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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07760/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore r [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello l'Aquila ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di condanna alla pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Matteo per i reati previsti dagli articoli 385 comma III e 496 del codice penale.

Avvero la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi. 1.Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla norme incriminatrici, essendo l'identificazione dell'autore dei reati contestati inattendibile, in quanto viziata dall'omesso ricorso a criteri di natura oggettiva. 2.Con il secondo motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di cui all'art.385 del codice penale; l'imputato avrebbe violato una modalità di esecuzione della misura cautelare e non la misura cautelare in quanto tale, atteso che ai fini della configurabilità del reato, l'agente deve sottrarsi completamente alla costante possibilità di controllo da parte delle Autorità competenti. 3.Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonchè l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte di Appello fondato il proprio convincimento sulla sola circostanza che l'imputato è gravato da precedenti penali.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. p97 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità.

La difesa dell'imputato ha depositato telematicannente memoria di replica alla requisitoria del PG, con la quale ha ribadito le ragioni a sostegno dell'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Dalle concordi sentenze di merito si ricava che l'addebito mosso all'imputato è di aver rilasciato al personale di [OSCURATO:PERSONA] false dichiarazioni in ordine alle proprie generalità, dandosi poco dopo alla fuga così incorrendo, altresì, nel reato di cui all'articolo 385 del codice penale.

L'imputato, infatti, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa presso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

Al momento del controllo, tuttavia, si trovava altrove in una vettura e in compagnia di altra persona, che non risultava essere collegata alla società presso cui lo stesso era dipendente.

2. Nel primo motivo di ricorso la difesa lamenta che l'individuazione dell'attuale imputato come autore dei reati è avvenuta a seguito dell'esame di tutti i verbali dei controlli di polizia nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al fine di ricostruire l'elenco delle persone che in precedenza erano state controllate in compagnia dello stesso, sul presupposto che tra questi vi potesse essere anche il nome di colui che, in occasione dell'accertamento di cui si discute, aveva fornito la falsa dichiarazione sulle proprie generalità, dandosi subito dopo alla fuga.

In proposito deve osservarsi che l'identificazione ad opera della Polizia giudiziaria non è sottoposta dalla legge ad alcun limite in ordine agli elementi da prendere in esame allo scopo; infatti,l'articolo 349 del codice di procedura penale, nel riconoscere alla polizia giudiziaria il potere di ricercare ogni elemento utile ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'identificazione della persona nei cui confronto sono svolte le indagini, non disciplina i criteri e gli elementi cui gli organi competenti devono attenersi, potendo, essi stessi, liberamente determinare il relativo campo di accertamento.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nessuna violazione di legge è ravvisabile nel comportamento degli operatori, che hanno esercitato regolarmente e razionalmente il potere discrezionale allo scopo loro assegnato dalle disposizioni che ne regolano l'attività e l'iniziativa, per identificare la persona sottoposta ad indagini. 2.1 Per quanto riguarda la ricognizione di persona effettuata nel corso del giudizio, assume la difesa che i soggetti figuranti non erano dotati delle medesime caratteristiche fisiognomiche, atteso che l'imputato era il solo ad avere un tatuaggio sul collo, come la Corte di Appello aveva riconosciuto, tuttavia ritenendo idonea e attendibile la ricognizione, con motivazione — a parere del ricorrente - contraddittoria ed illogica.

Sul punto va sottolineato che la locuzione "il più possibile somiglianti", presente nell'ad 214 cpp evidenzia come si tratti di una prescrizione non sanzionata da nullità ma diretta ad assicurare il controllo della genuinità ed attendibilità del riconoscimento operato.

Va, inoltre, ricordato che è orientamento di questa Corte che l'omessa osservanza delle formalità previste dall'art. 213, 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinità della prova, non è causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto. (Sez. 2, Sentenza n. 40081 del 04/07/2013 Ud. (dep. 27/09/2013 ) Rv. 257069.

In senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 44595 del 08/10/2008 Ud. (dep. 29/11/2008) Rv. 241655.

Neppure seguendo la diversa pronuncia in materia, secondo la quale in tema di ricognizione personale l'inosservanza delle disposizioni previste per gli atti preliminari dall'art. 213, primo comma, cod. proc. pen., dà luogo ad una nullità relativa, che deve essere immediatamente eccepita, a pena di decadenza, dinanzi al giudice procedente, può accogliersi la doglianza avanzata dalla difesa.

Infatti, non risulta dalla sentenza impugnata, né l'attuale ricorrente deduce alcunché sul punto, che davanti al Tribunale sia stata eccepita la mancata osservanza delle disposizioni ex art 214 cpp.

Così :Sez. 5, Sentenza n. 32941 del 19/05/2014 Ud. (dep. 24/07/2014 ) Rv. 260074 in un caso, sostanzialmente sovrapponibile al presente, in cui questa Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, evidenziando che l'inosservanza delle predette disposizioni era stata dedotta, per la prima volta, con l'atto di appello. 2.2 Neppure sussiste la dedotta incoerenza logica di motivazione posta in luce dalla difesa.

Invero, la Corte ha ritenuto affidabile l'individuazione operata dal teste che aveva svolto la relativa attività durante le indagini preliminari, in base alla plausibile osservazione che nel corso delle indagini l'ispettore aveva individuato il sedicente Mucci per l'attuale imputato, visionando più fotografie di persone, che in occasione di precedenti controlli erano state trovate in compagnia del coimputato; nella fotografia di Clivo non era visibile il tatuaggio, essendo, quindi, fondato il riconoscimento sulla memoria visiva del teste in relazione ai lineamenti del viso; per altro verso il medesimo ispettore, in sede di ricognizione svolta durante il processo, aveva riconosciuto l'attuale imputato per la presenza del tatuaggio sul collo di cui si era accorto al momento del controllo, elemento che la Corte territoriale, con osservazione logica corretta, in quanto rispondente a comuni nozioni di logica ed esperienza delle cose, ha giudicato dotato di forte capacità individualizzante. 2.3 Né può ritenersi, come invece pare sostenere la difesa, che la precedente identificazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] possa inquinare il risultato della ricognizione disposta in dibattimento.

È pacificamente ammesso che colui che durante la fase delle indagini procede ad un'individuazione fotografica venga poi chiamato a svolgere il ruolo di ricognitore; l'articolo 213 del codice di rito, infatti, nel prevedere, a pena di nullità, le modalità con le quali si deve svolgere la ricognizione, precisa che fra le domande che devono essere poste preliminarmente, vi è quella in cui il giudice deve chiedere al teste "se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere [...]".

Da ciò si evince che, non solo non vi è alcuna norma che impedisca di eseguire una ricognizione di persona quando il teste, nella fase delle indagini, sia stato chiamato ad effettuare una individuazione fotografica, ma, al contrario, la suddetta ipotesi è prevista come fisiologica dallo stesso legislatore.

Si può, 9 pertanto, affermare (Cass. Pen. Sez.II, 27 gennaio 2009.n. 7337) che la ricognizione non è nulla o inutilizzabile qualora il ricognitore abbia in precedenza provveduto alla identificazione fotografica, potendo, al più, ritenersi inidonea per via di un giudizio di inattendibilità del teste ove, ad esempio, fra le individuazioni e le ricognizioni effettuate nei vari momenti, si mostri contraddittorio, incerto o reticente, evenienze nella fattispecie in esame non verificatesi. 3.Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura, avente ad oggetto il delitto di evasione, considerato che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui nel caso di autorizzazione del detenuto agli arresti domiciliari a lavorare fuori delle mura domestiche, non si ha, invero, una sospensione del regime degli arresti donniciliari ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia.

L'allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro non può, quindi, come tale essere considerato una mera trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile a norma dell'art. 276 cpp.

In tal senso : Sez 6 sent. 44977 del 2005);Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 14/01/2010 Ud. (dep. 28/01/2010) Rv. 245811. 3.1 Per completezza va ricordato che al fine di escludere la sussistenza del reato di cui all'art.385 cp. deve tenersi presente che non basta la esiguità della durata e della consistenza dell'allontanamento, in quanto lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari resti nel luogo indicato, perchè ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari e, nel contempo, a consentire agevolmente il prescritto controllo dell'autorità.

Cass.Sez 6 3882/2010.

Applicando i suindicati principi al caso in esame va osservato che la Corte di Appello ha correttamente motivato quanto all'integrazione del delitto di evasione, ritenendo completata la fattispecie legale, poiché l'imputato era a bordo di un veicolo non intestato al datore di lavoro e condotto da un soggetto che non aveva alcun legame con il medesimo datore ( [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), trovandosi, per tale ragione, in un luogo diverso da quello autorizzato.

Né assume rilievo la circostanza - pure evocata dalla difesa - secondo la quale, essendo la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. gestita da un piccolo imprenditore, questi si avvale di collaborazioni di terzi estranei alla società medesima e che, nel caso di specie, l'imputato stava svolgendo effettivamente attività di trasporto e consegna per il datore di lavoro.

Sul punto deve annotarsi che l'assunto difensivo è finalizzato, inammissibilmente in questa fase, ha rimettere in discussione la questio facti mentre il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di escludere la rilevanza della tesi difensiva, posto che non è stato allegato nessun elemento di prova dimostrativo per contraddire la ritenuta violazione dell'autorizzazione alla attività lavorativa. 3.2 Al par manifestamente infondata è la doglianza in ordine all'omesso accertamento degli elementi costitutivi del reato - secondo profilo agitato nel secondo motivo di ricorso - argomentando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito senza la consapevolezza di sottrarsi al provvedimento limitativo della libertà personale, incorrendo, piuttosto, in un errore sul fatto, che escluderebbe il dolo, poiché non in grado di percepire l'offensività della condotta posta in essere.

In proposito è agevole considerare che l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato di evasione è il dolo generico, dovendosi procedere, pertanto, ad accertare che l'imputato si sia rappresentato e abbia voluto violare la misura cautelare.

Di tale accertamento i giudici di merito hanno dato conto, evidenziando la condotta tenuta dall'imputato in sede di controllo, che non avrebbe avuto altrimenti ragioni, se non quella di impedire l'accertamento della violazione degli obblighi inerenti gli arresti domiciliari nel fornire agli operanti false generalità e darsi alla fuga. 3.3 Per quanto concerne l'argomento della dedotta inoffensività, questo è criterio ermeneutico nella disponibilità del giudice, non già un elemento materiale su cui può incorrere in errore il destinatario del precetto penale.

Vale, quindi, la pena ricordare che questa Corte ha ritenuto, che l'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione, che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto sviluppo, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione.(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 32329/2010).

In altri termini può affermarsi che l'imputato, ai fini della punibilità, non deve percepire l'effettiva offensività, per di più intesa secondo un'accezione soggettiva, della sua condotta, atteso che ai sensi dell'articolo 5 del codice penale l'ignoranza della legge penale non scusa, eccezione fatta per l'ignoranza inevitabile,che tuttavia non ricorre nel caso di specie. 4.Inammissibile è, infine, l'ultimo motivo di ricorso.La Corte di Appello nel ritenere di non dover riconoscere le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali, motiva con argomentazione che, in assenza di ulteriori e diversi elementi positivi addotti dalla difesa, può certamente considerarsi sufficiente, congrua e corretta ai sensi dell'art 62 bis / 3 cp.

Ciò è in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile,conseguendone la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso il 13.12.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore r [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello l'Aquila ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di condanna alla pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Matteo per i reati previsti dagli articoli 385 comma III e 496 del codice penale. Avvero la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi. 1.Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla norme incriminatrici, essendo l'identificazione dell'autore dei reati contestati inattendibile, in quanto viziata dall'omesso ricorso a criteri di natura oggettiva. 2.Con il secondo motivo di ricorso lamenta la contraddittorietà, la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato di cui all'art.385 del codice penale; l'imputato avrebbe violato una modalità di esecuzione della misura cautelare e non la misura cautelare in quanto tale, atteso che ai fini della configurabilità del reato, l'agente deve sottrarsi completamente alla costante possibilità di controllo da parte delle Autorità competenti. 3.Con il terzo motivo di ricorso ci si duole della contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonchè l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte di Appello fondato il proprio convincimento sulla sola circostanza che l'imputato è gravato da precedenti penali. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. p97 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità. La difesa dell'imputato ha depositato telematicannente memoria di replica alla requisitoria del PG, con la quale ha ribadito le ragioni a sostegno dell'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Dalle concordi sentenze di merito si ricava che l'addebito mosso all'imputato è di aver rilasciato al personale di [OSCURATO:PERSONA] false dichiarazioni in ordine alle proprie generalità, dandosi poco dopo alla fuga così incorrendo, altresì, nel reato di cui all'articolo 385 del codice penale. L'imputato, infatti, era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa presso la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Al momento del controllo, tuttavia, si trovava altrove in una vettura e in compagnia di altra persona, che non risultava essere collegata alla società presso cui lo stesso era dipendente. 2. Nel primo motivo di ricorso la difesa lamenta che l'individuazione dell'attuale imputato come autore dei reati è avvenuta a seguito dell'esame di tutti i verbali dei controlli di polizia nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al fine di ricostruire l'elenco delle persone che in precedenza erano state controllate in compagnia dello stesso, sul presupposto che tra questi vi potesse essere anche il nome di colui che, in occasione dell'accertamento di cui si discute, aveva fornito la falsa dichiarazione sulle proprie generalità, dandosi subito dopo alla fuga. In proposito deve osservarsi che l'identificazione ad opera della Polizia giudiziaria non è sottoposta dalla legge ad alcun limite in ordine agli elementi da prendere in esame allo scopo; infatti,l'articolo 349 del codice di procedura penale, nel riconoscere alla polizia giudiziaria il potere di ricercare ogni elemento utile ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'identificazione della persona nei cui confronto sono svolte le indagini, non disciplina i criteri e gli elementi cui gli organi competenti devono attenersi, potendo, essi stessi, liberamente determinare il relativo campo di accertamento. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa nessuna violazione di legge è ravvisabile nel comportamento degli operatori, che hanno esercitato regolarmente e razionalmente il potere discrezionale allo scopo loro assegnato dalle disposizioni che ne regolano l'attività e l'iniziativa, per identificare la persona sottoposta ad indagini. 2.1 Per quanto riguarda la ricognizione di persona effettuata nel corso del giudizio, assume la difesa che i soggetti figuranti non erano dotati delle medesime caratteristiche fisiognomiche, atteso che l'imputato era il solo ad avere un tatuaggio sul collo, come la Corte di Appello aveva riconosciuto, tuttavia ritenendo idonea e attendibile la ricognizione, con motivazione — a parere del ricorrente - contraddittoria ed illogica. Sul punto va sottolineato che la locuzione "il più possibile somiglianti", presente nell'ad 214 cpp evidenzia come si tratti di una prescrizione non sanzionata da nullità ma diretta ad assicurare il controllo della genuinità ed attendibilità del riconoscimento operato. Va, inoltre, ricordato che è orientamento di questa Corte che l'omessa osservanza delle formalità previste dall'art. 213, 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione per garantire la genuinità della prova, non è causa di nullità o inutilizzabilità dell'atto. (Sez. 2, Sentenza n. 40081 del 04/07/2013 Ud. (dep. 27/09/2013 ) Rv. 257069. In senso conforme Sez. 6, Sentenza n. 44595 del 08/10/2008 Ud. (dep. 29/11/2008) Rv. 241655. Neppure seguendo la diversa pronuncia in materia, secondo la quale in tema di ricognizione personale l'inosservanza delle disposizioni previste per gli atti preliminari dall'art. 213, primo comma, cod. proc. pen., dà luogo ad una nullità relativa, che deve essere immediatamente eccepita, a pena di decadenza, dinanzi al giudice procedente, può accogliersi la doglianza avanzata dalla difesa. Infatti, non risulta dalla sentenza impugnata, né l'attuale ricorrente deduce alcunché sul punto, che davanti al Tribunale sia stata eccepita la mancata osservanza delle disposizioni ex art 214 cpp. Così :Sez. 5, Sentenza n. 32941 del 19/05/2014 Ud. (dep. 24/07/2014 ) Rv. 260074 in un caso, sostanzialmente sovrapponibile al presente, in cui questa Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, evidenziando che l'inosservanza delle predette disposizioni era stata dedotta, per la prima volta, con l'atto di appello. 2.2 Neppure sussiste la dedotta incoerenza logica di motivazione posta in luce dalla difesa. Invero, la Corte ha ritenuto affidabile l'individuazione operata dal teste che aveva svolto la relativa attività durante le indagini preliminari, in base alla plausibile osservazione che nel corso delle indagini l'ispettore aveva individuato il sedicente Mucci per l'attuale imputato, visionando più fotografie di persone, che in occasione di precedenti controlli erano state trovate in compagnia del coimputato; nella fotografia di Clivo non era visibile il tatuaggio, essendo, quindi, fondato il riconoscimento sulla memoria visiva del teste in relazione ai lineamenti del viso; per altro verso il medesimo ispettore, in sede di ricognizione svolta durante il processo, aveva riconosciuto l'attuale imputato per la presenza del tatuaggio sul collo di cui si era accorto al momento del controllo, elemento che la Corte territoriale, con osservazione logica corretta, in quanto rispondente a comuni nozioni di logica ed esperienza delle cose, ha giudicato dotato di forte capacità individualizzante. 2.3 Né può ritenersi, come invece pare sostenere la difesa, che la precedente identificazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] possa inquinare il risultato della ricognizione disposta in dibattimento. È pacificamente ammesso che colui che durante la fase delle indagini procede ad un'individuazione fotografica venga poi chiamato a svolgere il ruolo di ricognitore; l'articolo 213 del codice di rito, infatti, nel prevedere, a pena di nullità, le modalità con le quali si deve svolgere la ricognizione, precisa che fra le domande che devono essere poste preliminarmente, vi è quella in cui il giudice deve chiedere al teste "se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere [...]". Da ciò si evince che, non solo non vi è alcuna norma che impedisca di eseguire una ricognizione di persona quando il teste, nella fase delle indagini, sia stato chiamato ad effettuare una individuazione fotografica, ma, al contrario, la suddetta ipotesi è prevista come fisiologica dallo stesso legislatore. Si può, 9 pertanto, affermare (Cass. Pen. Sez.II, 27 gennaio 2009.n. 7337) che la ricognizione non è nulla o inutilizzabile qualora il ricognitore abbia in precedenza provveduto alla identificazione fotografica, potendo, al più, ritenersi inidonea per via di un giudizio di inattendibilità del teste ove, ad esempio, fra le individuazioni e le ricognizioni effettuate nei vari momenti, si mostri contraddittorio, incerto o reticente, evenienze nella fattispecie in esame non verificatesi. 3.Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura, avente ad oggetto il delitto di evasione, considerato che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui nel caso di autorizzazione del detenuto agli arresti domiciliari a lavorare fuori delle mura domestiche, non si ha, invero, una sospensione del regime degli arresti donniciliari ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia. L'allontanamento non autorizzato dal luogo di lavoro non può, quindi, come tale essere considerato una mera trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile a norma dell'art. 276 cpp. In tal senso : Sez 6 sent. 44977 del 2005);Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 14/01/2010 Ud. (dep. 28/01/2010) Rv. 245811. 3.1 Per completezza va ricordato che al fine di escludere la sussistenza del reato di cui all'art.385 cp. deve tenersi presente che non basta la esiguità della durata e della consistenza dell'allontanamento, in quanto lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nel fatto che la persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari resti nel luogo indicato, perchè ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari e, nel contempo, a consentire agevolmente il prescritto controllo dell'autorità. Cass.Sez 6 3882/2010. Applicando i suindicati principi al caso in esame va osservato che la Corte di Appello ha correttamente motivato quanto all'integrazione del delitto di evasione, ritenendo completata la fattispecie legale, poiché l'imputato era a bordo di un veicolo non intestato al datore di lavoro e condotto da un soggetto che non aveva alcun legame con il medesimo datore ( [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), trovandosi, per tale ragione, in un luogo diverso da quello autorizzato. Né assume rilievo la circostanza - pure evocata dalla difesa - secondo la quale, essendo la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. gestita da un piccolo imprenditore, questi si avvale di collaborazioni di terzi estranei alla società medesima e che, nel caso di specie, l'imputato stava svolgendo effettivamente attività di trasporto e consegna per il datore di lavoro. Sul punto deve annotarsi che l'assunto difensivo è finalizzato, inammissibilmente in questa fase, ha rimettere in discussione la questio facti mentre il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di escludere la rilevanza della tesi difensiva, posto che non è stato allegato nessun elemento di prova dimostrativo per contraddire la ritenuta violazione dell'autorizzazione alla attività lavorativa. 3.2 Al par manifestamente infondata è la doglianza in ordine all'omesso accertamento degli elementi costitutivi del reato - secondo profilo agitato nel secondo motivo di ricorso - argomentando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito senza la consapevolezza di sottrarsi al provvedimento limitativo della libertà personale, incorrendo, piuttosto, in un errore sul fatto, che escluderebbe il dolo, poiché non in grado di percepire l'offensività della condotta posta in essere. In proposito è agevole considerare che l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato di evasione è il dolo generico, dovendosi procedere, pertanto, ad accertare che l'imputato si sia rappresentato e abbia voluto violare la misura cautelare. Di tale accertamento i giudici di merito hanno dato conto, evidenziando la condotta tenuta dall'imputato in sede di controllo, che non avrebbe avuto altrimenti ragioni, se non quella di impedire l'accertamento della violazione degli obblighi inerenti gli arresti domiciliari nel fornire agli operanti false generalità e darsi alla fuga. 3.3 Per quanto concerne l'argomento della dedotta inoffensività, questo è criterio ermeneutico nella disponibilità del giudice, non già un elemento materiale su cui può incorrere in errore il destinatario del precetto penale. Vale, quindi, la pena ricordare che questa Corte ha ritenuto, che l'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione, che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto sviluppo, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione della realtà percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione.(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 32329/2010). In altri termini può affermarsi che l'imputato, ai fini della punibilità, non deve percepire l'effettiva offensività, per di più intesa secondo un'accezione soggettiva, della sua condotta, atteso che ai sensi dell'articolo 5 del codice penale l'ignoranza della legge penale non scusa, eccezione fatta per l'ignoranza inevitabile,che tuttavia non ricorre nel caso di specie. 4.Inammissibile è, infine, l'ultimo motivo di ricorso.La Corte di Appello nel ritenere di non dover riconoscere le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali, motiva con argomentazione che, in assenza di ulteriori e diversi elementi positivi addotti dalla difesa, può certamente considerarsi sufficiente, congrua e corretta ai sensi dell'art 62 bis / 3 cp. Ciò è in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile,conseguendone la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.12.202
Sentenza Cassazione n. 07760/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris