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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27813/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Vasto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, rideterminando la pena irrogatagli in quella di mesi otto di reclusione, previa disapplicazione della recidiva.

2. Ritenuto che, con il motivo dedotto, si devolve una censura inammissibile in sede di legittimità in quanto diretta a rilevare un vizio di motivazione nella specie non sussistente, considerato che, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da vizi di ogni tipo, la sentenza impugnata (cfr. pag. 2) rende conto che la misura di sicurezza era stata applicata all'imputato con il decreto di cui alla contestazione, anche in relazione all'art. 1 lett. b) d.

Igs. n. 159 del 2011.

2.1. Rilevato, inoltre, che la censura, nella parte in cui sostiene non essere sufficiente la motivazione del decreto, quanto all'indicazione dei delitti commessi ed alla circostanza che, rispetto al numero e alla loro natura, possa affermarsi che Guarnieri traesse sostentamento esclusivamente da attività illecite, considerato il solo tenore di vita,è manifestamente infondata.

2.2. Ritenuto, infatti, che il decreto (cfr. pag. 2 dell'atto) contiene espressa indicazione del numero e della natura dei precedenti penali riportati dal Guarnieri per reati contro il patrimonio, e che, comunque, l'eventuale carenza di elementi di fatto da cui trarre, sotto il profilo in esame, la pericolosità del soggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) d.

Igs. n. 159 del 2011, alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 24 del 24 gennaio 2019, non può essere devoluta nel giudizio relativo all'accertamento della sussistenza del reato di cui all'art. 75 cit., per il quale si procede.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna, resa dal Tribunale di Vasto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, rideterminando la pena irrogatagli in quella di mesi otto di reclusione, previa disapplicazione della recidiva. 2. Ritenuto che, con il motivo dedotto, si devolve una censura inammissibile in sede di legittimità in quanto diretta a rilevare un vizio di motivazione nella specie non sussistente, considerato che, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da vizi di ogni tipo, la sentenza impugnata (cfr. pag. 2) rende conto che la misura di sicurezza era stata applicata all'imputato con il decreto di cui alla contestazione, anche in relazione all'art. 1 lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011. 2.1. Rilevato, inoltre, che la censura, nella parte in cui sostiene non essere sufficiente la motivazione del decreto, quanto all'indicazione dei delitti commessi ed alla circostanza che, rispetto al numero e alla loro natura, possa affermarsi che Guarnieri traesse sostentamento esclusivamente da attività illecite, considerato il solo tenore di vita,è manifestamente infondata. 2.2. Ritenuto, infatti, che il decreto (cfr. pag. 2 dell'atto) contiene espressa indicazione del numero e della natura dei precedenti penali riportati dal Guarnieri per reati contro il patrimonio, e che, comunque, l'eventuale carenza di elementi di fatto da cui trarre, sotto il profilo in esame, la pericolosità del soggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011, alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 24 del 24 gennaio 2019, non può essere devoluta nel giudizio relativo all'accertamento della sussistenza del reato di cui all'art. 75 cit., per il quale si procede. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore
Decreto Cassazione n. 27813/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris