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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36645/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R,G. 14465/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l'affermazione della sua responsabilità per il reato di ricettazione ed è stata rideterminata la pena a suo carico, ritenuta la prevalenza della circostanza attenuante ex art. 648 comma 2 cod. pen. sulla recidiva contestata, deducendo due motivi: a. vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione dell'imputato non risultano prova della responsabilità dello stesso ovvero in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ex art.647 cod. pen. con conseguente declaratoria di non doversi procedere per non essere il fatto più previsto come reato ovvero ai sensi dell'art. 712 c.p.; b. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ovvero dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha riproposto profili già sostanzialmente prospettati con i motivi di appello, e sulle quali la corte territoriale ha esaurientemente risposto.

E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali l' imputato, trovato nella disponibilità di un computer di valore non irrisorio risultato rubato sulla cui provenienza non aveva saputo dare alcuna plausibile spiegazione, doveva rispondere del reato di ricettazione.

In tal modo, si sono correttamente conformati - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (vedi Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265 nonché Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 270120 - 01) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

2.2. Va, quindi, rilevato che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i numerosi precedenti penali del ricorrente.

La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure.

In ordine alla chiesta applicazione dell'art. 62 n.4. c.p. trattasi di profilo non devoluto in appello, fermo restando che la corte di appello, nella parte motiva, ha, comunque, escluso il valore irrisorio del bene.

3. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 H

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R,G. 14465/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata l'affermazione della sua responsabilità per il reato di ricettazione ed è stata rideterminata la pena a suo carico, ritenuta la prevalenza della circostanza attenuante ex art. 648 comma 2 cod. pen. sulla recidiva contestata, deducendo due motivi: a. vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione dell'imputato non risultano prova della responsabilità dello stesso ovvero in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ex art.647 cod. pen. con conseguente declaratoria di non doversi procedere per non essere il fatto più previsto come reato ovvero ai sensi dell'art. 712 c.p.; b. vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ovvero dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha riproposto profili già sostanzialmente prospettati con i motivi di appello, e sulle quali la corte territoriale ha esaurientemente risposto. E questa Corte non può sindacare il contenuto del convincimento dei giudici di merito ma solo la correttezza delle affermazioni, la logicità dei passaggi tra premesse e conseguenze nonché la rispondenza degli enunciati alle doglianze proposte dalla parte. In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali l' imputato, trovato nella disponibilità di un computer di valore non irrisorio risultato rubato sulla cui provenienza non aveva saputo dare alcuna plausibile spiegazione, doveva rispondere del reato di ricettazione. In tal modo, si sono correttamente conformati - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (vedi Sez. 2, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, rv. 248265 nonché Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017 Ud. (dep. 27/04/2017) Rv. 270120 - 01) per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 2.2. Va, quindi, rilevato che i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p., evidenziando i numerosi precedenti penali del ricorrente. La Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure. In ordine alla chiesta applicazione dell'art. 62 n.4. c.p. trattasi di profilo non devoluto in appello, fermo restando che la corte di appello, nella parte motiva, ha, comunque, escluso il valore irrisorio del bene. 3. Per le ragioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 H