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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08951/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CHIANA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che VELTRONI Giorgio - imputato, per quanto qui rileva, del reato di omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2011 quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/06/2023, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Arezzo, lamentando vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione all'affermazione di responsabilità con specifico riguardo alla titolarità, in capo al ricorrente, della qualifica di amministratore di diritto e di fatto della predetta società; ritenuto che risulta necessaria e sufficiente, ai fini che qui specificamente rilevano, la "doppia conforme" di condanna del VELTRONI per aver rivestito (quanto meno) la qualifica di amministratore di fatto della società, alla data del momento consumativo del reato: qualifica emersa dalle attività di verifica fiscale ed illustrata in dibattimento dall'operante, sia in relazione al mantenimento dei rapporti con i fornitori (quanto alla consegna della merce, ai pagamenti ecc.); ritenuto che, nella medesima direzione, è stata valorizzata la cessione - poche ore dopo il passaggio delle quote della [OSCURATO:PERSONA] al CORAPI - della strumentazione e dei macchinari della SANSOVINO ad altra società riconducibile al VELTRONI: operazione ritenuta, tutt'altro che illogicamente, "un ulteriore elemento idoneo a provare che l'operazione di cessione delle quote appariva un'operazione strumentale alla permanenza della reale gestine della società SANSOVINO in mano all'imputato, quale effettivo amministratore del gruppo soicietario cui faceva capo anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il percorso argomentativo fin qui sintetizzato risulti del tutto privo di criticità deducibili in questa sede, rendendo ultronea la disamina delle ulteriori doglianze relative alla qualifica di amministratore di diritto, ed imponendo quindi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle -"N Ammende.

Così deciso in R911a, il 17 gennaio 202 À)-P1/4 [OSCURATO:PERSONA] stensore DEPo- iN CANC '7.1A II President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CHIANA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che VELTRONI Giorgio - imputato, per quanto qui rileva, del reato di omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2011 quanto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/06/2023, con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Arezzo, lamentando vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione all'affermazione di responsabilità con specifico riguardo alla titolarità, in capo al ricorrente, della qualifica di amministratore di diritto e di fatto della predetta società; ritenuto che risulta necessaria e sufficiente, ai fini che qui specificamente rilevano, la "doppia conforme" di condanna del VELTRONI per aver rivestito (quanto meno) la qualifica di amministratore di fatto della società, alla data del momento consumativo del reato: qualifica emersa dalle attività di verifica fiscale ed illustrata in dibattimento dall'operante, sia in relazione al mantenimento dei rapporti con i fornitori (quanto alla consegna della merce, ai pagamenti ecc.); ritenuto che, nella medesima direzione, è stata valorizzata la cessione - poche ore dopo il passaggio delle quote della [OSCURATO:PERSONA] al CORAPI - della strumentazione e dei macchinari della SANSOVINO ad altra società riconducibile al VELTRONI: operazione ritenuta, tutt'altro che illogicamente, "un ulteriore elemento idoneo a provare che l'operazione di cessione delle quote appariva un'operazione strumentale alla permanenza della reale gestine della società SANSOVINO in mano all'imputato, quale effettivo amministratore del gruppo soicietario cui faceva capo anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il percorso argomentativo fin qui sintetizzato risulti del tutto privo di criticità deducibili in questa sede, rendendo ultronea la disamina delle ulteriori doglianze relative alla qualifica di amministratore di diritto, ed imponendo quindi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle -"N Ammende. Così deciso in R911a, il 17 gennaio 202 À)-P1/4 [OSCURATO:PERSONA] stensore DEPo- iN CANC '7.1A II President
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