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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29407/2022

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a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari confermativa di quella del Tribunale di Cagliari che lo riteneva responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ribadendosi la destinazione personale della sostanza; vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 131- bis cod. pen. e 62-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile perché generico.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

A fronl:e delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Cagliari, il ricorrente si limita a riprodurre profili di censura dalla stessa già adeguatamente vagliati e disattesi (pp. 6 e 7).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il reside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari confermativa di quella del Tribunale di Cagliari che lo riteneva responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.,73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce vizio di motivazione nonché violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ribadendosi la destinazione personale della sostanza; vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 131- bis cod. pen. e 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché generico. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. A fronl:e delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Cagliari, il ricorrente si limita a riprodurre profili di censura dalla stessa già adeguatamente vagliati e disattesi (pp. 6 e 7). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il reside