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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 dicembre 2022

Cassazione n. 02687/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14677/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del procuratore speciale, dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRRLSN57M28B 1 57A ), rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CMNCST73006D969H ) , [OSCURATO:PERSONA](C.F.: PZZGPP60HI5H224O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ì (C.F.: BRZNCL72A3 1 E956H), ed elettivamente domiciliata presso i predetti professionisti, con studio in Roma, alla Via della Consulta n. 1/B; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19, in persona del Sindaco e legale rappresentante Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza rinvio per definizione agevolata pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresen t ato e difeso , in virtù dì procura speciale a margine delcontroricorso, dall'Avv.

M aria Suppa (C.

F. : SPP M RA 73P65 F158R), giusta Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 98 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed elettivamente domiciliato presso lo s tudio del l 'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) sito in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 218/3 / 20 19 emess a d a l la C TR Umbr i a in data 03/10/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia avverso gli avvisi di accertamento concernenti l’Imu per gli anni di imposta 2013 e 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che il locatario fosse il soggetto passivo dell’Imu dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e fino alla riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale.

3. Sull’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore, con la conseguenza che la cessazione dello status di soggetto passivo in capo a quest’ultimo non era correlata alla riconsegna del bene al concedente.

4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di un unico motivo.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR individuato la soggettività passiva ai fini Imu in capo alla società di leasing proprietaria dell’immobile nel caso in cui, a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, l’utilizzatore non abbia riconsegnato materialmente il bene.

2. Con nota del 17.1.2023 la ricorrente, premessoche: ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197, è stata prevista, nell’ottica di ridurre l’ingente quantità di contenziosi in materia tributaria pendenti (anche) avanti a codesta ecc.ma Corte, la possibilità di definire “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria … pendenti… alla data di entrata in vigore della presente legge” (i.e. 1° gennaio 2023) mediante il versamento di un importo pari al valore della controversia così come individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546”; la definizione, che presuppone la presentazione di apposita domanda da parte del contribuente entro il 30 giugno 2023, si perfeziona, con il pagamentodegli importi dovuti entro la medesima data (cfr. art. 1, comma 194); il comma 197 della medesima disposizione prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”, e che, in tal caso, “il processo è sospeso fino al 10luglio 2023”; ai sensi dell’art. 1, comma 205, l. n. 197, citata, è inoltre previsto che ciascun ente territoriale possa stabilire, con apposita delibera da assumere entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 186 a 204 in relazione alle controversie tributarie di cui è parte l’ente medesimo ovvero un suo ente strumentale; in base al combinato disposto dei commi 186 e 205, art. 1, l. n. 197,citata, il presente giudizio riguarda controversie potenzialmente definibili, avendo lo stesso ad oggetto atti impositivi emessi ai fini IMU ed essendo la lite pendente alla data di entrata in vigore della l. n. 197; intendevalutare la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma186 e ss. l. n. 197 nel caso in cui il Comune proceda a deliberare ai sensi del comma 205 del predetto art. 1; tanto premesso, ha chiestodisporsi la sospensione del giudizio sino al 10 luglio 2023,ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 197, l. n. 197 .

3. L’istanza merita accoglimento, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla Cance

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14677/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5, in persona del procuratore speciale, dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: FRRLSN57M28B 1 57A ), rappresentata e difesa da gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CMNCST73006D969H ) , [OSCURATO:PERSONA](C.F.: PZZGPP60HI5H224O), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] ì (C.F.: BRZNCL72A3 1 E956H), ed elettivamente domiciliata presso i predetti professionisti, con studio in Roma, alla Via della Consulta n. 1/B; -ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19, in persona del Sindaco e legale rappresentante Avviso accertamento omesso versamento IMU – Istanza rinvio per definizione agevolata pro-tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresen t ato e difeso , in virtù dì procura speciale a margine delcontroricorso, dall'Avv. M aria Suppa (C. F. : SPP M RA 73P65 F158R), giusta Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 98 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed elettivamente domiciliato presso lo s tudio del l 'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) sito in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 18; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 218/3 / 20 19 emess a d a l la C TR Umbr i a in data 03/10/2019 e non notif icat a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Perugia avverso gli avvisi di accertamento concernenti l’Imu per gli anni di imposta 2013 e 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che il locatario fosse il soggetto passivo dell’Imu dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e fino alla riconsegna del bene, comprovata dal relativo verbale. 3. Sull’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011 ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore, con la conseguenza che la cessazione dello status di soggetto passivo in capo a quest’ultimo non era correlata alla riconsegna del bene al concedente. 4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di un unico motivo. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR individuato la soggettività passiva ai fini Imu in capo alla società di leasing proprietaria dell’immobile nel caso in cui, a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, l’utilizzatore non abbia riconsegnato materialmente il bene. 2. Con nota del 17.1.2023 la ricorrente, premessoche: ai sensi dell’art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197, è stata prevista, nell’ottica di ridurre l’ingente quantità di contenziosi in materia tributaria pendenti (anche) avanti a codesta ecc.ma Corte, la possibilità di definire “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria … pendenti… alla data di entrata in vigore della presente legge” (i.e. 1° gennaio 2023) mediante il versamento di un importo pari al valore della controversia così come individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546”; la definizione, che presuppone la presentazione di apposita domanda da parte del contribuente entro il 30 giugno 2023, si perfeziona, con il pagamentodegli importi dovuti entro la medesima data (cfr. art. 1, comma 194); il comma 197 della medesima disposizione prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata”, e che, in tal caso, “il processo è sospeso fino al 10luglio 2023”; ai sensi dell’art. 1, comma 205, l. n. 197, citata, è inoltre previsto che ciascun ente territoriale possa stabilire, con apposita delibera da assumere entro il 31 marzo 2023, l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 186 a 204 in relazione alle controversie tributarie di cui è parte l’ente medesimo ovvero un suo ente strumentale; in base al combinato disposto dei commi 186 e 205, art. 1, l. n. 197,citata, il presente giudizio riguarda controversie potenzialmente definibili, avendo lo stesso ad oggetto atti impositivi emessi ai fini IMU ed essendo la lite pendente alla data di entrata in vigore della l. n. 197; intendevalutare la possibilità di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma186 e ss. l. n. 197 nel caso in cui il Comune proceda a deliberare ai sensi del comma 205 del predetto art. 1; tanto premesso, ha chiestodisporsi la sospensione del giudizio sino al 10 luglio 2023,ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 197, l. n. 197 . 3. L’istanza merita accoglimento, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cance