CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, l'ordinanza impugnata e le note tempestivamente depositate in vista della presente udienza. 1. Ritenuto che le censure poste a base dell'impugnazione dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto, nonostante la formale denuncia di vizi motivazionali, sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti sull'esercizio del potere discrezionale di quantificazione della pena riservato al giudice di merito, anche in sede di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nella sua massima espressione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), ha calcolato l'aumento di pena per il reato satellite unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. rispettando il rapporto di proporzione tra le pene ed i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e dando conto della scelta con puntuale riferimento ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla rilevante offensività della condotta e dalla capacità a delinquere del condannato, entrambe desunte da un dato pacifico ed incontestato: la disponibilità di un rilevante quantitativo di stupefacente considerata sintomo dello stabile inserimento nel mercato illecito e di una platea di acquirenti consolidati. 1.2 Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. pqr. Così deciso, in Roma 14 sett