CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 14533/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,1870EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 717/2024 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 30/12/2024 R.G.N. 251/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14713/20251. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Ravenna inN umero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 14533/2026funzione di giudice del lavoro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.Dla.t a pubblicazione 16/05/2026proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito notificatodall’INPS in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per omessi contributi, sanzioni esomme aggiuntive per il periodo 2015-2019 e per il complessivoimporto di euro 2.230.002,10. L’INPS si costituiva in giudiziochiedendo il rigetto dell’impugnazione. Il Tribunale di Ravennacon la sentenza n. 43/2024 depositata in data 18/01/2024rigettava la domanda.2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la [OSCURATO:SOCIETA].. L’INPS si è costituito nel giudizio di secondogrado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n.717/2024 depositata in data 30/12/2024 la Corte di Appello diBologna, sezione lavoro, ha respinto l’appello.3. Avverso detta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi diimpugnazione. L’INPS si è costituito con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 16/04/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione della normativa in tema di rapporti di agenzia elavoro subordinato, e omessa valutazione di fatti decisivi perrigettare la riqualificazione del rapporto, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c..1.1. Con il primo motivo, deduce il ricorrente «si censural’impugnata sentenza nella parte in cui, nella totale assenza diuna contestualizzazione dei rapporti – dovuta, peraltro, ancheal mancato espletamento di qualsivoglia istruttoria – è stataNumero registro generale 14713/2025violata o falsamente applicato la normativa in tema di rapportoN umero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 14533/2026di agenzia (art. 1742 e ss) e l’art. 2094 c.c. in tema dDait a pubblicazione 16/05/2026subordinazione, secondo il costante insegnamento di CodestaCorte, trasformando in blocco, sulla base di presunzioni nonindagate, tutti – e indistintamente – i rapporti di agenzia e diprocacciamento d’affari della ricorrente in rapporti di lavorosubordinato, al fine dell’applicazione – onerosissima – dellarelativa contribuzione, omettendo di esaminare, ovverotravisando, prove documentali che depongono a favoredell’autonomia dell’agente, pure nell’ambito di un necessariocoordinamento tra agenti e preponente»2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,c.p.c., degli art. 2697 c.c. e art. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e cisi duole che «ove anche, come non si reputa, gli elementi sopradiscussi non fossero ritenuti sufficienti a fondare la genuinità deirapporti di agenzia e procacciamento d’affari per cui è causa,nondimeno un’eventuale residua ambiguità avrebbe ritenutonecessario e fondamentale – anche tenuto conto del valoreingente della vertenza – l’espletamento di un’attività istruttoria,perché il processo e il contraddittorio non possono ridursiall’assunzione aliunde di “quiz” a crocette, etero-compilati, cheassurgono a piena e inscalfibile prova»3. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente perché riguardano entrambi la qualificazionedei rapporti posti in essere dalla società ricorrente, esercenteconsiderati dalle sentenze di merito legati da vincolo disubordinazione e, al contrario, qualificati dalla società comeagenti di vendita autonomi, con la conseguente differenza sulpiano della disciplina contributiva.Numero registro generale 14713/20254. Con il primo motivo di ricorso si deduce, innanzi tuttoN, umero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 14533/2026l’omesso esame di fatti decisivi per respingere la riqualificazionDeat a pubblicazione 16/05/2026del rapporto operata dall’INPS.4.1. Sotto questo profilo il motivo è inammissibile perché si è inpresenza di doppio accertamento conforme dei giudici di meritoe il ricorso non indica né sotto quali profili sarebbero diversi idue accertamenti né un fatto storico decisivo trascurato dallasentenza impugnata.4.2. Si consideri in proposito che nell'ipotesi di doppia conforme,prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso percassazione proposto per il motivo di cui al n. 5)dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947).4.3. Ed ancora: in tema di giudizio di cassazione, il motivo diricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fattostorico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza chepossano considerarsi tali né le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimentocomplesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesialternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunquerisulti un complessivo e convincente apprezzamento del fattosvolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nelcorso del relativo giudizio (Cass. 31/03/2022, n. 10525).5. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ancora, che lasentenza impugnata avrebbe errato nella qualificazionegiuridica dei rapporti, da considerarsi di agenzia e non di lavorosubordinato.5.1. Sotto questo profilo il motivo è infondato. La sentenzaimpugnata è partita dalla considerazione di principi di dirittocostantemente espressi da questa Corte; l'elemento distNinumteivroo re gistro generale 14713/2025Numero sezionale 1870/2026tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinNuamteoro dvi ara ccolta generale 14533/2026individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lDoat a pubblicazione 16/05/2026svolgimento a favore del preponente di un'attività economicaesercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzie assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifestanell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa,pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. -delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto delsecondo è la prestazione, in regime di subordinazione, dienergie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nellasfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischiodell'attività svolta (cfr. Cass. 05/12/2018, n. 31487; Cass.07/02/2013 n. 2937, 23/04/2009 n. 9696 e 01/09/2003 n.12756).5.2. La sentenza impugnata, con motivazione congrua, logica elegata al materiale istruttorio raccolto, spiega perché nellafattispecie siano ravvisabili numerosi, incontestati e convergentielementi tipici della subordinazione, già valorizzati dal Tribunale(quelli indicati alla pagina n. 2 della sentenza impugnata) e diseguito conduce (alle pagine 7, 8 e 9) un autonomo esame dellerisultanze istruttorie valorizzando ancora una volta gli elementitipici della subordinazione. Non emerge, allora, alcun vizio diviolazione di legge e sotto questo profilo il primo motivo èinfondato.6. Il primo motivo di ricorso poi, unitamente al secondo, tende,in sostanza, a proporre una nuova valutazione del materialeistruttorio raccolto nei giudizi di merito e lamenta la mancataassunzione di ulteriori mezzi istruttori proposti dalla societàricorrente nel giudizio di merito.Numero registro generale 14713/20256.1. Tale nuova valutazione del materiale istruttorio è, peròN, umero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 14533/2026irriferibile a questa Corte. Si consideri che la valutazione delDleat a pubblicazione 16/05/2026prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisceun'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordinealla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicchè rimane estranea al vizio previstodall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta acriticare il «convincimento» che il giudice si è formato, a normadell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame delmateriale istruttorio mediante la valutazione della maggiore ominore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzionedel vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurarela complessiva valutazione delle risultanze processuali,contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisioneda parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fattocompiuti dal giudice di merito (Cass. 19/07/2021, n. 20553).6.2. Quanto alla mancata ammissione dei capitoli di provatestimoniale si consideri che il vizio di motivazione per omessaammissione della prova testimoniale o di altra prova può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa unpunto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova nonammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorieche hanno determinato il convincimento del giudice di merito,di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento(Cass. 17/06/2019, n. 16214). In proposito va rilevato come laCorte di Appello abbia disatteso le richieste di prove ulterioriall’esito di una ampia istruttoria condotta in primo grado, dellaNumero registro generale 14713/2025quale ha dato conto sottolineando le circostanze decisiveN umero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 14533/2026emerse, mentre il motivo di ricorso non specifica quali decisivDeat a pubblicazione 16/05/2026circostanze non siano state indagate, ma si riduce, ancora unavolta, a contestare il convincimento espresso, in modoconforme, dai giudici di merito circa le prove espletate.7. I primi due motivi di ricorso vanno, per queste ragioni,respinti.8. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. «violazione degli artt. 1322 c.c., 1362c.c. e 41 cost. - illegittima compressione dell’autonomia privatae del diritto di autodeterminazione negoziale - eccesso di poteredella pubblica amministrazione» e ci si duole, in sostanza che «igiudici di merito, nel formare il proprio convincimento aderendoin toto alla tesi degli agenti accertatori, non hannominimamente tenuto in considerazione un elemento sostanzialee decisivo per la corretta risoluzione della controversia: laviolazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei principicostituzionalmente garantiti dell'autonomia privata edell’autodeterminazione negoziale dei contraenti. L’autonomiaprivata costituisce uno dei pilastri fondamentalidell’ordinamento giuridico, trovando il proprio fondamentonell’art. 41 Cost. che garantisce la libertà di iniziativa economicaprivata. […] In questo senso la giurisprudenza di legittimità hacostantemente affermato che “al fine di pervenire allaidentificazione della natura del rapporto come autonomo osubordinato, non si può prescindere dalla ricerca della volontàdelle parti, dovendosi tra l’altro tener conto del relativoreciproco affidamento e di quanto dalle stesse volutonell’esercizio della loro autonomia contrattuale” (Cass. Civ.,Sez. Lav., 26 giugno 2020, n. 12871)».Numero registro generale 14713/20258.1. Il motivo è infondato e va respinto. E’ pur vero che il nomenN umero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 14533/2026iuris attribuito dalle parti al contratto oggetto della controversDiaat a pubblicazione 16/05/2026assume un rilievo indubitabile, e tuttavia non esclude népreclude al giudice di operare una autonoma qualificazionegiuridica del rapporto alla luce dell’atteggiarsi di esso nelconcreto, dei rapporti tra le parti e di ogni elemento distintivodella fattispecie che valga ad orientarne la qualificazionegiuridica.8.2. Si consideri che: ai fini della qualificazione del contratto dilavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris attribuitodalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente,assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui icaratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono nonagevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando lavolontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione dellasituazione in cui versano le parti al momento delladichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsiin un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalitàdei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare inmaniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento sisia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerentecomportamento delle parti stesse (Cass. 19/11/2021,n. 35687).8.3. Orbene, nella fattispecie, come già rilevato, laqualificazione dei contratti in questione riposa su plurimi econvergenti elementi apprezzati in fatto da due pronunceconformi dei giudici di merito e chiaramente elencati dellasentenza impugnata, elementi che valgono a superare il nomeniuris attribuito dalle parti, parti che peraltro – come non mancadi osservare la sentenza impugnata - sono su un piano di pienadisparità negoziale ed economica, disparità che poteva benindurre i venditori ad accettare le condizioni e la coNurmneircoe re gistro generale 14713/2025Numero sezionale 1870/2026contrattuale imposta dalla società ricorrente per sottrarsNiu maeir op dii ùra ccolta generale 14533/2026pesanti oneri contributivi della qualificazione in termini di lavorDoat a pubblicazione 16/05/2026subordinato.9. Con il quarto motivo di ricorso si deduce «omessa valutazionedel giudicato tributario. Il contrasto tra giudice tributario egiudice del lavoro». Senza indicazione di norme violate ovverodi uno specifico vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, primocomma, c.p.c. il ricorso si duole che plurime sentenze dellecommissioni tributarie abbiano riconosciuto come valida laqualificazione in termini di agenzia dei rapporti controversiraggiungendo conclusioni opposte rispetto a quelle del tribunalee della Corte di Appello nella sentenza impugnata.9.1. Il motivo è inammissibile.9.2. Si consideri, innanzi tutto, che rientra nella giurisdizione delgiudice ordinario e non di quello tributario la controversiaavente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapportoprevidenziale obbligatorio anche se originata da pretesaazionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale,non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perchél'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplinadella riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale proceduraanche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali,espressamente prevede che il contribuente, in presenza dirichiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizionecontro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro (Cass.22/05/2023, n. 14077).9.3. Tenuto presente questo principio, appare evidente che ilmedesimo rapporto di lavoro possa essere esaminato, adifferenti fini, dalla giurisdizione ordinaria e dalla giurisdizionetributaria anche giungendo a diverse conclusioni, ciascuna nelrispettivo procedimento. Peraltro, nella fattispecie nNounme ro ère gistro generale 14713/2025Numero sezionale 1870/2026nemmeno allegata la sussistenza di un giudicato forNmumaelreo di era ccolta generale 14533/2026vincolante del giudice tributario rilevante e preclusivo in sedDeat a pubblicazione 16/05/2026ordinaria sicchè il motivo di ricorso si rivela inammissibileperché inidoneo già in astratto a denunciare un vizio dellasentenza impugnata.10. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 116, comma 8, lett. a) e b), legge 23dicembre 2000, n. 388 - erronea applicazione del regimesanzionatorio per evasione contributiva in luogo di quello peromissione contributiva.10.1. Si critica la sentenza per non avere accolto il motivo diappello volto a contestare la qualificazione della fattispecie intermini di evasione contributiva piuttosto che di omissione.10.2. Il motivo è infondato e va respinto. In materiamantengono vigenza i principi di diritti dettati da questa Cortenell’interpretazione della disposizione invocata: in tema diobbligazioni contributive nei confronti delle gestioniprevidenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza, trale parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di unlavoro a progetto (per la mancanza di uno specifico progetto),benché regolarmente denunciato e registrato, concretizzal'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8,lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispeciedi "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesimanorma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro aprogetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implicaoccultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fapresumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allospecifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicchégrava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare lamancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buonaN fuemdereo r,e gistro generale 14713/2025Numero sezionale 1870/2026che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avNvumeenrou dti ara ccolta generale 14533/2026corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportaDtait a pubblicazione 16/05/2026nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in talecontesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza,ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddettapresunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità secongruamente motivata (Cass. 13/03/2017, n. 6405). Edancora: in tema di obblighi contributivi verso le gestioniprevidenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denunciamensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti dilavoro e le retribuzioni erogate, integra un'evasione contributivaex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non lameno grave omissione contributiva di cui alla lettera a) dellamedesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale dioccultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l'oneredi provare l'assenza d'intento fraudolento (Cass.24/06/2022, n. 20446).10.3. Ebbene, alla luce di detti principi va esente da censure lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la distanzatra lo svolgimento in concreto del rapporto e la qualificazionegiuridica attribuita dal datore di lavoro e il sostanziale risparmioin termini contributivi derivante dalla qualificazione in termini diagenzia valessero ad escludere la buona fede della società el’applicabilità della sanzione per l’omissione piuttosto che perl’evasione. Assume rilievo anche la circostanza che, per faremergere la reale natura dei rapporti intrattenuti, nonpercepibile dalle denunce effettuate dalla società si sia resanecessaria una attività accertativa e istruttoria di rilievo.11. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.Numero registro generale 14713/20256. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza eN umero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 14533/2026sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di leggDeat a pubblicazione 16/05/2026in relazione al valore della controversia. P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese cheliquida in euro 12.000,00 (dodicimila) per compensi, oltre adeuro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% ed accessori come per legge neiconfronti dell’INPS;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 16 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])