degli errori di diritto nella sua interpretazione della portata della decisione di estensione dell’indagine amministrativa, ignorando tanto la sua formulazione esplicita quanto il contesto nel quale essa si inseriva, segnatamente le prescrizioni derivanti dal regolamento n. 45/2001, e il tenore letterale del dispositivo della decisione concernente la nomina di un comitato di indagine. 45 Il ricorrente sostiene, in secondo luogo, che, nell’ambito della sua analisi, il Tribunale non ha operato una distinzione sufficiente tra l’avvio dell’indagine amministrativa e l’estensione della portata di quest’ultima.

Pur ammettendo che, come risulta dal punto 66 della sentenza impugnata, il secondo profilo di illegittimità si ricollega strettamente al primo, il ricorrente ritiene che, per quanto riguarda quest’ultimo, la decisione di avvio dell’indagine amministrativa concernesse la diffusione abusiva di un unico documento, mentre la questione di diritto sollevata nell’ambito del secondo profilo di illegittimità consisteva nello stabilire se gli elementi di prova che erano a disposizione della FRA al momento dell’avvio dell’indagine amministrativa soddisfacessero i presupposti per essere considerati come costituenti un principio di prova necessario ai fini dell’avvio di un’indagine amministrativa.

Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe operato una distinzione sufficiente tra i messaggi controversi e non avrebbe indicato che il messaggio del 9 ottobre 2014, l’unico inizialmente interessato al momento dell’avvio dell’indagine amministrativa, poteva essere considerato come un siffatto principio di prova. 46 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova, fornito una motivazione insufficiente e commesso un errore di diritto constatando – contrariamente a quanto risulterebbe dalla formulazione particolarmente ampia della decisione di estensione dell’indagine amministrativa, adottata nel mese di marzo 2016 – che l’argomento del ricorrente secondo cui la FRA aveva lanciato contro di lui una «operazione di ricerca aleatoria» o una «pesca alle informazioni» costituiva una semplice allegazione, che non era corroborata da alcun elemento concreto. 47 La FRA eccepisce l’irricevibilità del secondo motivo nonché della prima e della terza parte del terzo motivo, facendo valere che il ricorrente si limita a contestare delle constatazioni di fatti operate dal Tribunale, ed aggiunge che, in ogni caso, l’argomentazione del ricorrente è manifestamente infondata.

Giudizio della Corte 48 In primo luogo, poiché il ricorrente fa valere che il Tribunale ha snaturato degli elementi di prova procedendo ad una lettura erronea delle decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa, occorre ricordare che, se certo uno snaturamento degli elementi di prova può consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto dello stesso, non è sufficiente, per dimostrare un siffatto snaturamento, provare che detto documento poteva costituire l’oggetto di un’interpretazione diversa da quella adottata dal Tribunale.

A questo scopo, è necessario dimostrare che il Tribunale ha manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole del suddetto documento, segnatamente facendone una lettura contraria al suo tenore letterale (sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P , EU:C:2023:232 , punto 134 ). 49 Nel caso di specie, occorre osservare, da un lato, che dal tenore letterale stesso del dispositivo della decisione di avvio dell’indagine amministrativa – quale riportato al punto 50 della sentenza impugnata, che non è oggetto di contestazione nell’ambito della presente impugnazione – risulta che l’indagine suddetta aveva cercato di stabilire i fatti e le circostanze nelle quali il ricorrente era entrato in possesso di documenti interni della FRA malgrado che egli non avesse più accesso a simili documenti dal 14 giugno 2013.

Dall’altro lato, mediante la decisione di estensione dell’indagine amministrativa, la FRA ha deciso, secondo i termini di tale decisione, quali riportati al punto 53 della sentenza impugnata, anch’esso non censurato nell’ambito della presente impugnazione, di ampliare la portata dell’indagine summenzionata sul piano sia temporale che personale, prendendo di mira anche gli attori esterni e gli ex agenti della FRA, al fine di individuare le persone coinvolte e di identificare le fonti della fuga di informazioni. 50 Pertanto, la constatazione effettuata dal Tribunale ai punti 51, 55 e 58 della sentenza impugnata, e cioè che le decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa sono state formulate in termini sufficientemente ampi per poter essere considerate come includenti la totalità degli elementi attinenti alla fuga di informazioni controversa, cosicché tale indagine ha necessariamente potuto riguardare qualsiasi altro documento suscettibile di essere stato oggetto di una divulgazione non autorizzata presentante un nesso con i messaggi controversi, ossia tanto il messaggio del 9 ottobre 2014 quanto quello del 5 marzo 2014, non appare manifestamente inesatta alla luce del tenore letterale e del contesto dei suddetti documenti. 51 L’argomentazione relativa ad uno snaturamento delle decisioni afferenti all’avvio dell’indagine amministrativa deve dunque essere respinta perché infondata. 52 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomentazione correlata al fatto che il Tribunale non avrebbe operato, ai punti da 64 a 85 della sentenza impugnata, una distinzione sufficiente tra l’avvio dell’indagine amministrativa e l’estensione della portata di quest’ultima, nella misura in cui il messaggio del 5 marzo 2014 non avrebbe potuto costituire un principio di prova che permetteva l’avvio dell’indagine amministrativa, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, la Corte, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha preso a sostegno di tali fatti. 53 Infatti, considerato che dette prove sono state ottenute regolarmente, e che i principi generali del diritto e le norme procedurali applicabili in materia di onere e di acquisizione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale apprezzare il valore che occorre attribuire agli elementi sottoposti alla sua cognizione, salvo il caso di loro snaturamento (sentenza dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio, C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 37 e la giurisprudenza ivi citata). 54 Orbene, con la sua argomentazione, come riassunta al punto 45 della presente sentenza, il ricorrente mira, in realtà, ad ottenere un riesame, da parte della Corte, degli elementi di prova prodotti in primo grado ed analizzati nella sentenza impugnata, senza far valere alcuno snaturamento di tali elementi operato dal Tribunale, il che, per le ragioni enunciate al punto precedente, esula dalla competenza della Corte. 55 Occorre dunque respingere tale argomentazione perché irricevibile. 56 In terzo e ultimo luogo, il ricorrente imputa al Tribunale di avere, al punto 85 della sentenza impugnata, erroneamente affermato che l’argomento secondo cui la FRA aveva lanciato nel marzo 2016 una «operazione di ricerca aleatoria» o una «pesca alle informazioni» costituiva una semplice allegazione che non era corroborata da alcun elemento concreto. 57 A questo proposito, è giocoforza constatare che l’argomentazione addotta a sostegno di tale censura non permette di dimostrare che le constatazioni che il Tribunale ha operato al punto suddetto della sentenza impugnata si basino su uno snaturamento degli elementi di prova addotti in primo grado, dato che tale argomentazione mira, in realtà, a rimettere in discussione l’insindacabile valutazione dei fatti che il Tribunale ha effettuato a questo scopo. 58 Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza, occorre dunque respingere detta argomentazione perché irricevibile. 59 Pertanto, occorre rigettare il secondo motivo, nonché la prima e la terza parte del terzo motivo in quanto in parte irricevibili e in parte infondati.

Sul quarto motivo Argomentazione delle parti 60 Con il suo quarto motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale, ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata, ha commesso errori di diritto, fornito una motivazione insufficiente ed effettuato un esame incompleto del ricorso di primo grado. 61 Il ricorrente ritiene, anzitutto, che il Tribunale abbia erroneamente considerato, al punto 146 della sentenza impugnata, che l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto trattasse dell’obbligo di motivazione, per quanto riguarda segnatamente le decisioni arrecanti pregiudizio ad un funzionario dell’Unione.

Poi, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che egli non poteva far legittimamente valere una violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto per il fatto che la decisione di chiusura dell’indagine amministrativa non era motivata.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe chiarito la ragione per la quale il ricorrente non poteva invocare l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 62 Infine, il Tribunale avrebbe esaminato soltanto parzialmente il quinto profilo di illegittimità e, al punto 149 della sentenza impugnata, non avrebbe motivato a sufficienza la propria decisione secondo cui non vi era luogo per esaminare gli altri argomenti che il ricorrente faceva valere in proposito, segnatamente per quanto riguarda una presunta violazione del principio della certezza del diritto. 63 Secondo il ricorrente, concludendo l’indagine amministrativa senza scegliere alcuna opzione precisa, la FRA ha violato il principio della certezza del diritto.

Infatti, l’esercizio del diritto al risarcimento del danno subìto da un funzionario o agente dell’Unione nei cui confronti non sia stata formulata alcuna accusa, quale previsto dall’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto, sarebbe subordinato alla circostanza che l’APN abbia deciso di optare per la soluzione prevista dall’articolo 3, lettera a), del medesimo allegato

IX. Nel caso di specie, essendosi astenuta dall’optare per una delle soluzioni contemplate da tale articolo 3, la FRA avrebbe eluso la disposizione suddetta nonché l’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto, e avrebbe sostanzialmente privato tali disposizioni di qualsiasi senso e di qualsiasi efficacia.

Per tale motivo, la FRA avrebbe violato il principio della certezza del diritto, dato che il ricorrente disponeva di un legittimo interesse a beneficiare dei diritti riconosciutigli dall’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 3 del medesimo allegato. 64 La FRA eccepisce l’irricevibilità del quarto motivo e aggiunge che, in ogni caso, esso è manifestamente infondato. 65 Essa rileva, in primo luogo, che, conformemente al punto a) dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, il punto c) di tale disposizione si applica soltanto alle decisioni che arrecano pregiudizio al destinatario.

Orbene, secondo la FRA, giustamente il Tribunale ha statuito, ai punti 145 e 147 della sentenza impugnata, che una decisione di archiviazione di un procedimento disciplinare non costituisce un atto arrecante pregiudizio alla persona interessata, fornendo una motivazione sufficiente al riguardo. 66 In secondo luogo, contrariamente a quanto sosterrebbe il ricorrente, la decisione di archiviazione dell’indagine amministrativa non violerebbe il principio della certezza del diritto. 67 In terzo luogo, essa fa valere che, nel caso di specie, anche supponendo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto constatando che la decisione di archiviazione dell’indagine avrebbe dovuto essere motivata, ciò non procurerebbe alcun beneficio al ricorrente.

Pertanto, il ricorrente non potrebbe avere un legittimo interesse a criticare, per difetto di motivazione, una decisione mediante la quale un’indagine amministrativa nei suoi confronti è stata archiviata.

Giudizio della Corte 68 Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 25, secondo comma, seconda frase, dello Statuto, qualsiasi decisione individuale adottata in applicazione dello Statuto «a carico» del funzionario interessato deve essere motivata.

Questo obbligo di motivare un atto arrecante pregiudizio ha come scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per valutare se l’atto sia fondato o sia eventualmente inficiato da un vizio che permette di contestarne la legittimità e, dall’altro, di permettere al giudice di esercitare il proprio controllo in proposito [ordinanza del 23 luglio 2019, UC/Parlamento, C‑196/19 P , EU:C:2019:653 , punto 5 (presa di posizione dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 6 e la giurisprudenza ivi citata)]. 69 Nel caso di specie, il Tribunale ha concluso, ai punti 147 e 148 della sentenza impugnata, senza pronunciarsi sugli altri argomenti addotti dal ricorrente in proposito, che quest’ultimo non poteva legittimamente far valere la violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, attinente al fatto che la decisione di archiviazione dell’indagine amministrativa era priva di motivazione, in quanto una siffatta decisione non costituiva, ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, un «atto che rechi pregiudizio». 70 Pertanto, occorre anzitutto esaminare se detta decisione di archiviazione dell’indagine amministrativa costituisca un atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. 71 Conformemente a tale disposizione, qualsiasi persona rientrante nell’ambito di applicazione ratione personae dello Statuto può presentare all’APN un reclamo diretto contro un atto che le arreca pregiudizio.

L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto precisa che la Corte di giustizia è competente a statuire su qualsiasi controversia tra l’Unione e una di queste persone e vertente sulla legittimità di un atto che arreca pregiudizio a quest’ultima, ai sensi del citato articolo 90, paragrafo

2. Queste disposizioni sono applicabili per analogia ai ricorsi degli altri agenti in virtù dell’articolo 117 del RAA (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 94 ). 72 Secondo la giurisprudenza della Corte, sono atti pregiudizievoli, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, soltanto gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere in modo diretto e immediato sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera rilevante, la sua situazione giuridica (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 95 e la giurisprudenza ivi citata). 73 Per stabilire se un atto produca simili effetti, occorre prendere in esame la sostanza di tale atto e valutare i suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 96 e la giurisprudenza ivi citata). 74 Infatti, la nozione di «atto che le arrechi pregiudizio», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, deve essere oggetto di un’interpretazione ampia ed essere intesa come comprendente qualsiasi atto suscettibile di incidere direttamente su una determinata situazione giuridica (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, Scuola europea di Varese, C‑431/22 , EU:C:2023:1021 , punto 64 ). 75 L’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, che mira a disciplinare l’azione dell’APN al termine della fase di indagine amministrativa, archiviata nel presente caso, elenca, in maniera tassativa, le tre opzioni di cui detta autorità dispone sulla base della relazione di indagine amministrativa.

