Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37478/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kiditO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Q_ v•-‘ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, dopo aver presentato il 12/03/2014 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ometteva di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito: da accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza emergeva, in particolare, che, per l'anno d'imposta 2014, il reddito complessivo del nucleo familiare era stato di euro 13.359,20 e, quindi, superiore al limite di euro 11.369,24 (Potenza, 12/04/2015).

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che articoli seguenti motivi:

2.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà, errore di valutazione della fattispecie concreta in relazione all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

La Corte territoriale ha utilizzato mere formule di stile, genericamente riportandosi alla sentenza di primo grado, senza confutare in alcun modo i motivi di appello.

In particolare, con il secondo motivo di appello, la difesa aveva specificatamente impugnato il punto in cui la sentenza di primo grado aveva affermato essere certa la consapevolezza e volontà dell'imputato di omettere informazioni in merito al reddito da lui successivamente percepito.

La sentenza di appello ha disquisito su circostanze relative alle ipotesi di falsità della dichiarazione relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio, mentre il caso di specie si riferisce alla diversa ipotesi di mancata comunicazione successiva alle variazioni di reddito intervenute dopo la presentazione della domanda.

La Corte territoriale non ha poi affrontato il tema relativo alla mancanza di prova sulla natura della somma erogata dall'Inps che qualora di natura indennitaria è destinata a far fronte agli impegni di spesa indispensabili per la persona, non è computabile per la determinazione del reddito ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, derivandone che l'imputato non avrebbe avuto alcun obbligo di comunicazione.

L'istruttoria dibattimentale non ha chiarito tale aspetto, così risultando del tutto carente in ordine all'affermazione di colpevolezza dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Deve, altresì, evidenziarsi che non è stata accertata nemmeno la data di percezione delle somme non dichiarate dall'imputato.

Nel caso di specie, si è al più trattato di semplice leggerezza o negligenza, come tali non punibili.

2.2. Erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La Corte di appello ha rigettato la richiesta con mera clausola di stile, riferendosi a "peculiari modalità esecutive" che non indica.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

4. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente, in assenza di cause di sospensione, sia estinto per intervenuta prescrizione il 12/10/2022, essendo a tale data maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dall'epoca di consumazione.

Sussistono dunque le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, anche in considerazione del fatto che l'impugnazione non presenta profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

Risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle censure avanzate dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01: "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 19 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kiditO il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Q_ v•-‘ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché, dopo aver presentato il 12/03/2014 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ometteva di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito: da accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza emergeva, in particolare, che, per l'anno d'imposta 2014, il reddito complessivo del nucleo familiare era stato di euro 13.359,20 e, quindi, superiore al limite di euro 11.369,24 (Potenza, 12/04/2015). 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato che articoli seguenti motivi: 2.1. Manifesta illogicità e contraddittorietà, errore di valutazione della fattispecie concreta in relazione all'art. 95 d.P.R. 115/2002. La Corte territoriale ha utilizzato mere formule di stile, genericamente riportandosi alla sentenza di primo grado, senza confutare in alcun modo i motivi di appello. In particolare, con il secondo motivo di appello, la difesa aveva specificatamente impugnato il punto in cui la sentenza di primo grado aveva affermato essere certa la consapevolezza e volontà dell'imputato di omettere informazioni in merito al reddito da lui successivamente percepito. La sentenza di appello ha disquisito su circostanze relative alle ipotesi di falsità della dichiarazione relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio, mentre il caso di specie si riferisce alla diversa ipotesi di mancata comunicazione successiva alle variazioni di reddito intervenute dopo la presentazione della domanda. La Corte territoriale non ha poi affrontato il tema relativo alla mancanza di prova sulla natura della somma erogata dall'Inps che qualora di natura indennitaria è destinata a far fronte agli impegni di spesa indispensabili per la persona, non è computabile per la determinazione del reddito ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, derivandone che l'imputato non avrebbe avuto alcun obbligo di comunicazione. L'istruttoria dibattimentale non ha chiarito tale aspetto, così risultando del tutto carente in ordine all'affermazione di colpevolezza dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio". Deve, altresì, evidenziarsi che non è stata accertata nemmeno la data di percezione delle somme non dichiarate dall'imputato. Nel caso di specie, si è al più trattato di semplice leggerezza o negligenza, come tali non punibili. 2.2. Erronea applicazione della legge penale nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello ha rigettato la richiesta con mera clausola di stile, riferendosi a "peculiari modalità esecutive" che non indica.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. 4. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente, in assenza di cause di sospensione, sia estinto per intervenuta prescrizione il 12/10/2022, essendo a tale data maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dall'epoca di consumazione. Sussistono dunque le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, anche in considerazione del fatto che l'impugnazione non presenta profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. Risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle censure avanzate dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01: "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19 apr
Sentenza Cassazione n. 37478/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris