CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 04034/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 marzo 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Pistoia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi tra il 15 agosto 2012 e il 4 dicembre 2014 in Firenze, giudicati dalla Corte di appello di Firenze con sentenza divenuta definitiva il 15 febbraio 2018; 2) ai reati di lesione personale aggravata e di porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 582, 585 cod. pen. e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commessi il 5 agosto 2014 in Massa e Cozzile, giudicati dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 16 aprile 2018, definitiva 1'8 novembre 2019; Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova del fatto che Arra, al compimento della prima azione delinquenziale, avesse già preventivato anche di commettere gli altri reati, posto che la consumazione di più reati in relazione al traffico di sostanze stupefacenti non costituisce elemento sufficiente all'accoglimento della richiesta. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, limitandosi a fornire una motivazione apodittica sul punto, avrebbe omesso di valutare i fatti accertati dai giudici della cognizione e la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso. In particolare, dalla lettura della sentenza sub 1, si evinceva che il reato di lesioni era nato da un litigio per problemi di droga e del pagamento della sostanza consegnata e si sarebbe verificato il 5 agosto 2014, in un periodo nel quale era operativa l'associazione ex art. 74 T.U. stup. (operante sino al 4 dicembre 2014), mentre il giudice di primo grado sub 2 aveva accertato che Arra si era recato sul posto con tale Shega «per saldare il conto aperto con la discussione al bar Luna».[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che non vi fosse prova del fatto che Arra, sin dal momento della commissione del primo reato, avesse già preventivato di commettere anche le successive condotte accertate dai giudici della cognizione. In modo ineccepibile, il giudice dell'esecuione ha ritenuto che non vi fosse, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nelle condizioni di tempo e di luogo della condotta, nonché nella nella causale e omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Ai fini della configurabilità dell'istituto della continuazione, infatti, è necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950). Inoltre, con particolare riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Non è configurabile, pertanto, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02).Secondo il principio affermato dal giudice in conformità all'orientamento già espresso della Corte di legittimità, per l'accertamento del medesimo disegno criminoso fra reato associativo e reati fine, bisogna fare riferimento al momento genetico della deliberazione criminosa. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione e ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., facendo esatta applicazione dei suddetti condivisi principi con motivazione né apodittica né manifestamente illogica. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/10/2021 Il Consigliere estensore