CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata ritenendo sussistente la scriminante di cui agli artt. 50 e 59, quarto comma, cod. pen., è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di doglianze già proposte e respinte dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 1 e 2); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ritenendo il fatto per cui si procede, per le sue caratteristiche e per l'entità del danno, sintomatico di un'accresciuta pericolosità sociale dell'imputata alla luce dei precedenti penali a suo carico (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2Fg -T-psTek Il Consigliere estensore >