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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00584/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 21/06/2019 il Tribunale di Macerata, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 per aver omesso di fermarsi e prestare assistenza alla conducente di un veicolo, [OSCURATO:PERSONA], che, a causa dell'oMessa precedenza del Pediconi, alla guida di un'autovettura Fiat, era andata ad urtare violentemente contro un lampione riportando lesioni personali.

Fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. La Corte territoriale, premesso che l'appellante non aveva contestato la materialità dei fatti, cioè l'omessa precedenza da parte dell'imputato e lo sbandamento dell'autovettura con diritto di precedenza, ha evidenziato come la dinamica del sinistro fosse chiaramente visibile nelle immagini registrate dalla videocamera presente sul luogo, dalle quali era anche visibile che l'imputato, dopo aver stazionato al centro dell'intersezione, era ripartito.

2.1. La circostanza che una testimone avesse udito «una forte botta» e fosse accorsa sul luogo per verificare se fosse successo qualcosa di grave, unita al fatto che l'imputato, inizialmente fermatosi al centro della carreggiata, si fosse poi allontanato, sono stati considerati indicativi della piena consapevolezza del proprio agire da parte del Pediconi, a fronte di un urto violento dell'auto contro un lampione, certamente indicativo dell'eventualità che la conducente avesse riportato lesioni di una certa gravità.

2.2. Su tali basi argomentative, la Corte ha ritenuto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati all'imputato, escludendo che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità sia in ragione delle circostanze del sinistro, ampiamente spiegate nella sentenza, sia in ragione della condotta dell'imputato, delle evidenti lesioni subite dalla persona offesa e delle conseguenze dannose della condotta.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e per omessa o apparente motivazione.

3.1. Secondo il ricorrente, i giudici di merito hanno respinto la richiesta di applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto senza colmare le lacune presenti nella sentenza di primo grado che, pur non accogliendo la richiesta, aveva poi contraddittoriamente applicato il minimo edittale della pena e aveva concesso le circostanze attenuanti generiche.

Pur avendo la Corte territoriale confermato la concessione della sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, sintomo della non gravità del fatto, i giudici di merito si sono contraddetti non effettuando alcun apprezzamento logico in merito alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, applicata nella misura minima di un anno e sei mesi.

3.2. La motivazione sarebbe contraddittoria laddove la Corte ha negato l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. ma ha concesso all'imputato le attenuanti generiche, partendo dal minimo edittale con tutti i benefici di legge.

3.3. La motivazione offerta è, inoltre, di stile, apodittica e buona per ogni occasione mentre nel caso di specie, considerato il trattamento sanzionatorio determinato dai giudici di merito, sarebbe stata necessaria una rigorosa motivazione.

Le sentenze di merito non si sono adeguate al dettato delle Sezioni Unite tralasciando di effettuare una valutazione complessa avente ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutata ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. 3.4.

Gli elementi che si sarebbero dovuti prendere in esame erano: le modalità del fatto, connotate dall'assenza di contatto tra le due autovetture, il mite trattamento sanzionatorio applicato, l'incensuratezza dell'imputato, la non abitualità del reato, il minimo della pena edittale accessoria applicata, la conseguenza che la persona offesa avesse riportato solo 10 giorni di prognosi con integrale risarcimento da parte della compagnia assicurativa dell'imputato, la circostanza che la persona offesa non avesse presentato querela per le lesioni patite.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

5. La difesa ha depositato tempestiva memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per la rinnessione del ricorso alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) ha insegnato che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.

Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen.

Si richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.

Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite Tushaj hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.

3. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza.

E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto.

4. Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.).

5. Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita e alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art.131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità).

6. Pertanto, il ricorrente non coglie il particolare rilievo che i giudici di merito hanno attribuito, nel descrivere la sua condotta, all'intensità dell'elemento soggettivo dei reati contestatigli, rimarcando che le modalità del sinistro, agevolmente percepibili in ragione della violenza dell'urto dell'auto contro un lampione, fossero tali da palesare che ne fossero derivate conseguenze lesive per l'altra automobilista.

7. La valutazione che è alla base della determinazione di un trattamento sanzionatorio mite o dell'applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non può, di per sé, rappresentare indice univoco della particolare tenuità del fatto, né assurgere ad argomento che è contraddittorio rispetto al diniego dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art.131 bis cod. pen.; si tratta, infatti, di giudizi autonomi, ben potendo il giudice tenere conto dei criteri dettati dall'art.133, comma 2, cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio ed essendo, per legge, preclusa la valutazione della capacità a delinquere nel vaglio delle modalità della condotta o dell'esiguità del danno o del pericolo strumentale all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. 8.

Per tali ragioni, che inducono a escludere la necessità di sottoporre il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art.618 cod. proc. pen., in difetto di contrasto interpretativo sul punto, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 21/06/2019 il Tribunale di Macerata, all'esito di rito abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt.81 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 per aver omesso di fermarsi e prestare assistenza alla conducente di un veicolo, [OSCURATO:PERSONA], che, a causa dell'oMessa precedenza del Pediconi, alla guida di un'autovettura Fiat, era andata ad urtare violentemente contro un lampione riportando lesioni personali. Fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La Corte territoriale, premesso che l'appellante non aveva contestato la materialità dei fatti, cioè l'omessa precedenza da parte dell'imputato e lo sbandamento dell'autovettura con diritto di precedenza, ha evidenziato come la dinamica del sinistro fosse chiaramente visibile nelle immagini registrate dalla videocamera presente sul luogo, dalle quali era anche visibile che l'imputato, dopo aver stazionato al centro dell'intersezione, era ripartito. 2.1. La circostanza che una testimone avesse udito «una forte botta» e fosse accorsa sul luogo per verificare se fosse successo qualcosa di grave, unita al fatto che l'imputato, inizialmente fermatosi al centro della carreggiata, si fosse poi allontanato, sono stati considerati indicativi della piena consapevolezza del proprio agire da parte del Pediconi, a fronte di un urto violento dell'auto contro un lampione, certamente indicativo dell'eventualità che la conducente avesse riportato lesioni di una certa gravità. 2.2. Su tali basi argomentative, la Corte ha ritenuto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati all'imputato, escludendo che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità sia in ragione delle circostanze del sinistro, ampiamente spiegate nella sentenza, sia in ragione della condotta dell'imputato, delle evidenti lesioni subite dalla persona offesa e delle conseguenze dannose della condotta. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata con unico motivo per violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e per omessa o apparente motivazione. 3.1. Secondo il ricorrente, i giudici di merito hanno respinto la richiesta di applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto senza colmare le lacune presenti nella sentenza di primo grado che, pur non accogliendo la richiesta, aveva poi contraddittoriamente applicato il minimo edittale della pena e aveva concesso le circostanze attenuanti generiche. Pur avendo la Corte territoriale confermato la concessione della sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione, sintomo della non gravità del fatto, i giudici di merito si sono contraddetti non effettuando alcun apprezzamento logico in merito alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, applicata nella misura minima di un anno e sei mesi. 3.2. La motivazione sarebbe contraddittoria laddove la Corte ha negato l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 131 bis cod. pen. ma ha concesso all'imputato le attenuanti generiche, partendo dal minimo edittale con tutti i benefici di legge. 3.3. La motivazione offerta è, inoltre, di stile, apodittica e buona per ogni occasione mentre nel caso di specie, considerato il trattamento sanzionatorio determinato dai giudici di merito, sarebbe stata necessaria una rigorosa motivazione. Le sentenze di merito non si sono adeguate al dettato delle Sezioni Unite tralasciando di effettuare una valutazione complessa avente ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutata ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. 3.4. Gli elementi che si sarebbero dovuti prendere in esame erano: le modalità del fatto, connotate dall'assenza di contatto tra le due autovetture, il mite trattamento sanzionatorio applicato, l'incensuratezza dell'imputato, la non abitualità del reato, il minimo della pena edittale accessoria applicata, la conseguenza che la persona offesa avesse riportato solo 10 giorni di prognosi con integrale risarcimento da parte della compagnia assicurativa dell'imputato, la circostanza che la persona offesa non avesse presentato querela per le lesioni patite. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 5. La difesa ha depositato tempestiva memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per la rinnessione del ricorso alle Sezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) ha insegnato che il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen. Si richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite Tushaj hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. 3. La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto. 4. Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell'offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione secondo quanto prevede l'art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l'art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.). 5. Anche se all'interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all'episodio della vita e alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art.131 bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131 bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). 6. Pertanto, il ricorrente non coglie il particolare rilievo che i giudici di merito hanno attribuito, nel descrivere la sua condotta, all'intensità dell'elemento soggettivo dei reati contestatigli, rimarcando che le modalità del sinistro, agevolmente percepibili in ragione della violenza dell'urto dell'auto contro un lampione, fossero tali da palesare che ne fossero derivate conseguenze lesive per l'altra automobilista. 7. La valutazione che è alla base della determinazione di un trattamento sanzionatorio mite o dell'applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non può, di per sé, rappresentare indice univoco della particolare tenuità del fatto, né assurgere ad argomento che è contraddittorio rispetto al diniego dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art.131 bis cod. pen.; si tratta, infatti, di giudizi autonomi, ben potendo il giudice tenere conto dei criteri dettati dall'art.133, comma 2, cod. pen. ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio ed essendo, per legge, preclusa la valutazione della capacità a delinquere nel vaglio delle modalità della condotta o dell'esiguità del danno o del pericolo strumentale all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. 8. Per tali ragioni, che inducono a escludere la necessità di sottoporre il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art.618 cod. proc. pen., in difetto di contrasto interpretativo sul punto, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso