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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 dicembre 2021

Cassazione n. 36233/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 dicembre 2021 (depositata il 23 dicembre 2021), il Tribunale di Roma - Sezione Riesame - ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dalla "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo creditore, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, che aveva rigettato l'istanza di revoca di sequestro preventivo avanzata dalla medesima Fondazione e aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari, ordinando la restituzione dei beni alla curatela del fallimento "[OSCURATO:SOCIETA]".

2. Avverso l'ordinanza, la "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione, l'inosservanza delle norme processuali e della legge penale, in relazione agli artt. 111 Cost, 125, 322-bis e 591 cod. proc. pen. 2.1 Rappresenta che il sequestro preventivo in questione aveva ad oggetto alcuni immobili siti in Formia, in Napoli, in Anacapri e in Campo di Giove, ed era stato disposto nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), nell'ambito di un procedimento penale per fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati nelle qualità da loro rivestite nell'ambito della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 30 novembre 2011.

Tra le condotte contestate vi era anche la distrazione degli immobili in questione, di proprietà della partecipata "[OSCURATO:SOCIETA]." (oggi "[OSCURATO:SOCIETA]."), attraverso il conferimento della medesima partecipazione nella società estera "[OSCURATO:PERSONA] S.E.", a sua volta ceduta alla [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla famiglia Pirrottina.

Con riferimento alle posizioni degli indagati, precisa che: [OSCURATO:PERSONA] era stato prosciolto in sede di udienza preliminare; [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta con sentenza del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (con sentenza del 29 marzo 2019); la Corte di appello aveva confermato la condanna, ma ridotto la pena; la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado (il nuovo giudizio di appello era in attesa di fissazione).

Il ricorrente rappresenta ancora che il giudice dell'udienza preliminare, nel condannare in primo grado [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la confisca di tutti i beni in sequestro.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza di secondo grado, aveva ridotto la pena, revocato la confisca dei beni e disposto il mantenimento in sequestro dei beni ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen.

La "[OSCURATO:PERSONA]", in qualità di creditore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", aveva avanzato istanza di revoca del sequestro dei beni.

La Corte di appello aveva rigettato l'istanza, ma aveva comunque revocato il sequestro, disponendo la restituzione dei beni alla curatela del fallimento "[OSCURATO:SOCIETA].".Avverso l'ordinanza, la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva proposto appello, deducendone l'illegittimità, la nullità e l'abnormità.

Il Tribunale di Roma - Sezione Riesame - ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di legittimazione della Fondazione, trattandosi di mero creditore, privo di diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni in questione.

Avverso quest'ultimo provvedimento, la Fondazione ha proposto ricorso, sostenendo che il Tribunale per il riesame, se avesse valutato attentamente le argomentazioni addotte nell'appello e la documentazione allegata, avrebbe sicuramente riconosciuto alla Fondazione la qualità di soggetto titolare del diritto alla restituzione.

Al riguardo, evidenzia che: la Fondazione, in data 6 dicembre 2019, aveva acquisito tutti i diritti di credito vantati dalla "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), compreso quello che traeva origine nella scrittura privata stipulata in data 9 febbraio 2005, per un importo di euro 2.190.000,00; la Fondazione aveva esercitato l'azione esecutiva per soddisfare i propri crediti nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", nell'ambito della quale procedeva, in data 18 dicembre 2020, al pignoramento dei beni immobili in questione.

Tra la Fondazione e i beni oggetto di sequestro, in virtù dell'avvenuto pignoramento, a parere del ricorrente, sussisterebbe un rapporto di fatto giuridicamente tutelato, che consentirebbe di riconoscere in capo alla Fondazione medesima la legittimazione a proporre impugnazione ai sensi degli artt. 322, 322-bis e 325 cod. proc. pen., in qualità di soggetto che avrebbe diritto alla restituzione dei beni.

Il ricorrente lamenta anche che il Tribunale del Riesame non avrebbe affrontato le questioni con le quali si era evidenziata l'illegittimità, la nullità e l'abnormità del provvedimento della Corte di appello, né si sarebbe confrontata con la circostanza che la sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprio nel capo relativo alla distrazione dei beni immobili in questione, era stata annullata con rinvio.

3. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, con i quali, in realtà, ribadisce le argomentazioni già sostenute in sede di ricorso originario, evidenziando come il Tribunale per il riesame non si sarebbe confrontato con la sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la sentenza di appello, proprio nel capo relativo alla distrazione dei beni immobili in questione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Del tutto priva di fondamento, invero, è la tesi del ricorrente, secondo la quale tra la Fondazione e i beni oggetto di sequestro, in virtù dell'avvenuto pignoramento, sussisterebbe un rapporto di fatto giuridicamente tutelato, che consentirebbe di riconoscere in capo alla Fondazione medesima la legittimazione a proporre impugnazione ai sensi degli artt. 322, 322-bis e 325 cod. proc. pen., in qualità di soggetto che avrebbe diritto alla restituzione dei beni.

Riveste tale qualità, invero, solo chi è già titolare di un diritto o di una situazione di fatto riconosciuta dall'ordinamento che gli consenta di riottenere la materiale disponibilità del bene (come il proprietario o il possessore) e non chi abbia un mero diritto relativo, la cui tutela potrebbe avvenire attraverso una procedura esecutiva che abbia ad oggetto il bene.

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che legittimato all'impugnazione è solo colui che vanti un diritto alla restituzione, attuale, del bene oggetto di sequestro, non potendo l'ordinamento tutelare - a discapito delle esigenze sottese al sequestro - situazioni in divenire in quanto non ancora definite, nelle quali difetta l'attualità della pretesa soggettiva alla restituzione del bene; situazioni come, appunto, quella del creditore, che (anche se assistito da garanzia reale sul bene) non è legittimato a proporre appello cautelare al fine di svincolare il bene e restituirlo alla procedura esecutiva civile già pendente, in quanto egli non vanta alcun diritto alla restituzione immediata della "res" oggetto del provvedimento ablativo; difetta in tal caso <<l'attualità della pretesa alla restituzione del bene» (Sez. 3, n. 9462 del 17 novembre 2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 266323).

Una volta accertato il difetto di legittimazione, le altre argomentazioni relative alla varie vicende processuali rimangono prive di rilievo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 dicembre 2021 (depositata il 23 dicembre 2021), il Tribunale di Roma - Sezione Riesame - ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dalla "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzo creditore, avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma, che aveva rigettato l'istanza di revoca di sequestro preventivo avanzata dalla medesima Fondazione e aveva revocato il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari, ordinando la restituzione dei beni alla curatela del fallimento "[OSCURATO:SOCIETA]". 2. Avverso l'ordinanza, la "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di motivazione, l'inosservanza delle norme processuali e della legge penale, in relazione agli artt. 111 Cost, 125, 322-bis e 591 cod. proc. pen. 2.1 Rappresenta che il sequestro preventivo in questione aveva ad oggetto alcuni immobili siti in Formia, in Napoli, in Anacapri e in Campo di Giove, ed era stato disposto nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), nell'ambito di un procedimento penale per fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati nelle qualità da loro rivestite nell'ambito della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 30 novembre 2011. Tra le condotte contestate vi era anche la distrazione degli immobili in questione, di proprietà della partecipata "[OSCURATO:SOCIETA]." (oggi "[OSCURATO:SOCIETA]."), attraverso il conferimento della medesima partecipazione nella società estera "[OSCURATO:PERSONA] S.E.", a sua volta ceduta alla [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla famiglia Pirrottina. Con riferimento alle posizioni degli indagati, precisa che: [OSCURATO:PERSONA] era stato prosciolto in sede di udienza preliminare; [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta con sentenza del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma (con sentenza del 29 marzo 2019); la Corte di appello aveva confermato la condanna, ma ridotto la pena; la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di secondo grado (il nuovo giudizio di appello era in attesa di fissazione). Il ricorrente rappresenta ancora che il giudice dell'udienza preliminare, nel condannare in primo grado [OSCURATO:PERSONA], aveva disposto la confisca di tutti i beni in sequestro. La Corte di appello di Roma, con la sentenza di secondo grado, aveva ridotto la pena, revocato la confisca dei beni e disposto il mantenimento in sequestro dei beni ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. La "[OSCURATO:PERSONA]", in qualità di creditore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", aveva avanzato istanza di revoca del sequestro dei beni. La Corte di appello aveva rigettato l'istanza, ma aveva comunque revocato il sequestro, disponendo la restituzione dei beni alla curatela del fallimento "[OSCURATO:SOCIETA].".Avverso l'ordinanza, la "[OSCURATO:PERSONA]" aveva proposto appello, deducendone l'illegittimità, la nullità e l'abnormità. Il Tribunale di Roma - Sezione Riesame - ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di legittimazione della Fondazione, trattandosi di mero creditore, privo di diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni in questione. Avverso quest'ultimo provvedimento, la Fondazione ha proposto ricorso, sostenendo che il Tribunale per il riesame, se avesse valutato attentamente le argomentazioni addotte nell'appello e la documentazione allegata, avrebbe sicuramente riconosciuto alla Fondazione la qualità di soggetto titolare del diritto alla restituzione. Al riguardo, evidenzia che: la Fondazione, in data 6 dicembre 2019, aveva acquisito tutti i diritti di credito vantati dalla "[OSCURATO:PERSONA]" nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), compreso quello che traeva origine nella scrittura privata stipulata in data 9 febbraio 2005, per un importo di euro 2.190.000,00; la Fondazione aveva esercitato l'azione esecutiva per soddisfare i propri crediti nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", nell'ambito della quale procedeva, in data 18 dicembre 2020, al pignoramento dei beni immobili in questione. Tra la Fondazione e i beni oggetto di sequestro, in virtù dell'avvenuto pignoramento, a parere del ricorrente, sussisterebbe un rapporto di fatto giuridicamente tutelato, che consentirebbe di riconoscere in capo alla Fondazione medesima la legittimazione a proporre impugnazione ai sensi degli artt. 322, 322-bis e 325 cod. proc. pen., in qualità di soggetto che avrebbe diritto alla restituzione dei beni. Il ricorrente lamenta anche che il Tribunale del Riesame non avrebbe affrontato le questioni con le quali si era evidenziata l'illegittimità, la nullità e l'abnormità del provvedimento della Corte di appello, né si sarebbe confrontata con la circostanza che la sentenza di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprio nel capo relativo alla distrazione dei beni immobili in questione, era stata annullata con rinvio. 3. Il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, con i quali, in realtà, ribadisce le argomentazioni già sostenute in sede di ricorso originario, evidenziando come il Tribunale per il riesame non si sarebbe confrontato con la sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la sentenza di appello, proprio nel capo relativo alla distrazione dei beni immobili in questione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Del tutto priva di fondamento, invero, è la tesi del ricorrente, secondo la quale tra la Fondazione e i beni oggetto di sequestro, in virtù dell'avvenuto pignoramento, sussisterebbe un rapporto di fatto giuridicamente tutelato, che consentirebbe di riconoscere in capo alla Fondazione medesima la legittimazione a proporre impugnazione ai sensi degli artt. 322, 322-bis e 325 cod. proc. pen., in qualità di soggetto che avrebbe diritto alla restituzione dei beni. Riveste tale qualità, invero, solo chi è già titolare di un diritto o di una situazione di fatto riconosciuta dall'ordinamento che gli consenta di riottenere la materiale disponibilità del bene (come il proprietario o il possessore) e non chi abbia un mero diritto relativo, la cui tutela potrebbe avvenire attraverso una procedura esecutiva che abbia ad oggetto il bene. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che legittimato all'impugnazione è solo colui che vanti un diritto alla restituzione, attuale, del bene oggetto di sequestro, non potendo l'ordinamento tutelare - a discapito delle esigenze sottese al sequestro - situazioni in divenire in quanto non ancora definite, nelle quali difetta l'attualità della pretesa soggettiva alla restituzione del bene; situazioni come, appunto, quella del creditore, che (anche se assistito da garanzia reale sul bene) non è legittimato a proporre appello cautelare al fine di svincolare il bene e restituirlo alla procedura esecutiva civile già pendente, in quanto egli non vanta alcun diritto alla restituzione immediata della "res" oggetto del provvedimento ablativo; difetta in tal caso <<l'attualità della pretesa alla restituzione del bene» (Sez. 3, n. 9462 del 17 novembre 2015, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 266323). Una volta accertato il difetto di legittimazione, le altre argomentazioni relative alla varie vicende processuali rimangono prive di rilievo. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e