CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 06087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 2144-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2241/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2023 R.G.N. 58/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.Con ricorso depositato in data 11/05/2020, la [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2144/2024 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Sezione Lavoro, la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo la condanna della società, accreditata presso il Servizio sanitario nazionale, al versamento del contributo previdenziale del 2% del fatturato per le prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 39, della legge 23/08/2004, n. 243 in relazione agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. La società [OSCURATO:SOCIETA]. sicostituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Roma, sezione lavoro, con la sentenza 6579/2021 accoglieva la domanda e condannava la società a versare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 105.583,11 a titolo di contributi evasi e sanzionicivili. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 2241/2023, depositata in data 10/07/2023, la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha respinto l’appello. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. articolando due motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/02/2026. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per l’intrinseca contraddittorietà della motivazione, che si manifesta anche come omessa, nella sua accezione di motivazione apparente, con contestuale violazione dell’art. 132, secondo comma, numero 4), c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.. 3. Va esaminato con precedenza il secondo motivo di ricorso perché preliminare in ordine logico atteso che riguarda la denunciata nullità della sentenza, vizio che, ove ravvisat o , sarebbe idoneoa travolgere la decisione e ad assorbire il primo motivo. 3.1. La società ricorrente deduce che la sentenza sarebbe nulla in quanto fondata su una motivazione contraddittoria e comunque su una motivazione omessa ovvero apparente. Secondo il ricorso la motivazione sarebbe solo graficamente esistente ma in realtà apparente perché fondata su considerazioni eccentriche rispetto alla questione controversa. 3.2. In proposito va ricordato innanzi tutto che «nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio dicontraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dicontraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi dinullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 cod. proc. civ»(Cass. 06/07/2015, n. 13928 ) 3.3. Si consideri, poi, che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo anullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazioneapparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazioneperplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio dimotivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e cheappaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia» (Cass. 12/10/2017,n. 23940 ) . 3.4. Orbene, ad avviso del Collegio, esaminata la doglianza alla luce questi principi, il secondo motivodi ricorso è infondato. La motivazione è graficamente presente, intellegibile, si confronta specificamente con i motivi di appello, individua il quadro normativo di riferimento e procede alla qualificazione giuridica della fattispecie decidendo sui motivi di gravame. La motivazione raggiunge conclusioni opposte a quelle auspicate nell’atto di appello e offre delle disposizioni di rilievo una interpretazione diversa da quella proposta dalla società ricorrente, ma non denota vizi idonei a determinare la nullità della sentenza. Si tratta di una motivazione che certamente soddisfa il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 della Costituzione e della quale non è predicabile la nullità. 4. Con il primo motivo di ricorso, come rilevato, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. Con questa doglianza la società ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: «appare dunque evidente che per le prestazioni rese in regime di accreditamento da medici ed odontoiatri operanti in un rapporto di collaborazione autonoma libero-professionale con società professionali - in qualunque forma costituita e quindi, come nel caso di specie, anche sotto forma di società personale - (oltre che nella forma di società di capitali), l’obbligo contributivo ricade sulla società medesima, ai sensi dell’art. 1, comma 39, l. 243/2004, poiché è lo svolgimento delle prestazioni specialistiche da parte di medici e/o odontoiatri operanti in regime libero-professionale ad essere assoggettato dalla norma in questione alla contribuzione, a prescindere dalla forma giuridica in cui è costituita la società che si avvale dello svolgimento di tali prestazioni; mentre solo per i medici e per gli odontoiatri che siano accreditati ad personam, nonché per le associazioni fra professionisti e alle società di persone (e quindi dei loro soci accreditati con il SSN) il versamento dei contributi previdenziali, relativi alle prestazioni rese in regime di accreditamento, è dovuto direttamente da parte delle [OSCURATO:PERSONA] competenti, ai sensi dell’art. 1, comma 40, L. 243/2004». 4.1. Orbene, il ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della norma invocata perché la corte di appello avrebbe errato ritenendo applicabile il contributo del 2% del fatturato derivante dalle prestazioni specialistiche in convenzione non solo, comesarebbe previsto dalla norma, alle società professionali mediche e odontoiatriche in qualunque forma costituite e alle società di capitali, ma anche ad una società di persone quale era, negli anni di rilievo ai fini della contribuzione richiesta, la società ricorrente che solo nel 2019 aveva assunto la forma di s.r.l. mentre prima era costituita come Raggi X centro diagnostico e polispecialistico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].. 4.2. La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere decisiva ai fini dell’imposizione dei contributi la circostanza che le prestazioni erano svolte da medici specialisti in regime di accreditamento trascurando, però, che la ricorrente era una società di persone. La sentenza impugnata avrebbe anche errato nel ritenere la ricorrente ascrivibile alle società professionali, sottoposte al contributo in qualunque forma costituite. 4.3. Il motivo èinfondato. 4.4. Appare decisivo rilevare che – come accertato dalla sentenza della Corte di appello – le prestazioni in ordine alle quali si chiede il versamento dei contributi erano rese da medici specialisti e odontoiatri e alle medesime prestazioni, specificamente, si riferiva la domanda spiegata innanzi al Tribunale di Roma dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Le prestazioni specialistiche rese da medici e odontoiatri che operano in quali liberi professionisti in strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale sono assoggettabili al contributo di cui all’art. 1, comma 39, secondo quanto chiarito da questa Corte nella pronuncia Cass. 04/02/2021, n. 2669. 4.6. La sentenza, nell’esprimere un orientamento costante, al quale il Collegio intende dare continuità, afferma : « 15. dal punto di vista previdenziale, il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15- nonies (introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999, art. 13) ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento, mentre con riguardo alle prestazioni specialistiche eseguite nell'ambito di un rapporto diconvenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata è intervenuta la L. 23 agosto, n. 243 che così ha disposto all'art. 1, comma 39: «Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale»; 16.il successivo comma 40 prevede quanto segue: «Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e 4 province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone»; 17.1e disposizioni della L. n. 243 del 2004, commi 39 e 40 sono state recepite dall'ENPAM con delibera del Consiglio di amministrazione 22 aprile 2005, n. 19, concernente modifiche al Regolamento del Fondo specialisti esterni, approvata con D.M. lavoro e delle politiche sociali 24 novembre 2005, n. 24 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze: il Regolamento è stato così integrato con la previsione tra gli iscritti al Fondo medesimo dei medici e degli odontoiatri a) aventi rapporto professionale con gli Istituti del [OSCURATO:PERSONA] comunque denominati ed operanti nei propri studi professionali; b) che partecipano alle associazioni fra professionisti ed alle società di persone operanti in regime di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA]; c) indicati, ai sensi della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dalle società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento con il [OSCURATO:PERSONA] (art. 2 del Regolamento del Fondo specialisti esterni); 18.con la medesima delibera n. 19 dei 2005, il Regolamento è stato integrato attraverso la seguente previsione (art. 3): «La determinazione della misura dei contributi previdenziali è rimessa alle norme dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28 nonchè alle disposizioni di cui alla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, commi 39 e 40. Nell'ottica di assicurare l'equilibrio della gestione, è comunque rimessa all'ENPAM la rideterminazione della misura dei contributi già fissata dal predetto [OSCURATO:PERSONA]»; 19.il successivo art. 4 ha stabilito che «Il contributo previdenziale dovuto ai sensi della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, è calcolato decurtando il fatturato annuo delle società attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] e delle sue strutture operative di una quota di abbattimento in ragione delle percentuali stabilite dai D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e D.P.R. 23 marzo 1988, n. 120. Le relative modalità di versamento sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione»; 20.in tale contesto normativo, questa Corte ha già avuto modo di precisare (sentenze n. 11257 del 2016 e n. 11591 del 2016 cit.) che non può prescindersi dal tenore lessicale della norma che ancora la base di calcolo del contributo previdenziale al concetto inequivoco del fatturato annuo della società (ossia il complesso dei ricavi delle vendite o delle prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di 5 un'impresa in un determinato