CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 43785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: fv1OKAADI SAMI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 04/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni dei [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte afferente il dispositivo della sentenza di questa Corte, Sezione Quinta penale, pronunciata nel procedimento n. R.G. 4302/23, che ha deciso il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contiene un errore materiale perché erroneamente riporta "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" in luogo di "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" rispondente alla decisione assunta, come argomentata nella motivazione della sentenza documento depositata e riportata nel relativo, coerente, dispositivo. 2. Il ruolo dell'udienza relativo al dispositivo della sentenza menzionata deve essere, dunque, corretto nei suindicati termini, corretti, come indicati in dispositivo. Ed invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi - come nel caso di specie - di detta volontà (Sez. 5, Sentenza n. 8363 del 17/01/2013, Rv. 254820 - 01); né potrebbe essere di ostacolo a tale correzione la definitività della decisione che produce determinati suoi effetti all'atto del deposito del dispositivo col ruolo di udienza nella cancelleria (non ricorrendo tra l'altro nel caso di specie alcuna delle ipotesi di cui all'art. 626 cod. proc. pen.), dal momento che la originaria declaratoria di rigetto non produce effetti diversi rispetto a quella di inammissibilità (art. 625, comma 2, cod, proc. pere) se non con riferimento all'aggiunta della condanna al pagamento dell'ammenda di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo trascritto a ruolo della sentenza n. 37428 del 4 maggio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante sostituzione dell'espressione "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali" con quella "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende"