CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 06938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14226/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO; -ricorrente- contro Comune di Afragola, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 100 C, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 2928/2016 depositata il23/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Afragola disponeva, con decreto del 20 gennaio 2016, l’espropriazione di un suolo di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA], identificato in catasto al foglio 4/p.lla 41 e, ritenendo erronea la non accettata stima dell’indennità, quantificata in € 513.063,85, proponeva opposizione che veniva accolta dalla Corte d’appello di Napoli che, con ordinanza del 23 novembre 2021, dissentendo dalle valutazioni del c.t.u. e della terna dei periti, determinava l’indennità in € 9.427,50. Ad avviso dei periti, il fondo era intercluso, accessibile unicamente dalle p.lle 2332 e 2429 già acquisite dal Comune di Afragola e valutabile in regime di mercato di monopolio bilaterale (nel senso che poteva essere venduto unicamente al Comune) secondo il criterio di stima del valore complementare, stante l’esistenza di un rapporto di complementarietà funzionale ed economica tra suoli direttamente contigui; il valore della p.lla 41 corrispondeva alla differenza tra il probabile valore di mercato dell’intero compendio di beni (fondo di proprietà comunale, adibito ad isola ecologica, e la p.lla 41 di mq. 419, per un totale di mq. 8697) e il valore del medesimo compendio privo della p.lla 41, tenendo conto che la destinazione funzionale dell’area circostante come isola ecologica sarebbe rimasta preclusa per la necessità di consentire l’accesso alla stessa particella. La Corte, invece, ha osservato che il fondo (p.lla 41) non era intercluso, mostrando un esame visivo della planimetria che esso toccava in un angolo la p.lla 1932 e che era possibile accedervi creando una servitù sulla p.lla 1932; che né la terna di tecnici né il c.t.u. avevano spiegato in modo convincente le ragioni per cui la p.lla 41 era economicamente sinergica con quelle (p.lle 2332 e 2429) già acquisite dal Comune; che il fondo era legalmente non edificabile (ricadeva in fascia di rispetto stradale e cimiteriale, zona “R”, con divieto di qualsiasi costruzione anche provvisoria) e scarsamente appetibile sul mercato; che per determinarne il valore al momento del decreto di esproprio si doveva fare riferimento ai prezzi praticati nel 2016 nelle compravendite di terreni agricoli in loco. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e una memoria. Il Comune di Afragola ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. e motivazione carente di argomentazioni tecnico/scientifiche e logiche a sostegno del dissenso espresso dalla Corte d’appello dalle valutazioni del c.t.u. e della terna dei periti, per avere posto in dubbio l’effettiva interclusione del fondo espropriato (p.lla 41) e la complementarietà funzionale del terreno espropriato con l’area contigua, già dichiarata dall’ente espropriante con delibera del 16 febbraio 2015, che aveva approvato il progetto definitivo di «adeguamento funzionale del sito di ricovero automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani». Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e chiarezza, risolvendosi nella pretesa di rivalutazione degli elementi probatori e del giudizio di fatto espresso dai giudici di merito nella stima del bene, valutato come non legalmente edificabile e comunque «per forma, dimensioni, difficoltà di accesso, vicinanza con un viadotto sopraelevato… scarsamente appetibile sul mercato» (pag. 6 della sentenza). Il ricorrente, nel contestare la valutazione di inesistenza della interclusione del fondo costituente oggetto di stima, non spiega in che senso e termini un bene debba o possa valere di più se intercluso, tanto più che la Corte non ha escluso l’interclusione ma l’ha ritenuta superabile (in linea con alcune indicazioni emerse in sede tecnica) mediante la costituzione di una servitù di passaggio su una via adiacente. Il ricorrente valorizza il rapporto di complementarietà funzionale tra l’area contigua e la p.lla 41, al fine di incrementare il valore di quest’ultima, ma l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito è in senso diverso: «[è] poco verosimile che senza la p.lla 41 non possa procedersi alla realizzazione del compendio. Ed infatti… come approfondito dal ctu, la particella 41 non ha alcun ruolo funzionale di importanza vitale e le eventuali pretese di passaggio coattivo non potrebbero avere… il preteso ruolo impeditivo [della destinazione funzionale del compendio stesso]» (pag. 8). Inoltre, invocando il metodo di stima del bene in regime di cd. monopolio bilaterale (cioè intendendo il bene come vendibile unicamente al Comune) quale metodo alternativo a quello seguito dalla sentenza impugnata, il ricorrente non replica alla osservazione critica della Corte territoriale secondo la quale il c.t.u. e la terna dei periti «[avrebbero impropriamente] dato alla sola particella reliquata il valore complessivo dell’insediamento funzionale realizzato sull’intera estensione includente le particelle già acquisite al Comune…» (pag. 7). Valorizzare l’importanza della part. 41, ai fini dell’utilizzazione dell’area limitrofa in senso conforme alla sua destinazione, è coerente nell’ottica dell’incremento del prezzo di quest’ultima nell’ambito di trattative negoziali tra il venditore e l’acquirente, ma non è operazione plausibile quando si debba stimare il valore di un bene espropriato, ai fini della determinazione delle relative indennità dovute al proprietario. E’ opportuno puntualizzare che il metodo di stima del valore differenziale – che si assume seguito dai tecnici e la cui applicazione è invocata dal ricorrente, in base al quale si sottrae dal probabile valore di mercato dell’intero compendio (comprensivo del bene da stimare) il valore dello stesso compendio privato del bene stesso – è generalmente seguito nelle cd. espropriazioni parziali, laddove residuino porzioni di terreno non espropriate connesse ad altre espropriate con le quali siano legate da un rapporto di funzionalità necessaria (cfr. artt. 33 del t.u. 327 del 2001, 40 della legge n. 2359 del 1865), ma nella specie la porzione di terreno (p.lla 41) di cui si discute non è «residua», essendo stata anch’essa espropriata. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 7200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo u