CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 febbraio 2020
Cassazione n. 27527/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9801/2020R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso DECRETO del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] di GOTTO n. 67/2020 depositato il 17/02/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dalla presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con decreto del 17.2.2020, ha respinto l’ opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere (per quanto in questa sede ancora interessa) l’ammissione in via privilegiata, anziché al chirografo come disposto dal G.D., dei creditiper interessi maturati - nel biennio rilevante ex art. 2749 c.c. - sui crediti di imposta già ammessi al passivo al privilegio. Il tribunale, premesso che l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, prevista dall’art. 54, 3° comma, l. fall. richiede la proposizione di una domanda specifica, al fine di consentire l’esatta individuazione di quelli rientranti nel periodo temporale di cui all’art. 2749 c.c., ha escluso che nella specie [OSCURATO:PERSONA] avesse ottemperato a tale onere di specificazione, in quanto la domanda di insinuazione non precisava quale fosse il tasso di interesse annuo praticabile sulla scorta del decreto ministeriale di riferimento,né le modalità di calcolo, quantomeno sotto il profilo dell’indicazione della data di “scadenza”(sic) degli interessi che, ai sensi dell’ art. 30 d.P.R., n. 602/1973, iniziano a maturare dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella, non potendo, per contro, bastare la mera riproduzione di una “tabella ricognitiva dei tassi di interesse di mora, con le decorrenze e la data del decreto dell’Agenzia delle Entrate adottato” in difetto di correlazione fra i tassi indicati e le somme pretese a titolo di interessi per ogni cartella; ha quindi affermato che la carenza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato, risolvendosi nel difetto di allegazione del fatto costitutivo della pretesa, non poteva essere superata mediante l’esercizio di un potere officioso del collegio, pena laviolazione del principio dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto , affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con i primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto espressione di un’unica censura, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: -la violazione degli artt. 93, 2° comma nn. 3 e 4 e 54, 3° comma, l. fall. in comb. disp. con l’art. 2749 c.c., perché il tribunale ha ritenuto indeterminata la domanda degli interessi (che, per quanto autonoma rispetto a quella principale, ne costituisce un’estensione, in considerazione della natura accessoria del relativo credito) nonosta nte già al ricorso ex art. 93 , che peraltro contene va la distinzione tra crediti richiesti al privilegio e crediti richiesti al chirografo, fossero stati allegati gli estratti dei ruoli -con prospetto ripartizionale dei debiti-nei quali erano riportati la data di notifica delle cartelleo dell’avviso di addebito, i codici tributo, l’anno di riferimento, il carico iscritto a ruolo e l’importo degli interessi di mora, distintoda quello dell’aggio, ovvero tutti gli elementi necessari al fine delcalcolo degli interessi moratori da ammettere al privilegi o; - la violazione degli art t. 93 l. fall., 30 d.P.R. n. 602/1973 e 2749 c.c. per ché il tribunale ha ritenuto indeterminata la domanda in mancanza di specifica indicazione del tasso applicato, ininfluente però sulla determinazione degli interessi da collocare al privilegio l à dove, come nella specie, non sia in contestazione illoro ammontare complessivo e dunque la correttezza del calcolo effettuato dall’Agente della Riscossione. 2 I motivi sono manifestamente fondati. 2.1 La mera lettura del provvedimento impugnato, in cui il tribunale dà conto della copiosa documentazione allegata da [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di insinuazione, rende palese che l’odierna ricorrente aveva fornito tutti gli elementi necessari al riscontro del l’esattezza del l’importo degli interessi richiesti al privilegio o, comunque, alla loro esatta determinazionesulla base di un semplice calcolomatematico, per il quale, all’evidenza, era sufficiente indicare la data di notifica delle singole cartellee i tassi applicabili, secondo la tabella dell ’Agenzia delle Entrate, nel biennio rilevante ex art. 2749 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 22281/022, che, con riferimento alla motivazione degli interessi portati da cartella esattoriale, ha ritenuto che le nozioni di presupposti di fatto e ragioni giuridicheche compaiono nell’art. 7 della l. n. 212/2000, analoghe alle nozioni della succinta esposizione dei fatti e degli elementi di dirittoche costituiscono le ragioni della domandaenunciate nell’art. 93, comma 3, l. fall., non richiedono l’indicazione dei saggi di interesse volta per volta modificati in ragione del periodo di tempo preso in considerazione ai fini della quantificazione degli interessi, posto che base giuridica che giustifica la relativa obbligazione, se puntualmente esternata, già li compendia). 2.2.Il tribunale, nel ritenere invece necessaria la specifica indicazione del tasso in concreto applicato “ in relazione alle somme pretese a titolo di interessi di mora per ogni cartella”, nonché la menzione “della data di scadenza del credito”, ha fondato ladecisione su argoment i scar s amente comprensibil i ( sia consentito dirlo: al limite della pretestuosità), senza neppure tener conto del fatto che , come correttamente rilevato dalla ricorrente, il credito da interessi moratori era stato interamente ammesso, se pur al chirografo,sicché non era in contestazione l’ammontare complessivo di tale posta e, conseguentemente, la corrispondenza dei tassi mano a mano applicati dall’agente della riscossione a quelli effettivamente applicabili nei medesimi periodi. 2.3. Va peraltro escluso che la (erroneamente) ritenuta “mancanza di prospettazione specifica degli elementi idonei alla determinazione dell’importo reclamato a titolo di interessi al rango privilegiato” si risolva nel difetto di allegazione del fatto costitutivo della domanda (integrato dall ’ esistenza del credito per sorte e dal suo mancato pagamento), anziché, eventualmente, nel mero difetto di prova degli elementi (data di decorrenzadegli interessi suciascun importo capitale e tassi applicabili nel l’anno in corso alla data del fallimento e nell’anno precedente) necessari alla determinazione del l’estensione del privilegio ai sensi dell’art. 2749 c.c.: elementi che, tuttavia, nella specie erano stati puntualmente fornitida [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che, nel caso di residui dubbi in ordine alla corrispondenza fra importo degli interessida questa richiesti al privilegio e importo effettivamente spettante a tale titolo , il giudice ben avrebbe potuto affidare la determinazione del credito in contestazione a un ctu. 3.L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso comporta la cassazione del decreto impugnato, l’assorbimento del terzo e del quarto motivo, volti a censurare la pronuncia sulle spese, e il rinvio della causa al Tribunale di Barcellona P.G. in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto in diversa composizione,