Infatti, risulta dal tenore letterale chiaro e non equivoco di tale articolo che, dopo aver comunicato al funzionario dell’Unione interessato tutti i documenti del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l’APN può, in primo luogo, decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti di tale funzionario, e in tal caso quest’ultimo ne è informato per iscritto dall’autorità suddetta.

In secondo luogo, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi di cui si tratta, l’APN può decidere che non occorre adottare alcuna sanzione disciplinare e, se necessario, può limitarsi a rivolgere al funzionario un ammonimento.

In terzo luogo, in caso di violazione degli obblighi ai quali il funzionario o l’ex funzionario è tenuto, ai sensi dello Statuto, commessa volontariamente o per negligenza, l’APN può decidere di avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, adire a questo scopo la commissione di disciplina (sentenza in data odierna, C‑587/21 P, DD/FRA, punto 36). 76 Orbene, nei limiti in cui una decisione di archiviazione sia idonea a costituire una decisione in virtù della quale l’APN ritiene che nessuna accusa possa essere formulata contro l’interessato, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), dell’allegato IX dello Statuto, occorre rilevare che una simile decisione implica una modificazione della situazione giuridica di detto interessato e gli conferisce alcuni diritti. 77 Da un lato, come risulta dall’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2, paragrafo 1, di detto allegato, se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell’interessato, quest’ultimo potrebbe aver diritto, eventualmente, alla riparazione del pregiudizio subìto attraverso un’adeguata pubblicità della decisione dell’APN. 78 Dall’altro lato, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, di tale allegato, se nessuna accusa può essere formulata nei confronti di un funzionario contro cui sono stati sollevati degli addebiti, l’indagine che lo riguarda viene archiviata con decisione dell’APN, notificata per iscritto al funzionario, il quale dispone del diritto di chiedere che tale decisione venga inserita nel suo fascicolo personale. 79 Pertanto, una decisione di archiviare l’indagine amministrativa cui era sottoposto un funzionario o un agente dell’Unione deve essere considerata come costituente un atto idoneo ad incidere direttamente sulla situazione giuridica di quest’ultimo e, pertanto, come un «atto che gli arreca pregiudizio», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, a maggior ragione quando la formulazione di tale atto e il contesto nel quale esso si inserisce non permettano, come nel caso di specie, di constatare, con sufficiente certezza, che nessuna accusa poteva essere formulata contro detto funzionario o detto agente, ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto.

Orbene, se non si vuole privare il ricorrente della tutela giurisdizionale effettiva atta a permettergli di far valere i diritti riconosciutigli dallo Statuto, il predetto deve poter conoscere con precisione le ragioni esatte per le quali viene posto termine al procedimento amministrativo che lo riguarda. 80 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, ai punti 147 e 148 della sentenza impugnata, che la decisione della FRA di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti del ricorrente non costituiva un atto arrecante pregiudizio a quest’ultimo, cosicché il ricorrente non poteva legittimamente invocare la violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, in ragione del fatto che detta decisione era priva di motivazione. 81 Di conseguenza, occorre accogliere il quarto motivo e annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il quinto profilo di illegittimità presentato dal ricorrente.

Sul sesto motivo Argomentazione delle parti 82 Con il suo sesto motivo, il ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, ai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata, vari errori di diritto e di aver effettuato un esame incompleto dei suoi argomenti a sostegno dell’ottavo profilo di illegittimità.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe adempiuto al suo obbligo di motivazione al riguardo. 83 Con la prima parte del suo sesto motivo, il ricorrente fa valere che gli errori compiuti dal Tribunale nell’ambito della sua valutazione del primo e del secondo profilo di illegittimità hanno delle ripercussioni sulla valutazione da esso effettuata in ordine all’ottavo profilo di illegittimità, sicché la sua argomentazione coincide parzialmente con quella addotta a sostegno dei suoi due primi motivi.

In tale contesto, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale non ha motivato a sufficienza la propria decisione secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 non era stato violato nel caso di specie.

Orbene, secondo il ricorrente, il Tribunale era tenuto anche ad esaminare se l’indagine amministrativa rispettasse i requisiti in materia di protezione dei dati personali. 84 Con la seconda parte del suo sesto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che, alla luce del fatto che l’indagine amministrativa era stata avviata sulla base di un indizio sufficiente, il ricorrente non poteva validamente addurre una violazione del regolamento n. 45/2001.

Orbene, secondo il ricorrente, l’avvio e la conduzione dell’indagine amministrativa nonché tutti gli atti successivi risultanti da quest’ultima sono stati contrari al regolamento n. 45/2001.

Infatti, la FRA sarebbe stata in possesso dei dati personali concernenti il ricorrente contenuti nei messaggi controversi, in quanto documenti allegati ad una domanda di accesso a documenti di un soggetto terzo, e avrebbe deciso di trattare successivamente tali dati in maniera incompatibile con la finalità suddetta.

In proposito, il ricorrente addebita al Tribunale di aver omesso di statuire su tali argomenti, presentati nell’ambito delle sue osservazioni del 15 febbraio 2021 in merito alle risposte della FRA ai quesiti del Tribunale. 85 La FRA eccepisce l’irricevibilità manifesta del sesto motivo.

In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato.

Essa rileva, in sostanza, che il ricorrente si limita a reiterare le affermazioni che ha formulato in primo grado.

Giudizio della Corte 86 Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, occorre anzitutto respingere perché irricevibili gli argomenti sviluppati nella prima parte del sesto motivo, mediante i quali, in sostanza, il ricorrente, sostenendo che nessuna base giuridica avrebbe giustificato l’inclusione del messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014 nell’indagine amministrativa e, pertanto, l’esistenza di un «principio di prova» ai fini dell’avvio di tale indagine, contesta la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, senza far valere il benché minimo snaturamento degli stessi. 87 Quanto al presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata al riguardo, occorre ricordare come dalla consolidata giurisprudenza della Corte risulti che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire un’esposizione che ripercorra, in maniera esaustiva ed uno ad uno, tutti i ragionamenti sviluppati dalle parti in causa, potendo infatti la motivazione del Tribunale essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (sentenza del 9 novembre 2023, XC/Commissione, C‑527/21 P , EU:C:2023:850 , punto 99 e la giurisprudenza ivi citata). 88 Nel caso di specie, dopo aver constatato, al punto 170 della sentenza impugnata, che gli argomenti addotti dal ricorrente, relativi alla presunta violazione, da parte della FRA, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 in occasione dell’avvio dell’indagine amministrativa, erano strettamente connessi agli argomenti che egli adduceva a sostegno dell’esistenza del secondo profilo di illegittimità, il Tribunale ha statuito, ai punti da 171 a 173 di detta sentenza, che risultava dall’analisi effettuata nell’ambito di tale secondo profilo di illegittimità che l’indagine amministrativa nei confronti del ricorrente era stata avviata sulla base di un indizio sufficiente dell’esistenza di una violazione degli obblighi statutari, in conformità all’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto.

Date tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che gli argomenti del ricorrente mediante i quali egli imputava alla FRA di aver violato le disposizioni del regolamento n. 45/2001 dovessero essere respinti in quanto fondati su un’erronea premessa. 89 Orbene, tale motivazione è sufficiente per permettere al ricorrente di comprendere le ragioni per le quali la sua argomentazione è stata respinta e alla Corte di esercitare il proprio controllo.

La censura relativa a un’insufficienza di motivazione fatta valere dal ricorrente deve dunque essere respinta in quanto infondata. 90 Ne consegue che la prima parte del sesto motivo deve essere respinta. 91 Per quanto riguarda la seconda parte del sesto motivo, è sufficiente rilevare, in primo luogo, che, nella misura in cui gli argomenti a sostegno di tale parte devono essere intesi come riguardanti il fatto che il Tribunale non avrebbe esaminato l’argomentazione del ricorrente costituente un ampliamento di quella che egli adduceva a sostegno dell’ottavo profilo di illegittimità, relativo ad una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001, al quale il ricorrente avrebbe proceduto nell’ambito delle sue osservazioni del 15 febbraio 2021, risulta dal punto 88 della presente sentenza che il Tribunale, statuendo, ai punti 172 e 173 della sentenza impugnata, che la FRA aveva avviato l’indagine amministrativa in maniera regolare, ha considerato implicitamente, ma necessariamente, che i dati personali del ricorrente contenuti nei messaggi controversi erano stati trattati in modo lecito, conformemente alla disposizione suddetta.

Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione al riguardo. 92 In secondo luogo, quanto al presunto errore di diritto relativo ad una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i messaggi controversi contenenti dati personali concernenti il ricorrente erano stati ricevuti dalla FRA per errore e, pertanto, non erano stati ottenuti legittimamente, è sufficiente ricordare che il principio imperante nel diritto dell’Unione è quello della libera acquisizione delle prove, sicché le parti hanno, in linea di principio, la facoltà di avvalersi, per provare un determinato fatto, di mezzi di prova di qualsiasi natura (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑386/19 P , EU:C:2020:691 , punto 73 ). 93 A questo proposito, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 stabilisce che i dati personali devono essere trattati in modo corretto e lecito.

Tuttavia, non si può dedurre da tale disposizione, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, che essa costituisca l’espressione di una regola più generale, la quale, nel caso di specie, avrebbe dovuto impedire alla FRA di utilizzare, nell’ambito dell’indagine amministrativa, informazioni trasmesse a tale organismo da un terzo, per il solo fatto che tali informazioni erano state ottenute per altri scopi e che la loro trasmissione al suddetto organismo era avvenuta per errore. 94 Date tali circostanze, la seconda parte del sesto motivo deve essere considerata infondata. 95 Di conseguenza, occorre respingere il sesto motivo nella sua interezza.

Sul settimo motivo Argomentazione delle parti 96 Con il suo settimo motivo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso degli errori di diritto nella sua analisi contenuta ai punti da 223 a 229 della sentenza impugnata, respingendo perché formulate in termini vaghi le sue affermazioni concernenti presunte molestie psicologiche.

Egli sostiene, in sostanza, che il terzo e il quarto profilo di illegittimità, che il Tribunale ha considerato dimostrati in capo alla FRA ai punti 98, 111 e 139 della sentenza impugnata, sono in correlazione con l’indagine amministrativa e rispondono ai criteri, risultanti dalla giurisprudenza, che un comportamento inappropriato deve soddisfare per poter essere qualificato come molestia.

Pertanto, contrariamente a quanto risulterebbe dal punto 227 della sentenza impugnata, i comportamenti in questione non potrebbero essere considerati come rientranti nel normale svolgimento di un’indagine amministrativa. 97 La FRA contesta l’argomentazione del ricorrente.

Essa sostiene, in sostanza, che il settimo motivo è manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondato, dato che il ricorrente si limita a contestare la valutazione compiuta dal Tribunale riguardo agli elementi di prova fatti valere in primo grado.

Giudizio della Corte 98 Con il settimo motivo, che è diretto contro i punti da 223 a 229 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che, malgrado il fatto che esso avesse affermato, ai punti 98, 111 e 139 della sentenza impugnata, che il terzo e il quarto profilo di illegittimità potevano effettivamente essere addebitati alla FRA, ciò non fosse comunque sufficiente per dimostrare l’esistenza di molestie psicologiche, di cui il ricorrente sarebbe stato vittima nell’ambito dell’indagine amministrativa. 99 A questo proposito, occorre rilevare che tale considerazione del Tribunale è fondata sulla sua insindacabile valutazione dei fatti e degli elementi di prova, relativamente alla gravità del terzo e del quarto profilo di illegittimità, riconosciuti come dimostrati in capo alla FRA.

Nello specifico, il Tribunale ha statuito, ai punti da 227 a 229 della sentenza impugnata, che tali profili di illegittimità non erano idonei, neppure considerati nel loro insieme, e in assenza di altri elementi addotti dal ricorrente, a configurare delle molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto. 100 Dinanzi alla Corte, il ricorrente non presenta alcuna argomentazione giuridica specifica suscettibile di dimostrare in che modo, segnatamente, al punto 228 della sentenza impugnata, il Tribunale, in violazione della giurisprudenza citata ai punti da 223 a 225 di tale sentenza, relativa alla nozione di «molestie psicologiche» ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, avrebbe proceduto ad un’erronea qualificazione giuridica dei fatti. 101 Pertanto, risulta che, con il pretesto di un presunto errore di diritto, il ricorrente cerca, in realtà, di ottenere dalla Corte un semplice riesame degli elementi di fatto che egli adduceva a sostegno del suo ricorso in primo grado, senza che venga invocato uno snaturamento di tali elementi da parte del Tribunale, il che esula, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, dalla competenza della Corte. 102 Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere il settimo motivo perché irricevibile.

