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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 29107/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le„ I; 11Z I Ritenuto che i motivi dedotto dai due ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta tenuta dai due imputati durante la loro fuga a bordo dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia dopo essere stati visti disfarsi di sostanza stupefacente, così da escludere, con adeguate argomentazioni, la tesi difensiva della mera resistenza passiva, nonchè dell'estraneità del passeggero ([OSCURATO:PERSONA]) alla fuga stante la piena condivisione delle sue modalità; ritenuto parimenti inammissibili i motivi residui sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della valutazione della gravità dei fatti, con argomentazioni ineccepibili svolte nella motivazione della sentenza di appello; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l'11 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le„ I; 11Z I Ritenuto che i motivi dedotto dai due ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catanzaro, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta tenuta dai due imputati durante la loro fuga a bordo dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA] per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia dopo essere stati visti disfarsi di sostanza stupefacente, così da escludere, con adeguate argomentazioni, la tesi difensiva della mera resistenza passiva, nonchè dell'estraneità del passeggero ([OSCURATO:PERSONA]) alla fuga stante la piena condivisione delle sue modalità; ritenuto parimenti inammissibili i motivi residui sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base della valutazione della gravità dei fatti, con argomentazioni ineccepibili svolte nella motivazione della sentenza di appello; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 29107/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris