CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08519/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso lo studio, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 87 –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA],2 -controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA],7 -Controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la sentenza del Corte di Appello di Trento n. 187 /20 21 del 6.7.2017. Oggetto: servizi di investimento inadempimento intermediario nesso di causalità udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Trentola società hotel [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l . e Carlo C ostan zi ponendo che: -con testamento olografodel 5.4.1972 [OSCURATO:PERSONA] aveva non nominato suo unico erede l’Attoree successivamente, con aggiunta apposta sul retro del medesimo foglio su cui era stata scritta la scheda testamentaria, aveva disposto l'usufrutto universale a favore della sorella Giulia; -quest’ultima,poco tempo dopo la pubblicazione del testamento in favore di Scaloni, aveva fatto pubblicare altro testamento che indicava lei quale erede della sorella Caterina; -con atto di citazione notificato il 29.2.2012 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo divenuto erede dì [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], proponendo querela di falso in via principale avverso ii testamento olografo pubblicato su iniziativa della convenuta Si rek Caterina ; il T ribunale, sulla sc o rta di un accertamento peritale, aveva dichiarato la falsità del testamento olografo, riconoscendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] unico erede di [OSCURATO:PERSONA] e individuando i beni caduti in successione;quanto alla domanda volta ad ottenere la titolarità del 50% del capitale sociale della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s . n . c . (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) il Tribunale rilevava che l'erede aveva diritto solo alla liquidazione della quota agendo nei confronti della società; -tale decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello, alla quale Scaloni aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto alla quota societaria, mentre non era stata impugnata la statuizione relativa allafalsità del testamento fatto pubblicare da [OSCURATO:PERSONA], statuizione, che pertanto era passata in giudicato; era seguito ricorso per Cassazione, tuttora pendente; -quanto alla posizionedel socio [OSCURATO:PERSONA], l'attore sosteneva che questi, succeduto mortis causa a [OSCURATO:PERSONA], eradivenuto socio illimitatamente responsabile della s.n.c.e pertanto era tenuto in via sussidiarla al pagamento di quanto dovuto dalla società. Ciòpremesso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedeva che fosse liquidata a suo favore la quota del 50 % della società [OSCURATO:PERSONA] l er s . r .l. già appartenente alla defunta [OSCURATO:PERSONA]. La società Ho tel [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] resistevano alla domandaattorea eccependo, la prescrizione de l diritto fatto valere in giudizio. Con sentenza n.229/2020, pubblicata il 9.4.2020, il Tribunale di Trento decideva alcuni aspetti controversi della causa, rigettando le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rigettando l'eccezione di prescrizione del diritto di credito maturato per effetto della liquidazione della quota societaria, nonché la pretesa risarcitoria di Scaloni e sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. con riferimento alle altre questioni di merito versate in causa, ravvisando rapporto di pregiudizialità con gli accertamenti oggetto della causa pendente in cassazione. Avverso tale decisione ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] oni, formulando un unico motivo di doglianza, relativo alla responsabilità sussidiaria del socio [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'obbligazione della societàdi liquidare la quota dell'erede del socio . Con appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. censuravano la statuizione con la quale il T ribunale aveva respinto l'eccezione di prescrizione, insistendo nella stessa. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza di I grado ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) è tenuto al pagamento, in via sussidiaria rispetto alla predetta società, dell’importo se del caso dovuto da quest’ultima a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di liquidazione della quota. Ha rigettato gli appelli incidentali sulla eccepita prescrizione, proposti dalle parti appellate.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] anzi ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduc e : 1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. in collegamento all’art. 2941 c.c. e con riferimento al successivo art. 2949 in rifer imento all’art. 360, comma 1, n . 3 , c.p.c. La C orte avrebbe erroneamente ritenuto che il dies a quo da cui decorre la prescrizione sia quello nel quale esista la “possibilità pratica” di esercitare il diritto e non quello nel quale ha la possibilità legale di farlo valere. La Corte avrebbe fatto decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha visto accertato giudizialmente la sua qualità di erede. La Corte ha ritenuto, così, che il periodo intercorso per l’accertamento del diritto fosse giustificata causa di sospensione del decorso del termine, nonostante che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della falsità del testamento olografo e quindi non avrebbe agito per “una propria personale regola morale di condotta”. Diversamente il ritardo indotto dal processo che si svolge tra erede presunto ed erede di diritto, non sarebbe opponibile a terzi come causa sospensiva della prescrizione di altri diritti autonomi, a sé stanti. 1.1 La censura è fondata. Il diritto dell’attore alla liquidaz ione della quota ben poteva essere esercitato anche prima dell’accertamento giudiziale della sua qualità di erede, atteso che solo gli ostacoli di diritto impediscono il decorso del termine di prescrizione, mentre l’erede può esercitare i diritti acquisiti per successione (nella specie, il diritto alla liquidazione della quota societaria) per il solo fatto di essere erede, dal momento in cui assume tale qualifica, e non è necessario, a tal fine, che la sua qualità di erede sia accertata in giudizio. 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. , nonché art. 2949 c.c. e dell’art. 2934 c.c., nonché indirettamente artt. 2934 e 2945 c.c. in rife rimento all’art. 360, comma 1, n. 3, 5 c.p.c. La C orte avrebbe errato nel ritene re che l ’intimato avrebbe potuto esercitare il suo diritto soltanto dopo l’estinzione del diritto di usufrutto costituito dalla testatrice [OSCURATO:PERSONA] a favore della sorella Giulia. La corte avrebbe dovuto accertare soltanto se il credito vantato nei confronti della società si fosse prescritto oppur la domanda fatta valere per vedersi riconosciuta la qualità di erede fosse causa sufficiente della sospensione del diritto vantato nei confronti della società. Il diritto azionato nei confronti della società avrebbe, invero, decorrenza dalla morte del dante causa dell’intimato ed alcun atto interruttivo era stato formulato nei confronti della società. 3.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2289 e 2291 c.c. per le s.n.c. (art. 2267 società semplici) anche con riferimento agli artt.1298 e 1299 c.c.,in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte avrebbe ritenuto che l’indirizzo secondo il quale la società sia l’unica obbligata al pagamento del valore della quota del socio uscente, sia indirizzo minoritario di parte degli arresti di questa Corte, non condivisibile. L’interpretazione proposta dalla Corte sarebbe contraria ad un enunciato delle S.U. di diverso contenuto. La solidarietà prevista tra la società di persone e i suoi soci sarebbe regola applicabile nei confronti dei terzi e non nei confronti dei soci uscenti, tanto meno per le obbligazioninascenti dallo stesso rapporto sociale. 3.1Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo. Il ricorrente incidentale deduce: 4.Violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. in collegamento agli artt. 2941, 2942 e2949 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in ordine al fatto che i diritti inerenti ai rapporti sociali si estinguono in cinque anni; 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 2949,2934, 2934 e 2945 c.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;5.1 Le due censure aderiscono sostanzialmente a l primo e al secondo motivo del ricorso principale , per cui valgano le medesime valutazioni. Il primo motivo èdunque fondato ; assorbito il secondo . 6.Per quanto esposto il primo motivo del ricorso principale va accolto, assorbiti il secondo e il terzo motivo. Va accolto, di conseguenza, anche il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. P.Q.M. La Corte accoglie il primomotivo del ricorso principale , assorbiti gli altri; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione a i motiv i accolt i e rinvia alla Corte di Appello di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. C