Sull’ottavo motivo Argomentazione delle parti 103 Con il suo ottavo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di aver proceduto, ai punti 237 e da 240 a 242 della sentenza impugnata, ad una lettura erronea della giurisprudenza applicabile in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, per quanto riguarda, più precisamente, le prove che devono essere fornite per dimostrare l’esistenza di un danno morale.

Egli fa valere, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale, che la presentazione di un’offerta di prova non è necessariamente considerata una condizione per il riconoscimento di un danno immateriale e che è sufficiente per la parte ricorrente dimostrare che il comportamento addebitato all’istituzione o all’organismo dell’Unione interessato era idoneo a causarle un danno siffatto.

Inoltre, il ricorrente sostiene che risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità non deve essere dimostrata in maniera precisa in caso di danno immateriale, dato che questi ultimi possono essere desunti anche dalla natura dell’illecito e dalle circostanze. 104 Inoltre, il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione riguardo alle ragioni per le quali la mancata comunicazione, da parte della FRA, di tutti i documenti richiesti e il rifiuto di quest’ultima di riconoscere i propri comportamenti illegittimi durante il procedimento precontenzioso non erano idonei a causargli stress, ansia e un sentimento di ingiustizia. 105 Infine, il ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 47 della Carta, che sancisce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva a motivo del fatto che il Tribunale non gli ha concesso un indennizzo per il danno morale che egli avrebbe subìto, malgrado il riconoscimento delle illegalità commesse dalla FRA in occasione dell’indagine amministrativa.

Secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale lo priva di un ricorso effettivo che permetta di riparare il danno collegato a questo tipo di illeciti. 106 La FRA ritiene che gli argomenti mediante i quali il ricorrente censura il punto 242 della sentenza impugnata siano, da un lato, manifestamente infondati, giacché il ricorrente si limita così a reiterare gli argomenti sviluppati al punto 134 del suo ricorso introduttivo in primo grado, e, dall’altro, nella misura in cui egli sostiene di aver subìto un danno non patrimoniale, manifestamente irricevibili. 107 Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo alla presunta violazione dell’articolo 47 della Carta, detto organismo fa valere che il diritto ad un ricorso effettivo concerne l’accesso alla giustizia, ma non offre alcuna garanzia di successo.

Inoltre, la FRA sostiene che il diritto dell’Unione non esonera il ricorrente dal suo obbligo di prova e non permette che una domanda di riparazione di un presunto danno non patrimoniale venga accolta quando essa si fonda su una pura speculazione.

Giudizio della Corte 108 Secondo la giurisprudenza della Corte, qualsiasi istituzione o qualsiasi organismo dell’Unione può veder sorgere la propria responsabilità a causa del proprio comportamento, purché siano soddisfatte le condizioni attinenti all’illegittimità di tale comportamento, all’effettiva esistenza del danno e alla sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il pregiudizio lamentato (sentenze del 4 giugno 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P , EU:C:2020:435 , punto 54 , e del 2 giugno 2022, EM/Parlamento, C‑299/21 P , EU:C:2022:429 , punto 122 ). 109 Per quanto riguarda i presupposti relativi all’effettiva esistenza del danno e alla sussistenza di un nesso di causalità, detta responsabilità può perfezionarsi soltanto se la parte ricorrente ha effettivamente subìto un pregiudizio reale e certo e se il pregiudizio discende in maniera sufficientemente diretta dall’asserita illegittimità del comportamento in questione.

Pertanto, incombe alla parte ricorrente fornire degli elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di dimostrare l’esistenza e l’estensione del pregiudizio che essa invoca nonché l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa ad effetto tra tale illegittimità e il danno lamentato (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 135 nonché la giurisprudenza ivi citata). 110 A questo proposito, risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che la presentazione di un’offerta di prova non è necessariamente considerata come un presupposto per il riconoscimento di un danno morale.

Incombe tuttavia alla parte ricorrente dimostrare, quanto meno, che il comportamento addebitato all’istituzione in questione era idoneo a causarle un danno siffatto (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, SELEX [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑481/07 P , EU:C:2009:461 , punto 38 ). 111 Ne consegue che, anche in assenza di elementi di prova idonei a dimostrare l’esistenza e l’entità di un danno morale, il presupposto relativo all’esistenza di un danno siffatto può essere soddisfatto se il ricorrente dimostra che un danno morale derivava necessariamente dal comportamento addebitato. 112 Nel caso di specie, per quanto riguarda l’esistenza del danno morale fondato sul quarto profilo di illegittimità, relativo alla durata eccessiva del procedimento amministrativo, occorre constatare che il Tribunale, avendo considerato, nell’ambito della sua insindacabile valutazione dei fatti, che l’esistenza di detto pregiudizio non poteva essere presunta, in quanto, prima di essere informato di tale indagine, il ricorrente non poteva essere esposto ad un rischio di stress o d’ansia, mentre, dopo esserne stato informato, il procedimento si è svolto entro un termine ragionevole, ha correttamente statuito ai punti da 234 a 236 della sentenza impugnata, che incombeva a detto ricorrente, conformemente alla giurisprudenza contemplata al punto 110 della presente sentenza, fornire elementi di prova che dimostrassero un livello di stress e di ansia eccedenti quanto sarebbe stato accettabile nell’ambito di un procedimento amministrativo, prova che egli non era riuscito a fornire. 113 Per contro, per quanto riguarda gli altri due comportamenti illegittimi, che il Tribunale, ai punti da 89 a 111 della sentenza impugnata, ha ritenuto fondati nell’ambito dell’esame del terzo profilo di illegittimità, vale a dire, da un lato, la violazione dell’obbligo di informare il ricorrente, in tempo utile, dell’esistenza di un’indagine amministrativa nei suoi confronti e, dall’altro, la mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati alle allegazioni formulate nei suoi confronti, il Tribunale ha considerato, ai punti 237 e 238 di detta sentenza, che il semplice fatto che il ricorrente si dolesse di comportamenti illegittimi imputabili alla FRA nel corso dell’indagine amministrativa che ledevano la sua dignità e la sua integrità, nonché del loro carattere particolarmente pregiudizievole in quanto lo avevano profondamente ferito sul piano psicologico, era insufficiente per dimostrare il carattere reale e certo del danno morale che egli asseriva di aver subìto in conseguenza di ciò, nella misura in cui egli non forniva il benché minimo elemento di prova a sostegno delle sue allegazioni. 114 Tuttavia, così motivando, il Tribunale non ha dimostrato, in violazione della giurisprudenza ricordata al punto 110 della presente sentenza, che la violazione dell’obbligo di informazione, in tempo utile, dell’esistenza di un’indagine amministrativa e la mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati alle accuse formulate nei confronti del ricorrente non erano, di per sé, idonei a causare a quest’ultimo il danno lamentato, vale a dire lo stress, l’ansia e il sentimento di ingiustizia. 115 Risulta da quanto precede che, ai punti 237 e 238 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che non si poteva ritenere che il ricorrente avesse dimostrato il carattere reale e certo del danno morale da lui asseritamente subìto a titolo della violazione dell’obbligo di informazione dell’esistenza di un’indagine amministrativa in tempo utile e della mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati con le accuse formulate nei suoi confronti, per il solo fatto che il ricorrente non aveva presentato gli elementi di prova a sostegno della sua domanda risarcitoria. 116 Pertanto, occorre accogliere l’ottavo motivo di impugnazione e annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto le conclusioni per risarcimento formulate nel ricorso, nella misura in cui queste ultime miravano ad ottenere la riparazione del danno che il ricorrente dichiarava di aver subìto a causa dei comportamenti illegittimi evocati nell’ambito del terzo profilo di illegittimità.

Sul rinvio della causa al Tribunale 117 Conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.

In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 118 Nel caso di specie, risulta dai punti 230 e 231 della sentenza impugnata che, poiché il Tribunale ha accolto i motivi del ricorso di primo grado riguardanti il terzo e il quarto profilo di illegittimità, esso ha statuito, ai punti da 232 a 243 di detta sentenza, soltanto sugli asseriti danni derivanti dai comportamenti illegittimi rientranti nei suddetti profili di illegittimità, vale a dire derivanti, da un lato, dal carattere irragionevole della durata del procedimento amministrativo nonché dalla violazione dell’obbligo di informazione, in tempo utile, dell’esistenza di un’indagine amministrativa e, dall’altro, dalla mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati con le accuse formulate nei confronti del ricorrente. 119 Orbene, come si è constatato al punto 80 della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 147 e 148 della sentenza impugnata, statuendo, in sostanza, che la decisione della FRA di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti del ricorrente non era un atto idoneo ad arrecargli pregiudizio, di modo che non occorreva esaminare nel merito la sua argomentazione relativa al quinto profilo di illegittimità, incentrata su un difetto di motivazione di tale decisione, né verificare se fossero soddisfatte nel caso di specie le altre condizioni che sono cumulativamente necessarie per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 120 Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene che la presente controversia concernente la domanda di riparazione del danno morale asseritamente subìto dal ricorrente a causa del comportamento illegittimo che egli ha fatto valere a sostegno del quinto profilo di illegittimità del suo ricorso in primo grado non possa essere decisa allo stato degli atti, e che occorra rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché questo possa procedere ad un esame, nel merito, di detto profilo di illegittimità. 121 Allo stesso modo, incomberà al Tribunale esaminare se i comportamenti illegittimi che esso ha giudicato dimostrati nell’ambito del terzo profilo di illegittimità del ricorso in primo grado fossero idonei a causare il danno morale addotto dal ricorrente.

Sulle spese 122 Poiché la causa viene rinviata al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese afferenti al presente procedimento di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, DD/FRA ( T‑703/19 , EU:T:2021:923 ), è annullata nella parte in cui essa, da un lato, ha respinto il quinto profilo di illegittimità sollevato da DD e, dall’altro, ha disatteso perché infondate le conclusioni per risarcimento presentate col ricorso relative al terzo profilo di illegittimità, nella misura in cui le stesse miravano ad ottenere la riparazione del danno subìto dal ricorrente a causa della violazione, da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dell’obbligo di informarlo in tempo utile dell’esistenza di un’indagine amministrativa nei suoi confronti e della mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati con le accuse formulate a suo carico. 2) L’impugnazione è respinta per il resto. 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché questo statuisca sul ricorso di primo grado per quanto riguarda, da un lato, il quinto profilo di illegittimità fatto valere da DD a sostegno di tale ricorso e, dall’altro, l’effettiva esistenza del danno morale lamentato da DD nell’ambito del terzo profilo di illegittimità a causa della violazione, da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dell’obbligo di informarlo in tempo utile dell’esistenza di un’indagine amministrativa nei suoi confronti e della mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati con le accuse formulate a suo carico. 4) La decisione sulle spese è riservata.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0130 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 12 dicembre 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea e Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Periodo di preavviso – Permanere dell’obbligo di lealtà e di riservatezza – Procedimento disciplinare – Avvio di un’indagine amministrativa – Archiviazione – Comportamenti illegittimi imputabili all’autorità che ha il potere di nomina – Danno morale – Prova – Presupposti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione» Nella causa C‑130/22 P avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 febbraio 2022, DD , rappresentato da N. Lorenz, Rechtsanwältin, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) , rappresentata inizialmente da M. O’Flaherty, successivamente da S. Rautio, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, DD chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, DD/FRA ( T‑703/19 , EU:T:2021:923 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto giudice ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e inteso, in sostanza, ad ottenere il risarcimento del danno morale da lui asseritamente subìto stimato in via equitativa in EUR 50000, causato dall’avvio e dallo svolgimento di un procedimento amministrativo in seno all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). Contesto giuridico Statuto 2 L’articolo 11, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue: «Il funzionario esercita le sue mansioni e agisce nell’esclusivo interesse dell’Unione [europea]. Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all’istituzione di appartenenza. Il funzionario svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l’Unione». 3 L’articolo 12 bis , paragrafo 1, dello Statuto recita: «Il funzionario deve astenersi da ogni forma di molestia psicologica o sessuale». 4 L’articolo 17 dello Statuto ha il seguente tenore: «1.   Il funzionario si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel contesto delle sue funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico. 2.   Anche dopo la cessazione dal servizio il funzionario è tenuto ad osservare tale dovere». 5 L’articolo 25, secondo comma, dello Statuto prevede quanto segue: «Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente statuto, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate». 6 Ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto: «1.   Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare. 2.   Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell’autorità che ha il potere di nomina [(in prosieguo: l’«APN»)] o dell’[Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l’«OLAF»)], questi ultimi possono avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di tale mancanza. 3.   Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX». 7 L’articolo 1 dell’allegato IX dello Statuto così dispone: «1.   Non appena un’indagine dell’OLAF evidenzia la possibilità che un funzionario o ex funzionario di un’istituzione sia personalmente implicato in un caso, l’interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell’indagine. In ogni caso, al termine dell’indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un funzionario dell’istituzione potrà essere tratta senza che quest’ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all’insieme dei fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni. (…) 3.   Qualora l’indagine dell’OLAF non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un funzionario dell’istituzione, l’indagine stessa è archiviata per decisione del direttore dell’OLAF, che ne informa per iscritto il funzionario e la sua istituzione. Il funzionario può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale». 8 L’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato IX dello Statuto prevede quanto segue: «Le norme definite all’articolo 1 del presente allegato si applicano mutatis mutandis alle indagini amministrative effettuate dall’[APN]». 9 L’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto enuncia: «Sulla base della relazione d’indagine, dopo aver comunicato al funzionario interessato tutti gli elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l’[APN] può: a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti del funzionario interessato; quest’ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un ammonimento; oppure c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell’articolo 86 dello statuto, i) decidere l’avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4 del presente allegato, oppure ii) decidere l’avvio di una procedura disciplinare di fronte alla commissione di disciplina». 10 L’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto così dispone: «Se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell’interessato in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 22, paragrafo 2 del presente allegato, quest’ultimo ha diritto, su sua domanda, alla riparazione del pregiudizio subito mediante un’adeguata pubblicità della decisione dell’[APN]». RAA 11 L’articolo 47 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») così dispone: «Il contratto dell’agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso: (…) c) per i contratti a tempo indeterminato: (…) i) alla fine del periodo di preavviso fissato nel contratto; la durata del preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. (…) (…)». Regolamento (CE) n. 45/2001 12 L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( GU 2001, L 8, pag. 1 ), recava la disciplina in appresso riportata: «I dati personali devono essere: a) trattati in modo corretto e lecito; (…)». Fatti all’origine della controversia 13 Gli antefatti di causa sono esposti ai punti da 1 a 26 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «1 Il ricorrente, DD, è stato assunto il 1 o agosto 2000 dall’Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xenofobi (EUMC), divenuto l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del [RAA]. Inizialmente reclutato con contratto a tempo determinato, il predetto ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato a partire dal 16 dicembre 2006. 2 Con lettera del 13 giugno 2013, il direttore della FRA ha informato il ricorrente della propria decisione di risolvere il suo contratto a tempo indeterminato e gli ha chiesto di non recarsi sul suo luogo di lavoro durante il periodo di preavviso “avente inizio [quello stesso giorno] e prendente fine il 12 [a]prile 2014”. 3 Il termine di preavviso di dieci mesi previsto dall’articolo 47, lettera c), i), del RAA è scaduto il 13 aprile 2014. Durante il periodo di preavviso, il ricorrente è stato esentato dal suo obbligo di prestare i propri servizi e di recarsi nei locali della FRA. 4 Con messaggi di posta elettronica del 5 marzo e del 9 ottobre 2014 (in prosieguo, congiuntamente: i “messaggi controversi”), il ricorrente ha trasmesso ad A, un ex funzionario della FRA, dal proprio indirizzo privato di posta elettronica, talune informazioni interne a carattere riservato della FRA. Si trattava di documenti contenenti, segnatamente, un elenco di pagamenti effettuati dalla FRA a B, ex consulente giuridico di tale agenzia. 5 Il 20 marzo 2015, il direttore della FRA ha avviato un’indagine amministrativa, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto (…), vertente, in sostanza, sulle circostanze della trasmissione verso l’esterno dei documenti interni della FRA (in prosieguo [...]: l’“indagine amministrativa”). 6 L’indagine [amministrativa] è stata condotta sulla base di tre decisioni (in prosieguo, congiuntamente: le “decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa”), vale a dire, in primo luogo, la decisione DIR/003/2015, del 20 marzo 2015, vertente sull’avvio dell’indagine amministrativa (in prosieguo: la “decisione di avvio dell’indagine amministrativa”), in secondo luogo, la decisione DIR/004/2016, del 3 marzo 2016, vertente sull’estensione della portata dell’indagine amministrativa (in prosieguo: la “decisione di estensione dell’indagine amministrativa” [...]), e, in terzo luogo, la decisione DIR/005/2016, del 18 marzo 2016, vertente sulla nomina di un comitato di indagine. 7 Con sentenza dell’8 ottobre 2015, DD/FRA ( F‑106/13 e F‑25/14 , EU:F:2015:118 ), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione di risoluzione del contratto menzionata al punto 2 supra . Esso ha invece rigettato i capi delle conclusioni del ricorrente intese ad ottenere il risarcimento del danno morale sofferto. 8 Il ricorrente ha proposto un’impugnazione contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, respinta dalla sentenza del 19 luglio 2017, DD/FRA ( T‑742/15 P , EU:T:2017:528 […]). 9 Il 29 febbraio 2016, la FRA ha reintegrato il ricorrente nelle sue funzioni, nell’ambito dell’esecuzione della sentenza dell’8 ottobre 2015, DD/FRA ( F‑106/13 e F‑25/14 , EU:F:2015:118 ). 10 Il 30 marzo 2016, la FRA ha inviato al ricorrente una nota con la quale lo ha informato, da un lato, dell’avvio dell’indagine amministrativa e, dall’altro, dello svolgimento di un’audizione prevista per il giorno 5 aprile 2016. 11 Con uno scambio di messaggi di posta elettronica in quello stesso giorno, il ricorrente ha chiesto alla FRA di fornirgli gli elementi di prova assunti per sostenere le accuse a suo carico. In risposta alla sua domanda, gli investigatori gli hanno trasmesso, quello stesso giorno, alcuni documenti, tra cui una copia del suo messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014. 12 Con un messaggio di posta elettronica del 4 aprile 2016, a integrazione dell’invio del messaggio di posta elettronica indicato al punto 11 supra , la FRA ha trasmesso al ricorrente delle prove supplementari, tra cui una copia del suo messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2014. 13 Il 5 aprile 2016, gli investigatori della FRA hanno proceduto all’audizione del ricorrente nonché di altri sette testimoni. 14 Il 10 ottobre 2016, il ricorrente è stato informato che la relazione di indagine [(in prosieguo: la “relazione di indagine”)] era stata ultimata. 15 Il 12 ottobre 2016, il ricorrente ha chiesto alla FRA di trasmettergli le conclusioni della relazione di indagine, le conclusioni dell’indagine, nonché qualsiasi altro documento direttamente connesso alle allegazioni formulate nei suoi confronti. 16 Con un messaggio di posta elettronica del 20 ottobre 2016, in risposta al messaggio di posta elettronica di cui al punto 15 supra , la FRA ha trasmesso al ricorrente le conclusioni della relazione di indagine. 17 Il 17 novembre 2016, il ricorrente è stato invitato a un’audizione, ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, fissata per il giorno 6 dicembre 2016. In tale occasione, il ricorrente ha altresì ricevuto una copia della relazione di indagine accompagnata dai suoi allegati. 18 Il 5 dicembre 2016, la FRA ha informato il ricorrente che l’audizione contemplata al punto 17 supra era stata rinviata a una data successiva. 19 L’audizione ha avuto luogo il 12 gennaio 2017. In occasione di tale audizione, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione scritta nella quale sosteneva che il messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014 era trapelato dalla stessa FRA e ha chiesto l’avvio di un’indagine interna a questo proposito. 20 Il 13 gennaio 2017, il ricorrente ha ricevuto il processo verbale dell’audizione menzionata al punto 19 supra . 21 Il 20 gennaio 2017, il ricorrente ha trasmesso al direttore della FRA le proprie osservazioni finali sulla relazione di indagine. 22 Il 28 aprile 2017, il direttore della FRA ha deciso di archiviare l’indagine amministrativa. Tale decisione è stata notificata al ricorrente il 4 maggio 2017. 23 Il 27 agosto 2018, il ricorrente ha proposto una domanda (…) ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, mediante la quale ha chiesto, in primo luogo, l’accesso ad alcuni documenti, vale a dire le decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa, nonché la nota del capo delle risorse umane della FRA del 20 marzo 2015 indirizzata al direttore (…), in secondo luogo, l’avvio di un’indagine su una violazione della riservatezza dell’indagine amministrativa e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale che egli avrebbe subìto in ragione del comportamento illegittimo della FRA nel corso dell’indagine amministrativa. 24 Il 21 dicembre 2018, il direttore della FRA ha parzialmente accolto la domanda del 27 agosto 2018 concedendo al ricorrente l’accesso ad alcuni documenti da lui richiesti, indicati al punto 23 supra (in prosieguo: la “decisione del 21 dicembre 2018”). Tra i documenti trasmessi al ricorrente figuravano le decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa. La domanda suddetta è stata respinta per il resto. 25 Il 5 marzo 2019, il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione del 21 dicembre 2018 (…). 26 Con decisione del 24 giugno 2019, il direttore della FRA ha comunicato al ricorrente la nota del 20 marzo 2015 ed ha respinto per il resto il reclamo menzionato al punto 25 supra (in prosieguo: la “decisione del 24 giugno 2019”)». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso menzionato al punto 1 della presente sentenza. 15 A sostegno del suo primo capo di conclusioni, mediante il quale egli chiedeva al Tribunale di condannare la FRA a risarcire il danno morale da lui asseritamente subìto in ragione delle illegittimità commesse da detta agenzia sia in occasione dell’avvio dell’indagine amministrativa che nel corso di quest’ultima, il ricorrente aveva fatto valere nove profili di illegittimità relativi ai comportamenti illegittimi della FRA (in prosieguo, congiuntamente: i «comportamenti illegittimi»), derivanti: – il primo, dal fatto che gli investigatori non disponevano di un mandato sufficiente per investigare, da un lato, su una violazione, da parte di esso ricorrente, degli articoli 11 e 17 dello Statuto e, dall’altro, sul messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2014, sicché l’indagine amministrativa sarebbe stata priva di fondamento giuridico e avrebbe violato l’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto, nonché l’articolo 2 della decisione 2013/01 del consiglio di amministrazione della FRA, del 22 maggio 2013, sullo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari (in prosieguo: il «primo profilo di illegittimità»); – il secondo, dal fatto che la decisione di avvio dell’indagine amministrativa non era stata fondata sull’esistenza di un sospetto ragionevole (in prosieguo: il «secondo profilo di illegittimità»); – il terzo, dal fatto che la FRA non lo aveva informato in tempo utile dell’avvio dell’indagine amministrativa e non gli aveva trasmesso le decisioni afferenti a quest’ultima (in prosieguo: il «terzo profilo di illegittimità»); – il quarto, dal carattere eccessivo e irragionevole della durata del procedimento amministrativo (in prosieguo: il «quarto profilo di illegittimità»); – il quinto, dal fatto che la decisione di chiusura dell’indagine era priva di motivazione (in prosieguo: il «quinto profilo di illegittimità»); – il sesto, dal fatto che la relazione di indagine era inficiata da un errore di diritto e da un errore manifesto di valutazione; – il settimo, da una violazione della riservatezza dell’indagine amministrativa da parte della FRA; – l’ottavo, da una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 (in prosieguo: l’«ottavo profilo di illegittimità»), e – il nono, da una violazione del dovere di sollecitudine, da una mancanza di obiettività e di imparzialità, nonché da uno sviamento di potere. 16 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che il terzo e il quarto profilo di illegittimità erano fondati. Esso ha però considerato che le condizioni per l’insorgere della responsabilità di un’istituzione o di un organismo dell’Unione non sussistevano nel caso di specie. Infatti, il Tribunale ha affermato che il ricorrente non aveva dimostrato né l’effettiva esistenza di un danno morale da lui subìto a causa dei comportamenti illegittimi, né il nesso di causalità tra questi ultimi e tale presunto danno. Conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione 17 Il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – concedergli, di conseguenza, il risarcimento del danno immateriale da lui subìto, stimato equitativamente in EUR 50000, e annullare, ove necessario, la decisione del 21 dicembre 2018 nonché la decisione del 24 giugno 2019, e – condannare la FRA al pagamento di tutte le spese. 18 La FRA chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese. Sull’impugnazione 19 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce otto motivi, relativi ad errori commessi dal Tribunale, rispettivamente, in ciascuna delle otto parti della sentenza impugnata, vale a dire nell’esposizione dei fatti, nell’esame dei profili di illegittimità primo, secondo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, nonché nella parte relativa all’esame dell’esistenza di un danno attuale e di un nesso causale. Sul primo motivo, sulla seconda parte del terzo motivo e sul quinto motivo Argomentazione delle parti 20 Con il suo primo motivo, con la seconda parte del suo terzo motivo e con il suo quinto motivo, che vanno esaminati congiuntamente, il ricorrente addebita al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova e commesso un errore di diritto affermando che, nel caso di specie, il periodo di preavviso di dieci mesi doveva essere considerato come un normale periodo di lavoro, che non era idoneo a dispensare esso ricorrente dall’osservanza degli obblighi di lealtà e di riservatezza a lui imposti, rispettivamente, dall’articolo 11 e dall’articolo 17 dello Statuto. 21 Il ricorrente fa valere, in particolare, che, ai punti 3 e 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova operando altresì un’erronea qualificazione dei fatti, statuendo che, durante il periodo di preavviso, detto ricorrente non era semplicemente «esonerato dal suo obbligo di fornire i propri servizi», bensì gli era stato chiesto non soltanto di non svolgere i propri compiti professionali, ma anche di non recarsi nei locali della FRA. Di conseguenza, contrariamente a quanto il Tribunale ha affermato ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, il periodo di preavviso non potrebbe essere considerato come un normale periodo di lavoro. Pertanto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto affermando che tale periodo non era idoneo ad esonerare il ricorrente dagli obblighi di lealtà e di riservatezza che, rispettivamente, gli articoli 11 e 17 dello Statuto gli imponevano. Il ricorrente aggiunge, nella sua memoria di replica, che tale snaturamento degli elementi di prova è la base su cui si fondano le conclusioni del Tribunale ai punti 58, 63, 86, 155, 174, 229, 243 e 245 della sentenza impugnata. 22 Il ricorrente ritiene altresì che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ai punti da 77 a 80 della sentenza impugnata affermando che tali obblighi di lealtà e di riservatezza si applicavano durante il periodo di preavviso. Orbene, da un lato, un periodo di preavviso durante il quale il ricorrente, contrariamente a qualsiasi altro membro del personale, non aveva accesso ai locali della FRA non può essere qualificato come «normale periodo di lavoro». Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe interpretato l’articolo 17 dello Statuto in maniera ampia, nel senso che l’interessato è, durante questo periodo, un membro del personale fin tanto che esiste un rapporto contrattuale. Inoltre, secondo il ricorrente, risulta dalle versioni in lingua francese e tedesca di detta disposizione che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 dello Statuto, la semplice esistenza di tale rapporto durante il periodo di preavviso non è sufficiente. Allo stesso modo, tutte le versioni linguistiche dell’articolo 11 dello Statuto indicherebbero, come requisito per la sua applicazione, l’esistenza di uno status attivo come agente. 23 Infine, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto al punto 154 della sentenza impugnata, ritenendo che il 5 marzo 2014, al momento dell’invio di uno dei messaggi controversi, il ricorrente fosse tuttora un agente assoggettato allo Statuto. 24 Secondo la FRA, da un lato, sostenendo che il periodo di preavviso di dieci mesi non costituiva, nel caso di specie, un «normale periodo di attività lavorativa retribuita», il ricorrente mirerebbe a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, il che sarebbe irricevibile nella fase di impugnazione. Ad ogni modo, durante tale periodo di preavviso, il ricorrente avrebbe continuato a beneficiare di tutti i suoi diritti patrimoniali, restando al contempo vincolato ai suoi obblighi di membro del personale, ad eccezione dell’obbligo di fornire le proprie prestazioni lavorative nel corso del periodo di preavviso. 25 Dall’altro lato, la FRA sostiene che il ricorrente, affermando che gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 17 dello Statuto non erano applicabili durante il periodo di preavviso, si limita a reiterare gli argomenti che ha fatto valere nel suo ricorso introduttivo nonché nella sua replica in primo grado, e che sono stati respinti dal Tribunale. In ogni caso, risulterebbe dalla giurisprudenza che gli obblighi statutari restano applicabili durante un periodo di aspettativa per motivi personali, sicché lo stesso varrebbe per quanto riguarda il periodo di preavviso. Giudizio della Corte 26 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento del ricorrente relativo al presunto snaturamento che il Tribunale avrebbe commesso ai punti 3 e 78 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che il Tribunale è competente in via esclusiva, da un lato, ad accertare i fatti, tranne nel caso in cui l’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Ne consegue che la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto assoggettata, come tale, al controllo della Corte (sentenza del 25 aprile 2024, NS/Parlamento, C‑218/23 P , EU:C:2024:358 , punto 58 e la giurisprudenza ivi citata). 27 Un siffatto snaturamento sussiste nel caso in cui, senza ricorso a nuovi elementi di prova, la valutazione degli elementi di prova esistenti appaia manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione letterale. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare in maniera manifesta dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Inoltre, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova, deve indicare in maniera precisa gli elementi che sarebbero stati travisati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto detto giudice a tale snaturamento (sentenze del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P , EU:C:2023:340 , punto 73 nonché la giurisprudenza ivi citata, e dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio, C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 38 nonché la giurisprudenza ivi citata). 28 Nel caso di specie, occorre sottolineare che il Tribunale, ai punti 3 e 78 della sentenza impugnata, fa riferimento al messaggio di posta elettronica del 13 giugno 2013 con il quale la FRA ha informato il ricorrente della propria decisione di risolvere il suo contratto di lavoro. Come il Tribunale ha constatato al punto 2 della sentenza impugnata e come lo stesso ricorrente ammette, risulta espressamente dal suddetto messaggio di posta elettronica che il direttore della FRA gli ha chiesto di non recarsi sul suo luogo di lavoro durante il periodo di preavviso. 29 Il ricorrente non adduce alcun argomento suscettibile di far risaltare un’inesattezza materiale nella lettura che il Tribunale ha compiuto di detto messaggio. Infatti, il ricorrente non spiega, con la chiarezza e la precisione necessarie, in che modo il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto di tale messaggio constatando, ai punti 3 e 78 della sentenza impugnata, che, durante il periodo di preavviso, il ricorrente era stato esentato dal suo obbligo di fornire i propri servizi e di recarsi nei locali della FRA. Tale argomentazione deve dunque essere respinta in quanto infondata. 30 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo al presunto errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere che il periodo di preavviso dovesse essere qualificato come «normale periodo di lavoro», detto giudice ha constatato, ai punti da 77 a 80 e 154 della sentenza impugnata, in sostanza, che, durante il periodo di preavviso di dieci mesi che il ricorrente era tenuto ad osservare, costui, pur essendo dispensato dall’obbligo di fornire le prestazioni dovute in base al suo contratto di lavoro e di recarsi nei locali della FRA, rimaneva nondimeno assoggettato ai diritti e agli obblighi risultanti dallo Statuto, e segnatamente agli obblighi di lealtà e di riservatezza. 31 A questo proposito, risulta dall’articolo 47, lettera c), i), del RAA che, a parte l’ipotesi del decesso dell’agente temporaneo, il rapporto di lavoro di quest’ultimo cessa, per i contratti a tempo indeterminato, al termine del periodo di preavviso previsto nel contratto, il quale non può essere inferiore ad un mese per ciascun anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi. 32 Ne consegue che l’agente temporaneo non perde la propria qualità di agente dell’Unione durante il periodo di preavviso e resta dunque assoggettato agli obblighi che incombono ad ogni funzionario dell’Unione, salve espresse disposizioni in senso contrario (v., per analogia, sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P , EU:C:2001:127 , punto 69 ). 33 Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto statuendo, ai punti 77, 79 e 154 della sentenza impugnata, che, durante il periodo di preavviso precedente la fine del suo contratto di lavoro con la FRA, il ricorrente conservava la qualità di agente dell’Unione, soggetto ai diritti e agli obblighi derivanti dallo Statuto. 34 Più in particolare, riguardo all’argomentazione secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che gli obblighi di lealtà e di riservatezza derivanti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 17 dello Statuto trovassero applicazione durante il periodo di preavviso, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non vi è alcun elemento nell’economia generale, nel contesto e nella finalità di detti articoli che permetta di ritenere che, in assenza di specifiche disposizioni, essi esigano, ai fini della loro applicazione, che l’agente o il funzionario dell’Unione interessato si trovi in una posizione «attiva», nella quale egli è tenuto a svolgere i propri compiti professionali, cosicché gli articoli suddetti cesserebbero di applicarsi a partire dal momento in cui tale periodo di preavviso comincia a decorrere. 35 Da un lato, per quanto riguarda l’articolo 11 dello Statuto, l’obbligo di lealtà da esso previsto si impone quantomeno durante il periodo nel corso del quale l’interessato ha lo status di funzionario o di agente, dato che tale obbligo è destinato principalmente a preservare il rapporto di fiducia che deve esistere tra i suddetti dipendenti e l’istituzione dell’Unione interessata (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P , EU:C:2001:127 , punto 44 ). 36 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obbligo di riservatezza, il quale, a sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, dello Statuto, impone a ogni funzionario o agente dell’Unione di astenersi da qualsiasi divulgazione non autorizzata di informazioni giunte a sua conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, a meno che tali informazioni siano già state rese pubbliche o siano accessibili al pubblico, è sufficiente rilevare che risulta dal paragrafo 2 del medesimo articolo che tale funzionario o agente rimane assoggettato all’obbligo in questione dopo la cessazione dalle sue funzioni. 37 Pertanto, questo principio si applica, a maggior ragione, al periodo di preavviso che precede, eventualmente, la cessazione dalle funzioni di un funzionario o di un agente dell’Unione. 38 Tali considerazioni non possono essere invalidate dagli argomenti addotti dal ricorrente, relativi al fatto che, nel caso di specie, durante il suo periodo di preavviso, il direttore della FRA gli ha ordinato di non svolgere i suoi compiti professionali e gli ha vietato l’accesso ai locali di tale organismo, ciò che avrebbe avuto come conseguenza che il suo datore di lavoro non lo avrebbe trattato, durante questo periodo, come un membro del personale. 39 A questo proposito, è giocoforza constatare che, sebbene l’articolo 47, lettera c), i), del RAA non preveda esplicitamente che le condizioni di lavoro dell’agente il cui contratto è stato risolto possano essere oggetto di adattamenti durante il periodo di preavviso, sicché si presume che tale periodo costituisca un normale periodo di lavoro, ciò non toglie che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi e nell’assegnazione dei compiti ai membri del loro personale, purché tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e rispetti l’equivalenza degli impieghi, anche per quanto riguarda i membri del personale che si trovano in periodo di preavviso. 40 Pertanto, la decisione di dispensare l’agente temporaneo, il cui contratto di lavoro sia stato risolto, dal suo obbligo di fornire le prestazioni derivanti da tale contratto, e di vietargli di recarsi nei locali dell’istituzione o dell’organismo dell’Unione alla quale egli è assegnato durante il periodo di preavviso può, in linea di principio, costituire una misura adottata nell’interesse del servizio e non porta necessariamente ad escludere, contrariamente a quanto in sostanza il ricorrente sostiene, che tale periodo di preavviso venga qualificato come «normale periodo di lavoro». 41 Date tali circostanze, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto laddove ha affermato, al punto 80 della sentenza impugnata, che il fatto che, durante il periodo di preavviso, il ricorrente fosse esentato dall’obbligo di fornire le proprie prestazioni professionali e non potesse recarsi nei locali della FRA non era idoneo, nel caso di specie, a esonerarlo dagli obblighi di lealtà e di riservatezza che gli erano imposti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 17 dello Statuto, sicché l’argomentazione del ricorrente al riguardo deve essere giudicata infondata. 42 Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo, la seconda parte del terzo motivo e il quinto motivo in quanto infondati. Sul secondo motivo, nonché sulla prima e sulla terza parte del terzo motivo Argomentazione delle parti 43 Con il suo secondo motivo, nonché con la prima e con la terza parte del suo terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, il ricorrente imputa al Tribunale di aver commesso, ai punti da 49 a 84 della sentenza impugnata, svariati errori di diritto ed errori manifesti di valutazione, nonché uno snaturamento degli elementi di prova, nell’ambito della sua valutazione del primo e del secondo profilo di illegittimità, concernenti l’avvio dell’indagine amministrativa e l’estensione della portata di quest’ultima, e di non aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo. 44 In primo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova e commesso errori di diritto constatando che la decisione di avvio dell’indagine amministrativa includeva i messaggi controversi, vale a dire anche il messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2014, mentre soltanto il messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014 sarebbe stato contemplato da detta decisione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha esaminato la sua argomentazione relativa al fatto che la decisione suddetta verteva sulla diffusione abusiva di un unico documento, vale a dire il documento allegato al messaggio del 9 ottobre 2014, e non sul contenuto del messaggio del 5 marzo 2014. A questo proposito, egli fa valere che il Tribunale non ha tenuto conto, da un lato, del tenore letterale della medesima decisione e, dall’altro, del contesto nel quale quest’ultima si inscriveva. Allo stesso modo, ai punti da 52 a 61 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso degli errori di diritto nella sua interpretazione della portata della decisione di estensione dell’indagine amministrativa, ignorando tanto la sua formulazione esplicita quanto il contesto nel quale essa si inseriva, segnatamente le prescrizioni derivanti dal regolamento n. 45/2001, e il tenore letterale del dispositivo della decisione concernente la nomina di un comitato di indagine. 45 Il ricorrente sostiene, in secondo luogo, che, nell’ambito della sua analisi, il Tribunale non ha operato una distinzione sufficiente tra l’avvio dell’indagine amministrativa e l’estensione della portata di quest’ultima. Pur ammettendo che, come risulta dal punto 66 della sentenza impugnata, il secondo profilo di illegittimità si ricollega strettamente al primo, il ricorrente ritiene che, per quanto riguarda quest’ultimo, la decisione di avvio dell’indagine amministrativa concernesse la diffusione abusiva di un unico documento, mentre la questione di diritto sollevata nell’ambito del secondo profilo di illegittimità consisteva nello stabilire se gli elementi di prova che erano a disposizione della FRA al momento dell’avvio dell’indagine amministrativa soddisfacessero i presupposti per essere considerati come costituenti un principio di prova necessario ai fini dell’avvio di un’indagine amministrativa. Di conseguenza, il Tribunale non avrebbe operato una distinzione sufficiente tra i messaggi controversi e non avrebbe indicato che il messaggio del 9 ottobre 2014, l’unico inizialmente interessato al momento dell’avvio dell’indagine amministrativa, poteva essere considerato come un siffatto principio di prova. 46 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova, fornito una motivazione insufficiente e commesso un errore di diritto constatando – contrariamente a quanto risulterebbe dalla formulazione particolarmente ampia della decisione di estensione dell’indagine amministrativa, adottata nel mese di marzo 2016 – che l’argomento del ricorrente secondo cui la FRA aveva lanciato contro di lui una «operazione di ricerca aleatoria» o una «pesca alle informazioni» costituiva una semplice allegazione, che non era corroborata da alcun elemento concreto. 47 La FRA eccepisce l’irricevibilità del secondo motivo nonché della prima e della terza parte del terzo motivo, facendo valere che il ricorrente si limita a contestare delle constatazioni di fatti operate dal Tribunale, ed aggiunge che, in ogni caso, l’argomentazione del ricorrente è manifestamente infondata. Giudizio della Corte 48 In primo luogo, poiché il ricorrente fa valere che il Tribunale ha snaturato degli elementi di prova procedendo ad una lettura erronea delle decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa, occorre ricordare che, se certo uno snaturamento degli elementi di prova può consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto dello stesso, non è sufficiente, per dimostrare un siffatto snaturamento, provare che detto documento poteva costituire l’oggetto di un’interpretazione diversa da quella adottata dal Tribunale. A questo scopo, è necessario dimostrare che il Tribunale ha manifestamente ecceduto i limiti di una valutazione ragionevole del suddetto documento, segnatamente facendone una lettura contraria al suo tenore letterale (sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P , EU:C:2023:232 , punto 134 ). 49 Nel caso di specie, occorre osservare, da un lato, che dal tenore letterale stesso del dispositivo della decisione di avvio dell’indagine amministrativa – quale riportato al punto 50 della sentenza impugnata, che non è oggetto di contestazione nell’ambito della presente impugnazione – risulta che l’indagine suddetta aveva cercato di stabilire i fatti e le circostanze nelle quali il ricorrente era entrato in possesso di documenti interni della FRA malgrado che egli non avesse più accesso a simili documenti dal 14 giugno 2013. Dall’altro lato, mediante la decisione di estensione dell’indagine amministrativa, la FRA ha deciso, secondo i termini di tale decisione, quali riportati al punto 53 della sentenza impugnata, anch’esso non censurato nell’ambito della presente impugnazione, di ampliare la portata dell’indagine summenzionata sul piano sia temporale che personale, prendendo di mira anche gli attori esterni e gli ex agenti della FRA, al fine di individuare le persone coinvolte e di identificare le fonti della fuga di informazioni. 50 Pertanto, la constatazione effettuata dal Tribunale ai punti 51, 55 e 58 della sentenza impugnata, e cioè che le decisioni relative all’avvio dell’indagine amministrativa sono state formulate in termini sufficientemente ampi per poter essere considerate come includenti la totalità degli elementi attinenti alla fuga di informazioni controversa, cosicché tale indagine ha necessariamente potuto riguardare qualsiasi altro documento suscettibile di essere stato oggetto di una divulgazione non autorizzata presentante un nesso con i messaggi controversi, ossia tanto il messaggio del 9 ottobre 2014 quanto quello del 5 marzo 2014, non appare manifestamente inesatta alla luce del tenore letterale e del contesto dei suddetti documenti. 51 L’argomentazione relativa ad uno snaturamento delle decisioni afferenti all’avvio dell’indagine amministrativa deve dunque essere respinta perché infondata. 52 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomentazione correlata al fatto che il Tribunale non avrebbe operato, ai punti da 64 a 85 della sentenza impugnata, una distinzione sufficiente tra l’avvio dell’indagine amministrativa e l’estensione della portata di quest’ultima, nella misura in cui il messaggio del 5 marzo 2014 non avrebbe potuto costituire un principio di prova che permetteva l’avvio dell’indagine amministrativa, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, la Corte, nell’ambito di un giudizio di impugnazione, non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha preso a sostegno di tali fatti. 53 Infatti, considerato che dette prove sono state ottenute regolarmente, e che i principi generali del diritto e le norme procedurali applicabili in materia di onere e di acquisizione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale apprezzare il valore che occorre attribuire agli elementi sottoposti alla sua cognizione, salvo il caso di loro snaturamento (sentenza dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio, C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 37 e la giurisprudenza ivi citata). 54 Orbene, con la sua argomentazione, come riassunta al punto 45 della presente sentenza, il ricorrente mira, in realtà, ad ottenere un riesame, da parte della Corte, degli elementi di prova prodotti in primo grado ed analizzati nella sentenza impugnata, senza far valere alcuno snaturamento di tali elementi operato dal Tribunale, il che, per le ragioni enunciate al punto precedente, esula dalla competenza della Corte. 55 Occorre dunque respingere tale argomentazione perché irricevibile. 56 In terzo e ultimo luogo, il ricorrente imputa al Tribunale di avere, al punto 85 della sentenza impugnata, erroneamente affermato che l’argomento secondo cui la FRA aveva lanciato nel marzo 2016 una «operazione di ricerca aleatoria» o una «pesca alle informazioni» costituiva una semplice allegazione che non era corroborata da alcun elemento concreto. 57 A questo proposito, è giocoforza constatare che l’argomentazione addotta a sostegno di tale censura non permette di dimostrare che le constatazioni che il Tribunale ha operato al punto suddetto della sentenza impugnata si basino su uno snaturamento degli elementi di prova addotti in primo grado, dato che tale argomentazione mira, in realtà, a rimettere in discussione l’insindacabile valutazione dei fatti che il Tribunale ha effettuato a questo scopo. 58 Conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 26 della presente sentenza, occorre dunque respingere detta argomentazione perché irricevibile. 59 Pertanto, occorre rigettare il secondo motivo, nonché la prima e la terza parte del terzo motivo in quanto in parte irricevibili e in parte infondati. Sul quarto motivo Argomentazione delle parti 60 Con il suo quarto motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale, ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata, ha commesso errori di diritto, fornito una motivazione insufficiente ed effettuato un esame incompleto del ricorso di primo grado. 61 Il ricorrente ritiene, anzitutto, che il Tribunale abbia erroneamente considerato, al punto 146 della sentenza impugnata, che l’articolo 25, secondo comma, dello Statuto trattasse dell’obbligo di motivazione, per quanto riguarda segnatamente le decisioni arrecanti pregiudizio ad un funzionario dell’Unione. Poi, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto affermando che egli non poteva far legittimamente valere una violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto per il fatto che la decisione di chiusura dell’indagine amministrativa non era motivata. Inoltre, il Tribunale non avrebbe chiarito la ragione per la quale il ricorrente non poteva invocare l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 62 Infine, il Tribunale avrebbe esaminato soltanto parzialmente il quinto profilo di illegittimità e, al punto 149 della sentenza impugnata, non avrebbe motivato a sufficienza la propria decisione secondo cui non vi era luogo per esaminare gli altri argomenti che il ricorrente faceva valere in proposito, segnatamente per quanto riguarda una presunta violazione del principio della certezza del diritto. 63 Secondo il ricorrente, concludendo l’indagine amministrativa senza scegliere alcuna opzione precisa, la FRA ha violato il principio della certezza del diritto. Infatti, l’esercizio del diritto al risarcimento del danno subìto da un funzionario o agente dell’Unione nei cui confronti non sia stata formulata alcuna accusa, quale previsto dall’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto, sarebbe subordinato alla circostanza che l’APN abbia deciso di optare per la soluzione prevista dall’articolo 3, lettera a), del medesimo allegato IX. Nel caso di specie, essendosi astenuta dall’optare per una delle soluzioni contemplate da tale articolo 3, la FRA avrebbe eluso la disposizione suddetta nonché l’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto, e avrebbe sostanzialmente privato tali disposizioni di qualsiasi senso e di qualsiasi efficacia. Per tale motivo, la FRA avrebbe violato il principio della certezza del diritto, dato che il ricorrente disponeva di un legittimo interesse a beneficiare dei diritti riconosciutigli dall’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 3 del medesimo allegato. 64 La FRA eccepisce l’irricevibilità del quarto motivo e aggiunge che, in ogni caso, esso è manifestamente infondato. 65 Essa rileva, in primo luogo, che, conformemente al punto a) dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, il punto c) di tale disposizione si applica soltanto alle decisioni che arrecano pregiudizio al destinatario. Orbene, secondo la FRA, giustamente il Tribunale ha statuito, ai punti 145 e 147 della sentenza impugnata, che una decisione di archiviazione di un procedimento disciplinare non costituisce un atto arrecante pregiudizio alla persona interessata, fornendo una motivazione sufficiente al riguardo. 66 In secondo luogo, contrariamente a quanto sosterrebbe il ricorrente, la decisione di archiviazione dell’indagine amministrativa non violerebbe il principio della certezza del diritto. 67 In terzo luogo, essa fa valere che, nel caso di specie, anche supponendo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto constatando che la decisione di archiviazione dell’indagine avrebbe dovuto essere motivata, ciò non procurerebbe alcun beneficio al ricorrente. Pertanto, il ricorrente non potrebbe avere un legittimo interesse a criticare, per difetto di motivazione, una decisione mediante la quale un’indagine amministrativa nei suoi confronti è stata archiviata. Giudizio della Corte 68 Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 25, secondo comma, seconda frase, dello Statuto, qualsiasi decisione individuale adottata in applicazione dello Statuto «a carico» del funzionario interessato deve essere motivata. Questo obbligo di motivare un atto arrecante pregiudizio ha come scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per valutare se l’atto sia fondato o sia eventualmente inficiato da un vizio che permette di contestarne la legittimità e, dall’altro, di permettere al giudice di esercitare il proprio controllo in proposito [ordinanza del 23 luglio 2019, UC/Parlamento, C‑196/19 P , EU:C:2019:653 , punto 5 (presa di posizione dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 6 e la giurisprudenza ivi citata)]. 69 Nel caso di specie, il Tribunale ha concluso, ai punti 147 e 148 della sentenza impugnata, senza pronunciarsi sugli altri argomenti addotti dal ricorrente in proposito, che quest’ultimo non poteva legittimamente far valere la violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, attinente al fatto che la decisione di archiviazione dell’indagine amministrativa era priva di motivazione, in quanto una siffatta decisione non costituiva, ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, un «atto che rechi pregiudizio». 70 Pertanto, occorre anzitutto esaminare se detta decisione di archiviazione dell’indagine amministrativa costituisca un atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. 71 Conformemente a tale disposizione, qualsiasi persona rientrante nell’ambito di applicazione ratione personae dello Statuto può presentare all’APN un reclamo diretto contro un atto che le arreca pregiudizio. L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto precisa che la Corte di giustizia è competente a statuire su qualsiasi controversia tra l’Unione e una di queste persone e vertente sulla legittimità di un atto che arreca pregiudizio a quest’ultima, ai sensi del citato articolo 90, paragrafo 2. Queste disposizioni sono applicabili per analogia ai ricorsi degli altri agenti in virtù dell’articolo 117 del RAA (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 94 ). 72 Secondo la giurisprudenza della Corte, sono atti pregiudizievoli, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, soltanto gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere in modo diretto e immediato sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera rilevante, la sua situazione giuridica (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 95 e la giurisprudenza ivi citata). 73 Per stabilire se un atto produca simili effetti, occorre prendere in esame la sostanza di tale atto e valutare i suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 96 e la giurisprudenza ivi citata). 74 Infatti, la nozione di «atto che le arrechi pregiudizio», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, deve essere oggetto di un’interpretazione ampia ed essere intesa come comprendente qualsiasi atto suscettibile di incidere direttamente su una determinata situazione giuridica (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, Scuola europea di Varese, C‑431/22 , EU:C:2023:1021 , punto 64 ). 75 L’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, che mira a disciplinare l’azione dell’APN al termine della fase di indagine amministrativa, archiviata nel presente caso, elenca, in maniera tassativa, le tre opzioni di cui detta autorità dispone sulla base della relazione di indagine amministrativa. Infatti, risulta dal tenore letterale chiaro e non equivoco di tale articolo che, dopo aver comunicato al funzionario dell’Unione interessato tutti i documenti del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l’APN può, in primo luogo, decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti di tale funzionario, e in tal caso quest’ultimo ne è informato per iscritto dall’autorità suddetta. In secondo luogo, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi di cui si tratta, l’APN può decidere che non occorre adottare alcuna sanzione disciplinare e, se necessario, può limitarsi a rivolgere al funzionario un ammonimento. In terzo luogo, in caso di violazione degli obblighi ai quali il funzionario o l’ex funzionario è tenuto, ai sensi dello Statuto, commessa volontariamente o per negligenza, l’APN può decidere di avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, adire a questo scopo la commissione di disciplina (sentenza in data odierna, C‑587/21 P, DD/FRA, punto 36). 76 Orbene, nei limiti in cui una decisione di archiviazione sia idonea a costituire una decisione in virtù della quale l’APN ritiene che nessuna accusa possa essere formulata contro l’interessato, ai sensi dell’articolo 3, lettera a), dell’allegato IX dello Statuto, occorre rilevare che una simile decisione implica una modificazione della situazione giuridica di detto interessato e gli conferisce alcuni diritti. 77 Da un lato, come risulta dall’articolo 29 dell’allegato IX dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2, paragrafo 1, di detto allegato, se nessuna accusa è stata formulata nei confronti dell’interessato, quest’ultimo potrebbe aver diritto, eventualmente, alla riparazione del pregiudizio subìto attraverso un’adeguata pubblicità della decisione dell’APN. 78 Dall’altro lato, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, di tale allegato, se nessuna accusa può essere formulata nei confronti di un funzionario contro cui sono stati sollevati degli addebiti, l’indagine che lo riguarda viene archiviata con decisione dell’APN, notificata per iscritto al funzionario, il quale dispone del diritto di chiedere che tale decisione venga inserita nel suo fascicolo personale. 79 Pertanto, una decisione di archiviare l’indagine amministrativa cui era sottoposto un funzionario o un agente dell’Unione deve essere considerata come costituente un atto idoneo ad incidere direttamente sulla situazione giuridica di quest’ultimo e, pertanto, come un «atto che gli arreca pregiudizio», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, a maggior ragione quando la formulazione di tale atto e il contesto nel quale esso si inserisce non permettano, come nel caso di specie, di constatare, con sufficiente certezza, che nessuna accusa poteva essere formulata contro detto funzionario o detto agente, ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto. Orbene, se non si vuole privare il ricorrente della tutela giurisdizionale effettiva atta a permettergli di far valere i diritti riconosciutigli dallo Statuto, il predetto deve poter conoscere con precisione le ragioni esatte per le quali viene posto termine al procedimento amministrativo che lo riguarda. 80 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, ai punti 147 e 148 della sentenza impugnata, che la decisione della FRA di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti del ricorrente non costituiva un atto arrecante pregiudizio a quest’ultimo, cosicché il ricorrente non poteva legittimamente invocare la violazione dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto, in ragione del fatto che detta decisione era priva di motivazione. 81 Di conseguenza, occorre accogliere il quarto motivo e annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il quinto profilo di illegittimità presentato dal ricorrente. Sul sesto motivo Argomentazione delle parti 82 Con il suo sesto motivo, il ricorrente addebita, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, ai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata, vari errori di diritto e di aver effettuato un esame incompleto dei suoi argomenti a sostegno dell’ottavo profilo di illegittimità. Inoltre, il Tribunale non avrebbe adempiuto al suo obbligo di motivazione al riguardo. 83 Con la prima parte del suo sesto motivo, il ricorrente fa valere che gli errori compiuti dal Tribunale nell’ambito della sua valutazione del primo e del secondo profilo di illegittimità hanno delle ripercussioni sulla valutazione da esso effettuata in ordine all’ottavo profilo di illegittimità, sicché la sua argomentazione coincide parzialmente con quella addotta a sostegno dei suoi due primi motivi. In tale contesto, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale non ha motivato a sufficienza la propria decisione secondo cui l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 non era stato violato nel caso di specie. Orbene, secondo il ricorrente, il Tribunale era tenuto anche ad esaminare se l’indagine amministrativa rispettasse i requisiti in materia di protezione dei dati personali. 84 Con la seconda parte del suo sesto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che, alla luce del fatto che l’indagine amministrativa era stata avviata sulla base di un indizio sufficiente, il ricorrente non poteva validamente addurre una violazione del regolamento n. 45/2001. Orbene, secondo il ricorrente, l’avvio e la conduzione dell’indagine amministrativa nonché tutti gli atti successivi risultanti da quest’ultima sono stati contrari al regolamento n. 45/2001. Infatti, la FRA sarebbe stata in possesso dei dati personali concernenti il ricorrente contenuti nei messaggi controversi, in quanto documenti allegati ad una domanda di accesso a documenti di un soggetto terzo, e avrebbe deciso di trattare successivamente tali dati in maniera incompatibile con la finalità suddetta. In proposito, il ricorrente addebita al Tribunale di aver omesso di statuire su tali argomenti, presentati nell’ambito delle sue osservazioni del 15 febbraio 2021 in merito alle risposte della FRA ai quesiti del Tribunale. 85 La FRA eccepisce l’irricevibilità manifesta del sesto motivo. In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato. Essa rileva, in sostanza, che il ricorrente si limita a reiterare le affermazioni che ha formulato in primo grado. Giudizio della Corte 86 Conformemente alla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, occorre anzitutto respingere perché irricevibili gli argomenti sviluppati nella prima parte del sesto motivo, mediante i quali, in sostanza, il ricorrente, sostenendo che nessuna base giuridica avrebbe giustificato l’inclusione del messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014 nell’indagine amministrativa e, pertanto, l’esistenza di un «principio di prova» ai fini dell’avvio di tale indagine, contesta la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, senza far valere il benché minimo snaturamento degli stessi. 87 Quanto al presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata al riguardo, occorre ricordare come dalla consolidata giurisprudenza della Corte risulti che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire un’esposizione che ripercorra, in maniera esaustiva ed uno ad uno, tutti i ragionamenti sviluppati dalle parti in causa, potendo infatti la motivazione del Tribunale essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (sentenza del 9 novembre 2023, XC/Commissione, C‑527/21 P , EU:C:2023:850 , punto 99 e la giurisprudenza ivi citata). 88 Nel caso di specie, dopo aver constatato, al punto 170 della sentenza impugnata, che gli argomenti addotti dal ricorrente, relativi alla presunta violazione, da parte della FRA, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 in occasione dell’avvio dell’indagine amministrativa, erano strettamente connessi agli argomenti che egli adduceva a sostegno dell’esistenza del secondo profilo di illegittimità, il Tribunale ha statuito, ai punti da 171 a 173 di detta sentenza, che risultava dall’analisi effettuata nell’ambito di tale secondo profilo di illegittimità che l’indagine amministrativa nei confronti del ricorrente era stata avviata sulla base di un indizio sufficiente dell’esistenza di una violazione degli obblighi statutari, in conformità all’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto. Date tali circostanze, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che gli argomenti del ricorrente mediante i quali egli imputava alla FRA di aver violato le disposizioni del regolamento n. 45/2001 dovessero essere respinti in quanto fondati su un’erronea premessa. 89 Orbene, tale motivazione è sufficiente per permettere al ricorrente di comprendere le ragioni per le quali la sua argomentazione è stata respinta e alla Corte di esercitare il proprio controllo. La censura relativa a un’insufficienza di motivazione fatta valere dal ricorrente deve dunque essere respinta in quanto infondata. 90 Ne consegue che la prima parte del sesto motivo deve essere respinta. 91 Per quanto riguarda la seconda parte del sesto motivo, è sufficiente rilevare, in primo luogo, che, nella misura in cui gli argomenti a sostegno di tale parte devono essere intesi come riguardanti il fatto che il Tribunale non avrebbe esaminato l’argomentazione del ricorrente costituente un ampliamento di quella che egli adduceva a sostegno dell’ottavo profilo di illegittimità, relativo ad una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001, al quale il ricorrente avrebbe proceduto nell’ambito delle sue osservazioni del 15 febbraio 2021, risulta dal punto 88 della presente sentenza che il Tribunale, statuendo, ai punti 172 e 173 della sentenza impugnata, che la FRA aveva avviato l’indagine amministrativa in maniera regolare, ha considerato implicitamente, ma necessariamente, che i dati personali del ricorrente contenuti nei messaggi controversi erano stati trattati in modo lecito, conformemente alla disposizione suddetta. Pertanto, non si può addebitare al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione al riguardo. 92 In secondo luogo, quanto al presunto errore di diritto relativo ad una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i messaggi controversi contenenti dati personali concernenti il ricorrente erano stati ricevuti dalla FRA per errore e, pertanto, non erano stati ottenuti legittimamente, è sufficiente ricordare che il principio imperante nel diritto dell’Unione è quello della libera acquisizione delle prove, sicché le parti hanno, in linea di principio, la facoltà di avvalersi, per provare un determinato fatto, di mezzi di prova di qualsiasi natura (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑386/19 P , EU:C:2020:691 , punto 73 ). 93 A questo proposito, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 45/2001 stabilisce che i dati personali devono essere trattati in modo corretto e lecito. Tuttavia, non si può dedurre da tale disposizione, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, che essa costituisca l’espressione di una regola più generale, la quale, nel caso di specie, avrebbe dovuto impedire alla FRA di utilizzare, nell’ambito dell’indagine amministrativa, informazioni trasmesse a tale organismo da un terzo, per il solo fatto che tali informazioni erano state ottenute per altri scopi e che la loro trasmissione al suddetto organismo era avvenuta per errore. 94 Date tali circostanze, la seconda parte del sesto motivo deve essere considerata infondata. 95 Di conseguenza, occorre respingere il sesto motivo nella sua interezza. Sul settimo motivo Argomentazione delle parti 96 Con il suo settimo motivo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale ha commesso degli errori di diritto nella sua analisi contenuta ai punti da 223 a 229 della sentenza impugnata, respingendo perché formulate in termini vaghi le sue affermazioni concernenti presunte molestie psicologiche. Egli sostiene, in sostanza, che il terzo e il quarto profilo di illegittimità, che il Tribunale ha considerato dimostrati in capo alla FRA ai punti 98, 111 e 139 della sentenza impugnata, sono in correlazione con l’indagine amministrativa e rispondono ai criteri, risultanti dalla giurisprudenza, che un comportamento inappropriato deve soddisfare per poter essere qualificato come molestia. Pertanto, contrariamente a quanto risulterebbe dal punto 227 della sentenza impugnata, i comportamenti in questione non potrebbero essere considerati come rientranti nel normale svolgimento di un’indagine amministrativa. 