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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13070/2026

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ato a Castelvetrano il 24 novembre 1981; avverso la sentenza del 5 febbraio 2025 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare il duplice errore di fatto ravvisato, in ipotesi, nella sentenza (Sez. 1, n_20610 del 5 febbraio 2025) con laquale questa Corte ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 27 marzo 2024.

La difesa premette di aver eccepito, con l'originario ricorso per cassazione, tra l'altro, la nullità dell'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari, oggetto dell'impugnazione, nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la memoria depositata all'udienza del 27 marzo 2024 ed aveva rigettato, contestualmente, l'istanza di rinvio avanzata a fronte della parallela memoria depositata - alla medesima udienza - dal Pubblico Ministero.

Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe dato per certa (e su di esso fondato il rigetto dell'assunto difensivo) la mancata richiesta di un termine a difesa, circostanza, tuttavia, documentalmente smentita dal verbale dell'udienza; peraltro, dando per presupposta l'esistenza di un valido appello cautelare, in realtà mancante della sottoscrizione da parte del magistrato, dato fattuale immediatamente percepibile dall'esame degli atti e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali, laddove l'impugnazione straordinaria è rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna (Sez. 5, n. 1821 del 07/10/2016, dep. 2017, Rotolo, Rv. 268784); d'altronde, le decisioni emesse all'esito di procedimenti incidentali costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna (Sez. 5, n. 15368 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 266565).

2. Il ricorso, in ogni caso, è anche manifestamente infondato.

Va opportunamente premesso che l'errore di fatto per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall'influenza determinante esercitata sul processo formativo della volontà, viziato, appunto, dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (cfr., in particolare, Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez, U, Sentenza n. 16103 del27/03/2002).

Sicché, sono fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021).

3. Ciò considerato, il primo errore dedotto dal ricorrente attiene, per come si è detto, alla richiesta di un termine a difesa, che questa Corte avrebbe ritenuto come mai avanzata dalla difesa nel procedimento dinanzi al Tribunale e su tale dato avrebbe rigettato il connesso motivo di ricorso proposto dalla difesa.

L'assunto è esso stesso indeducibile, perché attiene a circostanza non decisiva nell'economia del percorso motivazionale seguito.

L'errore di fatto prospettato dalla difesa attiene, invero, alla ritenuta inutilizzabilità della nota depositata dalla difesa il 27 marzo 2024 e dei relativi allegati e alla parallela ritenuta utilizzabilità della parallela la nota di udienza del pubblico ministero depositata in pari data; giudizio, tuttavia, fondato non sull'assunto - in ipotesi frutto di un'errata percezione del dato processuale - che «né in data antecedente all'udienza né nel corso dell'udienza la difesa ha fatto istanza di termine a difesa in ragione delle nuove produzioni de/pubblico ministero e della necessità, da queste ultime sole derivante, di curare produzioni ulteriori», ma sulla differente considerazione per cui la memoria del Pubblico Ministero era solo una pedissequa riproduzione della discussione orale; laddove la seconda, al contrario, era una vera e propria memoria difensiva contenente controdeduzioni alla precedente memoria depositata dal pubblico ministero il 21 marzo 2024 e solo parzialmente riproducente il contenuto della discussione orale.

Sicché, dovendo all'appello cautelare applicarsi non già la norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., la produzione difensiva doveva ritenersi tardiva in quanto depositata in violazione del termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza.

Rispetto a tale dato, la circostanza secondo cui il ricorrente abbia chiesto o meno un termine a difesa (assunto, peraltro, fondato su quanto rappresentato dalla stessa difesa nel ricorso per cassazione) rappresenta solo un'ulteriore notazione (in questi termini espressamente qualificata dalla Corte) del tutto secondaria rispetto alla già evidenziata ratio decidendi.

E in ciò l'irrilevanza di una eventuale falsa rappresentazione del dato.

4. In termini parzialmente sovrapponibili l'indeducibilità del secondo assunto.La difesa sostiene, per come si è detto, che questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dato per presupposta l'esistenza di un valido appello cautelare, senza, al contrario, rilevare la mancanza di sottoscrizione dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero e, con essa, l'originaria inammissibilità dell'impugnazione.

Prospettato in questi termini, tuttavia, appare evidente come il ricorrente deduca non già errori percettivi, ma un asserito erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale e, quindi, un errore di giudizio.

E, per come si è detto, sono fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali.

E, da ciò, l'indeducibilità anche di questa seconda censura.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Castelvetrano il 24 novembre 1981; avverso la sentenza del 5 febbraio 2025 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare il duplice errore di fatto ravvisato, in ipotesi, nella sentenza (Sez. 1, n_20610 del 5 febbraio 2025) con laquale questa Corte ha rigettato il ricorso presentato nell'interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 27 marzo 2024. La difesa premette di aver eccepito, con l'originario ricorso per cassazione, tra l'altro, la nullità dell'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari, oggetto dell'impugnazione, nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la memoria depositata all'udienza del 27 marzo 2024 ed aveva rigettato, contestualmente, l'istanza di rinvio avanzata a fronte della parallela memoria depositata - alla medesima udienza - dal Pubblico Ministero. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte avrebbe dato per certa (e su di esso fondato il rigetto dell'assunto difensivo) la mancata richiesta di un termine a difesa, circostanza, tuttavia, documentalmente smentita dal verbale dell'udienza; peraltro, dando per presupposta l'esistenza di un valido appello cautelare, in realtà mancante della sottoscrizione da parte del magistrato, dato fattuale immediatamente percepibile dall'esame degli atti e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato l'impugnazione proposta contro la decisione del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari personali, laddove l'impugnazione straordinaria è rimedio previsto soltanto a seguito di una pronuncia irrevocabile di condanna (Sez. 5, n. 1821 del 07/10/2016, dep. 2017, Rotolo, Rv. 268784); d'altronde, le decisioni emesse all'esito di procedimenti incidentali costituiscono giudicato allo stato degli atti e, come tali, essendo suscettibili di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, non sono munite del carattere dell'irrevocabilità, che connota invece i provvedimenti con cui viene resa definitiva una condanna (Sez. 5, n. 15368 del 19/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 266565). 2. Il ricorso, in ogni caso, è anche manifestamente infondato. Va opportunamente premesso che l'errore di fatto per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall'influenza determinante esercitata sul processo formativo della volontà, viziato, appunto, dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (cfr., in particolare, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez, U, Sentenza n. 16103 del27/03/2002). Sicché, sono fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021). 3. Ciò considerato, il primo errore dedotto dal ricorrente attiene, per come si è detto, alla richiesta di un termine a difesa, che questa Corte avrebbe ritenuto come mai avanzata dalla difesa nel procedimento dinanzi al Tribunale e su tale dato avrebbe rigettato il connesso motivo di ricorso proposto dalla difesa. L'assunto è esso stesso indeducibile, perché attiene a circostanza non decisiva nell'economia del percorso motivazionale seguito. L'errore di fatto prospettato dalla difesa attiene, invero, alla ritenuta inutilizzabilità della nota depositata dalla difesa il 27 marzo 2024 e dei relativi allegati e alla parallela ritenuta utilizzabilità della parallela la nota di udienza del pubblico ministero depositata in pari data; giudizio, tuttavia, fondato non sull'assunto - in ipotesi frutto di un'errata percezione del dato processuale - che «né in data antecedente all'udienza né nel corso dell'udienza la difesa ha fatto istanza di termine a difesa in ragione delle nuove produzioni de/pubblico ministero e della necessità, da queste ultime sole derivante, di curare produzioni ulteriori», ma sulla differente considerazione per cui la memoria del Pubblico Ministero era solo una pedissequa riproduzione della discussione orale; laddove la seconda, al contrario, era una vera e propria memoria difensiva contenente controdeduzioni alla precedente memoria depositata dal pubblico ministero il 21 marzo 2024 e solo parzialmente riproducente il contenuto della discussione orale. Sicché, dovendo all'appello cautelare applicarsi non già la norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma 2 dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., la produzione difensiva doveva ritenersi tardiva in quanto depositata in violazione del termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza. Rispetto a tale dato, la circostanza secondo cui il ricorrente abbia chiesto o meno un termine a difesa (assunto, peraltro, fondato su quanto rappresentato dalla stessa difesa nel ricorso per cassazione) rappresenta solo un'ulteriore notazione (in questi termini espressamente qualificata dalla Corte) del tutto secondaria rispetto alla già evidenziata ratio decidendi. E in ciò l'irrilevanza di una eventuale falsa rappresentazione del dato. 4. In termini parzialmente sovrapponibili l'indeducibilità del secondo assunto.La difesa sostiene, per come si è detto, che questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dato per presupposta l'esistenza di un valido appello cautelare, senza, al contrario, rilevare la mancanza di sottoscrizione dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero e, con essa, l'originaria inammissibilità dell'impugnazione. Prospettato in questi termini, tuttavia, appare evidente come il ricorrente deduca non già errori percettivi, ma un asserito erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale e, quindi, un errore di giudizio. E, per come si è detto, sono fuori del perimetro normativo tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali. E, da ciò, l'indeducibilità anche di questa seconda censura. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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