CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva con conclusioni scritte per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Bari, accogliendo l'appello del pubblico ministero, applicava al ricorrente la massima misura custodiale in relazione al reato di associazione a delinquere funzionale alla consumazione dei reati di furti e riciclaggio, nonché per una serie di reati fine. Il giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo sussistente la gravità indiziaria, non aveva applicato la misura cautelare in ragione del fatto che non riteneva integrato il profilo dell'attualità del pericolo cautelare. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe generica e ripetitiva rispetto alla richiesta di applicazione della misura cautelare (che a sua volta riprendeva la comunicazione della notizia di reato); si riteneva non sufficiente la localizzazione satellitare ai fini della identificazione della gravità indiziaria in relazione ai furti e si evidenziava come non fosse stato provato che l'utenza captata e localizzata fosse nella disponibilità dell'Amendologine. 2.1.1. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa del compendio indiziario, attività esclusa dal perimetro circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Contrariamente a quanto dedotto il Tribunale forniva una motivazione accurata ed esaustiva in ordine alla sussistenza del reato associativo non solo sulla base dell'analisi dei dati emergenti dai tabulati telefonici, ma anche sulla base della valutazione dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria e dei contenuti delle intercettazioni telefoniche. Segnatamente: si rilevava che l'ordinanza dava atto che l'indagato, unitamente agli altri membri del gruppo si trovava nei luoghi dove erano accaduti i furti, dato che i loro telefoni agganciavano le stesse celle, proprio nei pressi del luogo di consumazione del delitto; in alcuni casi - ad esempio in relazione a quanto contestato al capo 8) - il Tribunale dava atto anche dell'attività di riscontro operata dalla polizia giudiziaria che verificava il transito del ricorrente a bordo di una [OSCURATO:PERSONA] seguita a breve distanza dall'autocarro rubato; in altri casi vi erano dei riscontri ricavabili dalle intercettazioni telefoniche o dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate presso la Ceritrick. La motivazione offerta è dettagliata e evidenzia la convergenza degli indizi verso la colpevolezza dell'Amendolagine per le condotte contestate: non vi sono, pertanto, margini per l'accoglimento delle doglianze difensive. 2.2.Violazione di legge (art. 274 e 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: tenuto conto del tempus scommessi delicti mancherebbe l'attualità del pericolo cautelare; inoltre il Tribunale avrebbe applicato in maniera automatica la custodia cautelare in carcere, senza valutare la possibilità di imporre misure meno afflittive. 2.2.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la giurisprudenza che ha ritenuto non necessaria, ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione e della sua "attualità", la identificazione di un'occasione prossima ed imminente per la consumazione di altri reati ed ha invece ritenuto che il pericolo vada rilevato sulla base dell'esame di altri indici e, segnatamente, sulla base delle proiezioni effettuabili tenendo conto delle modalità di consumazione del reato per cui si procede e della personalità del ricorrente (Sez. 2 , Sentenza n. 5054 del 24/11/2020, dep. 09/02/2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 22/01/2020 Oliverio, Rv. 279122; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 - dep. 10/11/2016, Esposito, Rv. 268508). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, l'ordinanza impugnata rilevava come il pericolo cautelare emergesse dalla collocazione dell'Amendolagine nella compagine associativa, la quale, nonostante l'arresto di alcuni componenti, si era prontamente riorganizzata; l'assiduità e la rilevanza del contributo fornito dal ricorrente, unitamente al profilo criminale vantato conducevano Il Tribunale a ritenere sussistente il pericolo di reiterazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata non si presta ad alcuna censura sotto tale profilo; la motivazione resiste alle censure anche nella parte in cui ritiene adeguata a contenere il rilevato pericolo solo la custodia in carcere: il tribunale con valutazione di merito priva di vizi, riteneva infatti insufficienti cautele meno afflittive, affidate all'autodisciplina. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Si manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg esec. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così