97 La FRA contesta l’argomentazione del ricorrente. Essa sostiene, in sostanza, che il settimo motivo è manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondato, dato che il ricorrente si limita a contestare la valutazione compiuta dal Tribunale riguardo agli elementi di prova fatti valere in primo grado. Giudizio della Corte 98 Con il settimo motivo, che è diretto contro i punti da 223 a 229 della sentenza impugnata, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che, malgrado il fatto che esso avesse affermato, ai punti 98, 111 e 139 della sentenza impugnata, che il terzo e il quarto profilo di illegittimità potevano effettivamente essere addebitati alla FRA, ciò non fosse comunque sufficiente per dimostrare l’esistenza di molestie psicologiche, di cui il ricorrente sarebbe stato vittima nell’ambito dell’indagine amministrativa. 99 A questo proposito, occorre rilevare che tale considerazione del Tribunale è fondata sulla sua insindacabile valutazione dei fatti e degli elementi di prova, relativamente alla gravità del terzo e del quarto profilo di illegittimità, riconosciuti come dimostrati in capo alla FRA. Nello specifico, il Tribunale ha statuito, ai punti da 227 a 229 della sentenza impugnata, che tali profili di illegittimità non erano idonei, neppure considerati nel loro insieme, e in assenza di altri elementi addotti dal ricorrente, a configurare delle molestie psicologiche, ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto. 100 Dinanzi alla Corte, il ricorrente non presenta alcuna argomentazione giuridica specifica suscettibile di dimostrare in che modo, segnatamente, al punto 228 della sentenza impugnata, il Tribunale, in violazione della giurisprudenza citata ai punti da 223 a 225 di tale sentenza, relativa alla nozione di «molestie psicologiche» ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, avrebbe proceduto ad un’erronea qualificazione giuridica dei fatti. 101 Pertanto, risulta che, con il pretesto di un presunto errore di diritto, il ricorrente cerca, in realtà, di ottenere dalla Corte un semplice riesame degli elementi di fatto che egli adduceva a sostegno del suo ricorso in primo grado, senza che venga invocato uno snaturamento di tali elementi da parte del Tribunale, il che esula, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 26 della presente sentenza, dalla competenza della Corte. 102 Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere il settimo motivo perché irricevibile. Sull’ottavo motivo Argomentazione delle parti 103 Con il suo ottavo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di aver proceduto, ai punti 237 e da 240 a 242 della sentenza impugnata, ad una lettura erronea della giurisprudenza applicabile in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, per quanto riguarda, più precisamente, le prove che devono essere fornite per dimostrare l’esistenza di un danno morale. Egli fa valere, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale, che la presentazione di un’offerta di prova non è necessariamente considerata una condizione per il riconoscimento di un danno immateriale e che è sufficiente per la parte ricorrente dimostrare che il comportamento addebitato all’istituzione o all’organismo dell’Unione interessato era idoneo a causarle un danno siffatto. Inoltre, il ricorrente sostiene che risulta dalla giurisprudenza della Corte che l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità non deve essere dimostrata in maniera precisa in caso di danno immateriale, dato che questi ultimi possono essere desunti anche dalla natura dell’illecito e dalle circostanze. 104 Inoltre, il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione riguardo alle ragioni per le quali la mancata comunicazione, da parte della FRA, di tutti i documenti richiesti e il rifiuto di quest’ultima di riconoscere i propri comportamenti illegittimi durante il procedimento precontenzioso non erano idonei a causargli stress, ansia e un sentimento di ingiustizia. 105 Infine, il ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 47 della Carta, che sancisce il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva a motivo del fatto che il Tribunale non gli ha concesso un indennizzo per il danno morale che egli avrebbe subìto, malgrado il riconoscimento delle illegalità commesse dalla FRA in occasione dell’indagine amministrativa. Secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale lo priva di un ricorso effettivo che permetta di riparare il danno collegato a questo tipo di illeciti. 106 La FRA ritiene che gli argomenti mediante i quali il ricorrente censura il punto 242 della sentenza impugnata siano, da un lato, manifestamente infondati, giacché il ricorrente si limita così a reiterare gli argomenti sviluppati al punto 134 del suo ricorso introduttivo in primo grado, e, dall’altro, nella misura in cui egli sostiene di aver subìto un danno non patrimoniale, manifestamente irricevibili. 107 Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo alla presunta violazione dell’articolo 47 della Carta, detto organismo fa valere che il diritto ad un ricorso effettivo concerne l’accesso alla giustizia, ma non offre alcuna garanzia di successo. Inoltre, la FRA sostiene che il diritto dell’Unione non esonera il ricorrente dal suo obbligo di prova e non permette che una domanda di riparazione di un presunto danno non patrimoniale venga accolta quando essa si fonda su una pura speculazione. Giudizio della Corte 108 Secondo la giurisprudenza della Corte, qualsiasi istituzione o qualsiasi organismo dell’Unione può veder sorgere la propria responsabilità a causa del proprio comportamento, purché siano soddisfatte le condizioni attinenti all’illegittimità di tale comportamento, all’effettiva esistenza del danno e alla sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e il pregiudizio lamentato (sentenze del 4 giugno 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P , EU:C:2020:435 , punto 54 , e del 2 giugno 2022, EM/Parlamento, C‑299/21 P , EU:C:2022:429 , punto 122 ). 109 Per quanto riguarda i presupposti relativi all’effettiva esistenza del danno e alla sussistenza di un nesso di causalità, detta responsabilità può perfezionarsi soltanto se la parte ricorrente ha effettivamente subìto un pregiudizio reale e certo e se il pregiudizio discende in maniera sufficientemente diretta dall’asserita illegittimità del comportamento in questione. Pertanto, incombe alla parte ricorrente fornire degli elementi di prova al giudice dell’Unione al fine di dimostrare l’esistenza e l’estensione del pregiudizio che essa invoca nonché l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa ad effetto tra tale illegittimità e il danno lamentato (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P , EU:C:2024:202 , punto 135 nonché la giurisprudenza ivi citata). 110 A questo proposito, risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che la presentazione di un’offerta di prova non è necessariamente considerata come un presupposto per il riconoscimento di un danno morale. Incombe tuttavia alla parte ricorrente dimostrare, quanto meno, che il comportamento addebitato all’istituzione in questione era idoneo a causarle un danno siffatto (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, SELEX [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑481/07 P , EU:C:2009:461 , punto 38 ). 111 Ne consegue che, anche in assenza di elementi di prova idonei a dimostrare l’esistenza e l’entità di un danno morale, il presupposto relativo all’esistenza di un danno siffatto può essere soddisfatto se il ricorrente dimostra che un danno morale derivava necessariamente dal comportamento addebitato. 112 Nel caso di specie, per quanto riguarda l’esistenza del danno morale fondato sul quarto profilo di illegittimità, relativo alla durata eccessiva del procedimento amministrativo, occorre constatare che il Tribunale, avendo considerato, nell’ambito della sua insindacabile valutazione dei fatti, che l’esistenza di detto pregiudizio non poteva essere presunta, in quanto, prima di essere informato di tale indagine, il ricorrente non poteva essere esposto ad un rischio di stress o d’ansia, mentre, dopo esserne stato informato, il procedimento si è svolto entro un termine ragionevole, ha correttamente statuito ai punti da 234 a 236 della sentenza impugnata, che incombeva a detto ricorrente, conformemente alla giurisprudenza contemplata al punto 110 della presente sentenza, fornire elementi di prova che dimostrassero un livello di stress e di ansia eccedenti quanto sarebbe stato accettabile nell’ambito di un procedimento amministrativo, prova che egli non era riuscito a fornire. 113 Per contro, per quanto riguarda gli altri due comportamenti illegittimi, che il Tribunale, ai punti da 89 a 111 della sentenza impugnata, ha ritenuto fondati nell’ambito dell’esame del terzo profilo di illegittimità, vale a dire, da un lato, la violazione dell’obbligo di informare il ricorrente, in tempo utile, dell’esistenza di un’indagine amministrativa nei suoi confronti e, dall’altro, la mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati alle allegazioni formulate nei suoi confronti, il Tribunale ha considerato, ai punti 237 e 238 di detta sentenza, che il semplice fatto che il ricorrente si dolesse di comportamenti illegittimi imputabili alla FRA nel corso dell’indagine amministrativa che ledevano la sua dignità e la sua integrità, nonché del loro carattere particolarmente pregiudizievole in quanto lo avevano profondamente ferito sul piano psicologico, era insufficiente per dimostrare il carattere reale e certo del danno morale che egli asseriva di aver subìto in conseguenza di ciò, nella misura in cui egli non forniva il benché minimo elemento di prova a sostegno delle sue allegazioni. 114 Tuttavia, così motivando, il Tribunale non ha dimostrato, in violazione della giurisprudenza ricordata al punto 110 della presente sentenza, che la violazione dell’obbligo di informazione, in tempo utile, dell’esistenza di un’indagine amministrativa e la mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati alle accuse formulate nei confronti del ricorrente non erano, di per sé, idonei a causare a quest’ultimo il danno lamentato, vale a dire lo stress, l’ansia e il sentimento di ingiustizia. 115 Risulta da quanto precede che, ai punti 237 e 238 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che non si poteva ritenere che il ricorrente avesse dimostrato il carattere reale e certo del danno morale da lui asseritamente subìto a titolo della violazione dell’obbligo di informazione dell’esistenza di un’indagine amministrativa in tempo utile e della mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati con le accuse formulate nei suoi confronti, per il solo fatto che il ricorrente non aveva presentato gli elementi di prova a sostegno della sua domanda risarcitoria. 116 Pertanto, occorre accogliere l’ottavo motivo di impugnazione e annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto le conclusioni per risarcimento formulate nel ricorso, nella misura in cui queste ultime miravano ad ottenere la riparazione del danno che il ricorrente dichiarava di aver subìto a causa dei comportamenti illegittimi evocati nell’ambito del terzo profilo di illegittimità. Sul rinvio della causa al Tribunale 117 Conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 118 Nel caso di specie, risulta dai punti 230 e 231 della sentenza impugnata che, poiché il Tribunale ha accolto i motivi del ricorso di primo grado riguardanti il terzo e il quarto profilo di illegittimità, esso ha statuito, ai punti da 232 a 243 di detta sentenza, soltanto sugli asseriti danni derivanti dai comportamenti illegittimi rientranti nei suddetti profili di illegittimità, vale a dire derivanti, da un lato, dal carattere irragionevole della durata del procedimento amministrativo nonché dalla violazione dell’obbligo di informazione, in tempo utile, dell’esistenza di un’indagine amministrativa e, dall’altro, dalla mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati con le accuse formulate nei confronti del ricorrente. 119 Orbene, come si è constatato al punto 80 della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti 147 e 148 della sentenza impugnata, statuendo, in sostanza, che la decisione della FRA di archiviare il procedimento amministrativo nei confronti del ricorrente non era un atto idoneo ad arrecargli pregiudizio, di modo che non occorreva esaminare nel merito la sua argomentazione relativa al quinto profilo di illegittimità, incentrata su un difetto di motivazione di tale decisione, né verificare se fossero soddisfatte nel caso di specie le altre condizioni che sono cumulativamente necessarie per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. 120 Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene che la presente controversia concernente la domanda di riparazione del danno morale asseritamente subìto dal ricorrente a causa del comportamento illegittimo che egli ha fatto valere a sostegno del quinto profilo di illegittimità del suo ricorso in primo grado non possa essere decisa allo stato degli atti, e che occorra rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché questo possa procedere ad un esame, nel merito, di detto profilo di illegittimità. 121 Allo stesso modo, incomberà al Tribunale esaminare se i comportamenti illegittimi che esso ha giudicato dimostrati nell’ambito del terzo profilo di illegittimità del ricorso in primo grado fossero idonei a causare il danno morale addotto dal ricorrente. Sulle spese 122 Poiché la causa viene rinviata al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese afferenti al presente procedimento di impugnazione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 dicembre 2021, DD/FRA ( T‑703/19 , EU:T:2021:923 ), è annullata nella parte in cui essa, da un lato, ha respinto il quinto profilo di illegittimità sollevato da DD e, dall’altro, ha disatteso perché infondate le conclusioni per risarcimento presentate col ricorso relative al terzo profilo di illegittimità, nella misura in cui le stesse miravano ad ottenere la riparazione del danno subìto dal ricorrente a causa della violazione, da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dell’obbligo di informarlo in tempo utile dell’esistenza di un’indagine amministrativa nei suoi confronti e della mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati con le accuse formulate a suo carico. 2) L’impugnazione è respinta per il resto. 3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché questo statuisca sul ricorso di primo grado per quanto riguarda, da un lato, il quinto profilo di illegittimità fatto valere da DD a sostegno di tale ricorso e, dall’altro, l’effettiva esistenza del danno morale lamentato da DD nell’ambito del terzo profilo di illegittimità a causa della violazione, da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dell’obbligo di informarlo in tempo utile dell’esistenza di un’indagine amministrativa nei suoi confronti e della mancata comunicazione dei documenti direttamente correlati con le accuse formulate a suo carico. 4) La decisione sulle spese è riservata. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.