CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04475/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26/07/202, il Tribunale di Messina rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/81968 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990 (capo 1 dell'imputazione provvisoria) e 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 (capo 3 dell'imputazione provvisoria). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 127, 273 cod.proc.pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto la gravità indiziaria del contestato reato associativo, con motivazione carente e basata su formule di stile, sulla base di elementi indiziario ricavati da due intercettazioni (una ambientale e l'altra telefonica) che erano state interpretate in maniera erronea e relativa, comunque, ad una ipotetica vendita di una singola partita di stupefacente in un arco temporale di due mesi; il Tribunale non spiegava perché un unico episodio (trasporto di una partita di marijuana in data 25.02.2021 comprovava che il Lombardo fosse un intraneus di un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e non, invece, eventualmente, di un'ipotesi di concorso nel reato di cui al capo 3); né aveva individuato il ruolo che il predetto avrebbe ricoperto all'interno del sodalizio criminoso. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 275 cod.proc.pen. Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il pericolo di recidiva ed adeguata la misura di massimo rigore applicata, con motivazione carente, senza individuare il ruolo che in concreto sarebbe stato assunto dal ricorrente nella presunta compagine associativa dedita allo spaccio di stupefacenti e dando rilievo a precedente penali molto risalenti nel tempo e non specifici; del pari viziata era la motivazione espressa per negare l'applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. 1.2. Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). 1.3. Va, inoltre, evidenziato che in considerazione dell'autonomia tra reato associativo e reato-fine, derivante dal fatto che il primo prescinde dalla commissione degli illeciti oggetto del programma criminoso, la commissione di reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, non può, da sola ed automaticamente, costituire prova della commissione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, costituendo al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (così Sez. 4, n. 23518 del 29/04/2008, Saracini, Rv. 240843; nello stesso senso anche Sez. 6, n. 9898 del 21/06/1995, Tolone, Rv. 202646); e tuttavia è altrettanto vero che, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione; l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde, dunque, dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800; Sez. 4, n. 45128 del 11/11/2008, Buccheri, Rv. 241927; Sez. 5, n. 9457 del 24/09/1997, Gaceres, Rv. 209073). 1.4. Ribaditi tali principi, va osservato che, nella specie, nella motivazione della decisione impugnata viene rimarcato, con argomentazioni congrue e logiche, che le risultanze istruttorie (conversazioni intercettate, il cui contenuto viene compiutamente analizzato e vagliato dal Tribunale) davano atto della intraneità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminosa di cui al capo 1); il Tribunale ha fondato la sua valutazione non solo sulla commissione del reato fine (il Lombardo era l'acquirente, unitamente ad altri sodali, della sostanza stupefacente di cui al reato- fine contestato al capo 3), ma rimarcando anche la stretta interazione del Lombardo con i soggetti promotori dell'organizzazione, la condivisione dei guadagni illeciti del sodalizio, il ruolo specifico svolto all'interno del sodalizio criminoso quale soggetto stabilmente dedito al noleggio dei mezzi adibiti al commercio illecito della sostanza stupefacente (pag 4 e 5 dell'ordinanza impugnata) Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione, con argomentazioni adeguate e non manifestamente illogiche, una serie di elementi circostanziati che danno adeguato conto, sul piano della gravità indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche del gruppo associativo di riferimento, emergendo dalla valutazione di tali elementi una condotta di consapevole ed efficace partecipazione associativa, in coerenza alla contestazione cautelare mossa. 1.5. Le censure mosse dal ricorrente si sostanziano in doglianze meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazioni del Tribunale e, in quanto dirette a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio, involgono anche rilievi in fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 contestato al ricorrente -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Va, quindi, richiamato il consolidato principio di diritto, in base al quale, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Ry.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Ry.264190; Sez.2, n.6574 del 02/02/2016, Ry.266236). Ed è stato evidenziato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Ry.279470 - 01; Sez.1, n. 24135 del 10/05/2019, Rv. 276193 - 01; Sez.3,n.33051 del 08/03/2016, Rv. 268664 - 01). Nella specie, il Tribunale ha rimarcato, in sostanza, come la presunzione (relativa) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela della collettività, prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, non potesse ritenersi vinta, così assolvendo adeguatamente all'obbligo motivazionale; ha, peraltro, evidenziato anche concreti elementi (i precedenti penali dell'indagato e le modalità del fatto), che rendevano di immediata evidenza la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari nonchè l'adeguatezza della misura in atto. Rispetto all'indicato percorso argomentativo le doglianze del ricorrente si collocano ai confini della inammissibilità, prospettando censure del tutto generiche. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen