CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 20791/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04IKFJP) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 56, 624-bis, commi 1 e 3, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 onSigliere estensore