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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 29970/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 maggio 2022, depositata in pari data, il Tribunale di Potenza, previa riqualificazione dell'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come riesame lo rigettava ritenendo che l'ordinanza cautelare emessa dal gip di Potenza il 2 maggio 2018 non avesse perso efficacia per decorso dei termini di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e considerando comunque m inammissibile il riesame in quanto proposto dal difensore di fiducia dell'indagato, dichiarato latitante, nominato dal fratello di questi (Sez. 2, n. 9209 del 02/02/2017, Rv. 269437).

2. Nell'interesse dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo tre motivi relativi al mancato invio degli atti al Tribunale del riesame da parte dell'ufficio Gip competente, nei termini stabiliti dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; alla erronea mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare; alla violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 24 Cost. e vizio di motivazione per avere ritenuto inammissibile l'impugnazione perché proveniente da difensore nominato dei congiunti di un latitante.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

L'ordinanza impugnata, infatti, è stata depositata il 31 maggio 2022 e notificata il 16 giugno 2022.

Avverso tale provvedimento il ricorso per cassazione risulta depositato dal difensore il 28 giugno 2022 quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 4.

L'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 luglio 2022 La Consigliera estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 maggio 2022, depositata in pari data, il Tribunale di Potenza, previa riqualificazione dell'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], come riesame lo rigettava ritenendo che l'ordinanza cautelare emessa dal gip di Potenza il 2 maggio 2018 non avesse perso efficacia per decorso dei termini di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e considerando comunque m inammissibile il riesame in quanto proposto dal difensore di fiducia dell'indagato, dichiarato latitante, nominato dal fratello di questi (Sez. 2, n. 9209 del 02/02/2017, Rv. 269437). 2. Nell'interesse dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo tre motivi relativi al mancato invio degli atti al Tribunale del riesame da parte dell'ufficio Gip competente, nei termini stabiliti dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.; alla erronea mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare; alla violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 24 Cost. e vizio di motivazione per avere ritenuto inammissibile l'impugnazione perché proveniente da difensore nominato dei congiunti di un latitante. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. L'ordinanza impugnata, infatti, è stata depositata il 31 maggio 2022 e notificata il 16 giugno 2022. Avverso tale provvedimento il ricorso per cassazione risulta depositato dal difensore il 28 giugno 2022 quindi oltre il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. 4. L'inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 luglio 2022 La Consigliera estenso
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