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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16400/2026

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resentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata pressolo studio dell’anzidetto difensore, sito in Teramo, via [OSCURATO:PERSONA] 39;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che eleggedomicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-Numero registro generale 19598/2023Numero sezionale 4069/2025Numero di raccolta generale 16400/2026Data pubblicazione 26/05/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 877/2023depositata il 06/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella società VivibancaS.p.A.) stipulava, in data 15 marzo 2005, un contratto di locazionefinanziaria avente ad oggetto un’autovettura con la società [OSCURATO:SOCIETA].,successivamente dichiarata fallita.A seguito di alcuni inadempimenti imputati alla società utilizzatrice, laconcedente proponeva dinanzi al Tribunale di Teramo un’azione dirisoluzione del contratto, che veniva accolta, con condanna dellaresistente al pagamento della somma di euro 8.000,00 a titolo di residuoprezzo di riscatto, oltre ad altri oneri.2.

La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale accoglimentodell’impugnazione proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]., riteneva che, afronte di un credito del fallimento per la restituzione delle rate versate paria euro 67.049,16, sussistesse un controcredito di [OSCURATO:SOCIETA], a titolo diequo compenso e di rimborso dei bolli auto relativi agli anni 2011 e 2012,per complessivi euro 40.035,66; disponeva, pertanto, la compensazionetra le rispettive poste, determinando in euro 27.015,00 la somma residuadovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] al Fallimento.[OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi istanza di revocazione della sentenza,lamentando essere la corte territoriale incorsa in un errore di fatto nelladeterminazione dell’importo del credito restitutorio.2.1.

La Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava inammissibile la domanda direvocazioneNumero registro generale 19598/2023Numero sezionale 4069/2025Numero di raccolta generale 16400/2026Data pubblicazione 26/05/20263.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Fallimentopropone ora ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustratoda memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con unico motivo di ricorso, il Fallimento denunzia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., nonché la violazione efalsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 4 e 3, c.p.c.Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente dichiaratoinammissibile la domanda di revocazione, fraintendendo il contenuto dellacensura proposta e il significato della precedente decisione.Lamenta che la sentenza oggetto di revocazione aveva riconosciuto incapo al Fallimento il diritto alla restituzione di quanto versato alla societàconcedente, ma aveva indicato tale importo in euro 67.049,16 invece chein euro 82.505,96.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la censuraconsiderazione dell’intero ammontare dei pagamenti effettuati dallasocietà utilizzatrice, non comportando alcuna valutazione giuridica circa lacomputabilità dell’IVA o delle spese di incasso, questione sollevata dacontroparte nel giudizio di revocazione, ed estranee all’oggetto delgravame.Lamenta che il giudice della revocazione avrebbe dovuto limitarsi averificare, sulla base degli atti, se le somme versate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. allaconcedente ammontassero effettivamente a euro 82.505,96, comesostenuto dal fallimento, in luogo della minor somma indicata nellasentenza impugnata, senza procedere ad alcuna ulteriore valutazione dimerito o di diritto.5.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 19598/2023Numero sezionale 4069/2025Numero di raccolta generale 16400/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto revocatorio sussistesoltanto quando «il fatto non costituì un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare».Di tale fatto, se ritenuto esistente, la verità deve risultareincontrastabilmente esclusa; se, invece, ne è stata supposta l’inesistenza,la sua realtà deve emergere in modo inequivoco dagli atti.

Ne deriva cheal giudice della revocazione non può essere affidato alcun margine diapprezzamento sull’esistenza o inesistenza del fatto, che deve essereimmediatamente e positivamente riconoscibile sul piano fenomenico.Quanto alla nozione di “punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare”, è principio costante che essa comprenda non solo i fattioggetto di effettivo dibattito tra le parti, ma anche quelli che, introdotti dauna di esse mediante un atto difensivo, siano divenuti per ciò solocontrovertibili, così da formare oggetto, espresso o implicito, dellapronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (cfr. Cass.,Sez.

VI-3, n. 7435 del 2023).Orbene, nella specie la corte d’appello ha determinato -ai sensi dell’art.1526 c.c.- il credito del Fallimento per la restituzione delle rate versate,calcolandolo al netto dell’IVA e dei costi di riscossione, e senza tenereconto del parziale pagamento effettuato a titolo di prezzo di riscatto.La domanda di revocazione proposta dal Fallimento è fondata sull’assuntoche la quantificazione in argomento costituisca il frutto di un errore difatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per avere il giudice omesso dicomputare talune poste (IVA, spese di incasso e quota di riscatto) nelcredito restitutorio.A tale stregua, la censura esula invero dall’oggetto del giudiziorevocatorio, prospettando un nuovo apprezzamento di merito in ordine aicriteri di determinazione del quantum, e in particolare relativamente allasussistenza e rilevanza degli elementi determinativi del credito.Numero registro generale 19598/2023Numero sezionale 4069/2025Numero di raccolta generale 16400/2026Data pubblicazione 26/05/2026Viene pertanto in rilievo non già l’erronea percezione di un fatto quantobensì l’asseritamente erroneo computo degli elementi necessari ai finidella corretta determinazione del quantum in argomento, prospettante larivalutazione dei criteri necessari e utili per addivenire alla correttaquantificazione, e pertanto al merito della decisione.Valutazione invero estranea alla natura e funzione del rimedio revocatorio.6.

Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredelle controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 ( di cui 6.000,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata pressolo studio dell’anzidetto difensore, sito in Teramo, via [OSCURATO:PERSONA] 39;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantep.t., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che eleggedomicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-Numero registro generale 19598/2023Numero sezionale 4069/2025Numero di raccolta generale 16400/2026Data pubblicazione 26/05/2026Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 877/2023depositata il 06/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella società VivibancaS.p.A.) stipulava, in data 15 marzo 2005, un contratto di locazionefinanziaria avente ad oggetto un’autovettura con la società [OSCURATO:SOCIETA].,successivamente dichiarata fallita.A seguito di alcuni inadempimenti imputati alla società utilizzatrice, laconcedente proponeva dinanzi al Tribunale di Teramo un’azione dirisoluzione del contratto, che veniva accolta, con condanna dellaresistente al pagamento della somma di euro 8.000,00 a titolo di residuoprezzo di riscatto, oltre ad altri oneri.2. La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale accoglimentodell’impugnazione proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]., riteneva che, afronte di un credito del fallimento per la restituzione delle rate versate paria euro 67.049,16, sussistesse un controcredito di [OSCURATO:SOCIETA], a titolo diequo compenso e di rimborso dei bolli auto relativi agli anni 2011 e 2012,per complessivi euro 40.035,66; disponeva, pertanto, la compensazionetra le rispettive poste, determinando in euro 27.015,00 la somma residuadovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] al Fallimento.[OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi istanza di revocazione della sentenza,lamentando essere la corte territoriale incorsa in un errore di fatto nelladeterminazione dell’importo del credito restitutorio.2.1. La Corte d’Appello di L’Aquila dichiarava inammissibile la domanda direvocazioneNumero registro generale 19598/2023Numero sezionale 4069/2025Numero di raccolta generale 16400/2026Data pubblicazione 26/05/20263. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Fallimentopropone ora ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustratoda memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo di ricorso, il Fallimento denunzia la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., nonché la violazione efalsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 4 e 3, c.p.c.Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente dichiaratoinammissibile la domanda di revocazione, fraintendendo il contenuto dellacensura proposta e il significato della precedente decisione.Lamenta che la sentenza oggetto di revocazione aveva riconosciuto incapo al Fallimento il diritto alla restituzione di quanto versato alla societàconcedente, ma aveva indicato tale importo in euro 67.049,16 invece chein euro 82.505,96.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che la censuraconsiderazione dell’intero ammontare dei pagamenti effettuati dallasocietà utilizzatrice, non comportando alcuna valutazione giuridica circa lacomputabilità dell’IVA o delle spese di incasso, questione sollevata dacontroparte nel giudizio di revocazione, ed estranee all’oggetto delgravame.Lamenta che il giudice della revocazione avrebbe dovuto limitarsi averificare, sulla base degli atti, se le somme versate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. allaconcedente ammontassero effettivamente a euro 82.505,96, comesostenuto dal fallimento, in luogo della minor somma indicata nellasentenza impugnata, senza procedere ad alcuna ulteriore valutazione dimerito o di diritto.5. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 19598/2023Numero sezionale 4069/2025Numero di raccolta generale 16400/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto revocatorio sussistesoltanto quando «il fatto non costituì un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare».Di tale fatto, se ritenuto esistente, la verità deve risultareincontrastabilmente esclusa; se, invece, ne è stata supposta l’inesistenza,la sua realtà deve emergere in modo inequivoco dagli atti. Ne deriva cheal giudice della revocazione non può essere affidato alcun margine diapprezzamento sull’esistenza o inesistenza del fatto, che deve essereimmediatamente e positivamente riconoscibile sul piano fenomenico.Quanto alla nozione di “punto controverso sul quale la sentenza ebbe apronunciare”, è principio costante che essa comprenda non solo i fattioggetto di effettivo dibattito tra le parti, ma anche quelli che, introdotti dauna di esse mediante un atto difensivo, siano divenuti per ciò solocontrovertibili, così da formare oggetto, espresso o implicito, dellapronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (cfr. Cass.,Sez. VI-3, n. 7435 del 2023).Orbene, nella specie la corte d’appello ha determinato -ai sensi dell’art.1526 c.c.- il credito del Fallimento per la restituzione delle rate versate,calcolandolo al netto dell’IVA e dei costi di riscossione, e senza tenereconto del parziale pagamento effettuato a titolo di prezzo di riscatto.La domanda di revocazione proposta dal Fallimento è fondata sull’assuntoche la quantificazione in argomento costituisca il frutto di un errore difatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., per avere il giudice omesso dicomputare talune poste (IVA, spese di incasso e quota di riscatto) nelcredito restitutorio.A tale stregua, la censura esula invero dall’oggetto del giudiziorevocatorio, prospettando un nuovo apprezzamento di merito in ordine aicriteri di determinazione del quantum, e in particolare relativamente allasussistenza e rilevanza degli elementi determinativi del credito.Numero registro generale 19598/2023Numero sezionale 4069/2025Numero di raccolta generale 16400/2026Data pubblicazione 26/05/2026Viene pertanto in rilievo non già l’erronea percezione di un fatto quantobensì l’asseritamente erroneo computo degli elementi necessari ai finidella corretta determinazione del quantum in argomento, prospettante larivalutazione dei criteri necessari e utili per addivenire alla correttaquantificazione, e pertanto al merito della decisione.Valutazione invero estranea alla natura e funzione del rimedio revocatorio.6. Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favoredelle controricorrente seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 6.200,00 ( di cui 6.000,00 per onorari ), oltre a spesegenerali e accessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per ilricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]