periodo di riferimento), limitandolo però a quello prodotto esclusivamente dal corrispettivo delle prestazioni specialistiche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale (e delle sue strutture) dai medici e odontoiatri in regime libero professionale con le dette società; 21.tali prestazioni sono remunerate in maniera predeterminata sulla base del nomenclatore tariffario nazionale o regionale; 22.il fatturato sulla cui base l'ENPAM pretende il contributo del 2 per cento non è l'intero fatturato della società ma solo la parte di fatturato derivante dal regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale, ossia il controvalore di tutte le prestazioni di carattere specialistico rese dai medici e dagli odontoiatri, retribuite secondo i criteri indicati dal d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999; 23.Ia tesi difensiva della società, secondo cui l'interpretazione che ancora al fatturato della società la base di calcolo della contribuzione previdenziale per i medici e gli odontoiatri finirebbe per sottoporre a contribuzione anche la quota di fatturato prodotto da soggetti diversi dal medico specialista (biologi, analisti, tecnici di laboratorio, ecc.) che concorrono a rendere possibile la prestazione sanitaria: la prestazione specialistica in questione è (per definizione) la stessa, nel senso che richiede la stessa organizzazione e il coinvolgimento delle stesse professionalità, sia che sia resa da una società di capitali o di professionisti, sia che sia resa dal singolo medico-persona fisica; 24.1a sua remunerazione è unica e fissata dall'autorità pubblica nel nomenclatore tariffario, anche sulla base di una valutazione complessiva dei costi che essa comporta; 25.come non si dubita che il medico-persona fisica non possa scomputare dalla base di calcolo del contributo ENPAM da lui dovuto il valore dell'opera prestata dai collaboratori di cui si sia avvalso o il costo dei macchinari adoperati (oltre alla già prevista decurtazione riferita al costo dei materiali e alle spese prevista dal d.P.R. n. 119 e 120: artt. 7 e 4, richiamati dal regolamento ENPAM), altrettanto deve ritenersi con riguardo alla società di capitali che si avvale del medico specialista in regime di libera professione e che per la prestazione sanitaria da questi resa riceve dallo stesso Servizio sanitario nazionale la medesima remunerazione del primo; 26.analogamente a quanto previsto per il singolo medico professionista accreditato, l'Ente previdenziale si è dato carico di stabilire una quota di abbattimento della base contributiva volta a depurare il fatturato dai costi di produzione necessari per le prestazioni sanitarie specialistiche, attraverso il richiamo ai D.P.R. n. 119 del 1988 e D.P.R. n. 120 del 1988 e alle percentuali previste in tali decreti) contenuto nel Regolamento del fondo della specialistica esterna, come modificato dagli artt. 1 e 2 con Delib. 22 aprile 2005, n. 19 approvata dai Ministeri vigilanti sulla fondazione ENPAM e assunta per dare attuazione alla L. n. 243 del 2004; 27.questa determinazione rientra nell'ambito dei poteri che l'ordinamento riconosce all'ente previdenziale nel d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2 laddove gli attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nei limiti ed "in relazione (alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2, comma 1) e gli impone di costituire una riserva legale preordinata ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni ed a garantire l'equilibrio di bilancio (art. 1, comma 4, lett. c); 28.questa Corte, con i precedenti già richiamati, ha anche escluso asseriti elementi di incongruenza dati dal fatto che il prelievo del 2 per cento grava su un soggetto -le società accreditate - ter zo rispetto a quello che beneficerà dei trattamenti assistenziali e previdenziali cui il contributo è funzionale, oltre che ogni contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 38 e 53 Cost., per gravare l'imposizione della contribuzione non già sul reddito prodotto dall'attività del professionista, bensì sul fatturato della società, che è invece il prodotto dei vari fattori produttivi (capitale, beni, professionalità) organizzati dall'imprenditore, valorizzando la previsione dell'art. 1, comma 39,in funzione di riequilibrio del sistema, in presenza delle medesime prestazioni, egualmente remunerate sulla base dei tariffari nazionali (o regionali), sia che per l'erogazione delle stesse partecipino le medesime figure professionali e si adoperino le stesse tipologie di apparecchiature e macchinari, sia che esse vengano rese nell'ambito della struttura pubblica, sia che vengano rese dal singolo medico accreditato ad personam sia, infine, che vengano rese da un'associazione di professionisti o società di persone o di capitali, che si avvalgono dell'opera dei professionisti medici o odontoiatri». 4.7. Analoghe considerazioni è dato evince re da Cass.01/03/2022, n. 6636 e, in via generale e originaria, da Cass.31/05/2016, n. 11254 che ricostruiscono il sistema normativo e propongono la medesima interpretazione circa le prestazioni specialistiche sottoposte al contributo. 5. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge nei confronti dell’ENPAM; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,