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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19518/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 luglio 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza pronunziata dal Tribunale di Chieti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per tentata violenza privata e lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge.

Quali elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., la Corte di appello ha individuato la certificazione medica e la testimonianza di Francano e Pomponio, mentre nulla dei fatti sub iudice è evincibile dalle fonti di prova suddette.

Quanto alla documentazione medica, essa non consente di stabilire le modalità di determinazione delle lesioni riscontrate e la loro riconducibilità a comportamenti antigiuridici dell'imputato.

La testimonianza Francano, poi, sarebbe inutilizzabile, perché il predetto non ha effettuato la ricognizione fotografica secondo i dettami di cui all'art. 213 cod. proc. pen.

Il teste Pomponio — prosegue il ricorso — aveva riferito solo circa lo stato di alterazione in cui versava [OSCURATO:PERSONA].

Conclude il ricorrente affermando che, poiché la persona offesa aveva solo un permesso di soggiorno temporaneo, si sarebbe dovuto celebrare l'incidente probatorio.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in particolare degli artt. 13 Cost., 143, comma 4 e 526, comma 1-bis codice di rito.

Contesta il ricorrente che la Corte di appello abbia ritenuto che la persona offesa parlasse e comprendesse l'italiano solo perché ciò che era attestato in querela.

A seguire il ricorrente riporta la massima della sentenza delle Sezioni Unite n. 27918 del 2010.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono del tutto reiterativi delle questioni sollevate in appello alle quali la Corte distrettuale ha dato corretta risposta con motivazione congrua.

4. Nella sua memoria, la difesa del ricorrente ha svolto altre argomentazioni a sostegno del tema della violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., citando giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente pone, in parte nel primo ed in parte nel secondo motivo di ricorso, alcune questioni che attengono all'utilizzazione probatoria della querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e delle sommarie informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA].

Anche se l'impugnativa non sviluppa compiutamente i temi relativi all'acquisizione degli atti dichiarativi delle indagini per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, occorre effettuare delle precisazioni sull'attuale quadro giurisprudenziale di riferimento, che smentiranno in radice le, pur disorganiche, osservazioni del ricorrente.

Orbene, i temi su cui occorre vagliare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, da una parte, e la tenuta della sentenza impugnata, dall'altra, sono tre: uno è quello della correttezza della valutazione sulla cui base sono state acquisite le dichiarazioni predibattimentali, l'altro è quello della sussistenza dei presupposti per utilizzarle a fini di prova pur in assenza dell'escussione dibattimentale dei dichiaranti e il terzo riguarda le garanzie che accompagnano detta utilizzazione e che la rendono legittima sulla scorta dell'attuale assetto della giurisprudenza della Corte edu e dei più recenti insegnamenti di questa Corte che a quei principi si è adeguata.

1.1. Quanto al primo aspetto, la riflessione va ulteriormente ripartita: occorre, invero, domandarsi se l'impossibilità di ripetizione sia effettiva e se essa fosse non prevedibile nella fase delle indagini, quali criteri necessari a validare l'utilizzo della disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen.

Quanto al primo aspetto, il Collegio non vi si soffermerà in quanto il ricorso non ne fa questione.

La seconda questione — quella dell'imprevedibilità della sopravvenuta impossibilità di escussione nel corso delle indagini — va affrontata effettuando una prognosi postuma.

Il giudicante è chiamato a riprodurre idealmente la valutazione prognostica che la parte che chiede l'acquisizione delle dichiarazioni unilateralmente assunte ha effettuato in fase di indagine, verificandone la correttezza, a prescindere dagli accadimenti che abbiano avuto luogo in concreto e tenendo conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, al fine di stabilire se l'evento che ha reso impossibile la ripetizione si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere.

Tale revisione critica dell'operato della parte che ha interesse a far confluire nel processo le dichiarazioni del teste irreperibile serve ad escludere che detta parte, pur essendo pronosticabile, nella fase delle indagini, un'impossibilità sopravvenuta di ripetizione della raccolta della prova nel contraddittorio delle parti, abbia preferito non attivare il sub procedimento dell'incidente probatorio per anticipare detto contraddittorio, preferendo una raccolta unilaterale del narrato del dichiarante, per non esporlo alle inevitabili sollecitazioni legate alla dialettica processuale.

1.2. Una volta conclusa positivamente la verifica anzidetta circa la legittimità dell'acquisizione del verbale, lo scrutinio deve andare oltre e soffermarsi sulla causa della mancata ripetizione, al fine di escludere che tale evenienza dipenda yuna libera scelta dell'interessato, perché questo confliggerebbe con il disposto dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. - secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - e renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni cartolari acquisite.

Quanto alle motivazioni alla base di detta libera scelta, questa Corte ha precisato che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio (Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017, L R, Rv. 269055; Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014, D'Agostino e altro, Rv. 261265), mentre non può essere esclusa quando la scelta di non presentarsi in dibattimento a rendere testimonianza sia legata solo ai timori generati nel teste dalla stessa condotta delittuosa per cui è processo (Sez. 2 , n. 7290 del 14/12/2018, dep. 2019, Maiale, Rv. 275609).

1.3. Come anticipato, è infine necessario riguardare la prova così acquisita da un altro punto di vista, id est quello dell'attuale giurisprudenza convenzionale e delle condizioni che essa pone per l'utilizzazione anzidetta, nonché della ricaduta che, sulla giurisprudenza interna, l'evoluzione degli insegnamenti sovranazionali ha avuto.

1.3.1. Prima di evocare l'interpretazione attuale, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte edu era inizialmente improntata a grande rigore nel vagliare la violazione dell'art. 6 CEDU in presenza di una condanna fondata su dichiarazioni rese nella fase predibattimentale e non reiterate in dibattimento.

E proprio rispetto all'assetto iniziale della giurisprudenza convenzionale, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250199) avevano statuito il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non potevano - proprio in ossequio ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale.

1.3.2. Tale lettura del dato convenzionale è stata tuttavia superata dalla giurisprudenza successiva della Grande Camera della Corte di Strasburgo (sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania), che si è maggiormente aperta alla possibilità di condannare un soggetto sulla base di dichiarazioni raccolte nella fase predibattimentale.

Secondo il nuovo corso esegetico, la dichiarazione cartolare acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. può costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché resa in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto; detta esegesi, dunque, superando la giurisprudenza precedente sulla cui base era maturato il dictum di Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, ha ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) appaia bilanciato dalle anzidette "adeguate garanzie procedurali".

A questa giurisprudenza si è adeguata questa Corte, che ha sancito il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; tra le altre, Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, 5, Rv. 269397, Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771).

Come puntualizzato da Sez. 2, n. 15492, tra i "bilanciamenti procedurali" utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio possono essere indicati: (a) la "modalità di raccolta" delle dichiarazioni predibattimentali che devono rassicurare circa la genuinità delle informazioni ed escludere rischi di suggestione o eteroinduzione, (b) la compatibilità con i dati di contesto.

2. Tanto premesso, la ricchezza e la complessità della valutazione a farsi rende particolarmente evidente la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso quando ha affrontato il tema.

In ordine alla prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'escussione della persona offesa (dell'altra teste nulla dice), la parte agita una circostanza — quella secondo cui la persona offesa aveva solo un permesso di soggiorno temporaneo — che, in primo luogo, non risulta dalla sentenza impugnata e che la parte non documenta e che, in secondo luogo, è discutibile possa far preconizzare un futuro allontanamento del soggetto.

Peraltro la doglianza è inammissibile anche perché inedita, non essendovene traccia nell'atto di appello.

Ne consegue l'inammissibilità della doglianza anche perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 ; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Quanto alla violazione dell'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen., il ricorso è del tutto generico in quanto si limita ad indicare la massima della — come si è detto superata — sentenza n. 27918 del 2010 delle Sezioni Unite, senza nulla argomentare a corredo della censura.

Peraltro era generico anche il motivo di appello, che constava della trascrizione di uno stralcio di una sentenza di questa Corte, senza alcuna argomentazione specifica a corredo della violazione lamentata.

In ordine alla presenza di dati esterni di conforto a quelli testimoniali acquisiti ex art. 512 cod. proc. pen. quali "adeguate garanzie procedurali", il ricorso è manifestamente infondato laddove tenta di svalutare un ragionamento razionale della Corte territoriale, che ha attribuito valenza alla certificazione medica rilasciata alla persona offesa, attestante lesioni compatibili con il suo racconto, alla ricostruzione della ricognizione fotografica e allo stato di alterazione in cui versava [OSCURATO:PERSONA] in questo caso si aggiunge — l'appello non faceva una questione specifica.

3. Quando, poi, il ricorso accenna alla violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. a proposito delle querela della persona offesa, esso opera un riferimento errato in quanto la norma si riferisce all'imputato.

A voler tacer del fatto che il ricorrente, nel formulare la sua censura, trascura che correttamente la Corte distrettuale ha attribuito rilievo all'attestazione dell'agente di p.g. che ha racconto la querela circa la capacità di esprimersi in italiano della persona offesa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6/4/2022.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 luglio 2021 dalla Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza pronunziata dal Tribunale di Chieti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per tentata violenza privata e lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge. Quali elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., la Corte di appello ha individuato la certificazione medica e la testimonianza di Francano e Pomponio, mentre nulla dei fatti sub iudice è evincibile dalle fonti di prova suddette. Quanto alla documentazione medica, essa non consente di stabilire le modalità di determinazione delle lesioni riscontrate e la loro riconducibilità a comportamenti antigiuridici dell'imputato. La testimonianza Francano, poi, sarebbe inutilizzabile, perché il predetto non ha effettuato la ricognizione fotografica secondo i dettami di cui all'art. 213 cod. proc. pen. Il teste Pomponio — prosegue il ricorso — aveva riferito solo circa lo stato di alterazione in cui versava [OSCURATO:PERSONA]. Conclude il ricorrente affermando che, poiché la persona offesa aveva solo un permesso di soggiorno temporaneo, si sarebbe dovuto celebrare l'incidente probatorio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in particolare degli artt. 13 Cost., 143, comma 4 e 526, comma 1-bis codice di rito. Contesta il ricorrente che la Corte di appello abbia ritenuto che la persona offesa parlasse e comprendesse l'italiano solo perché ciò che era attestato in querela. A seguire il ricorrente riporta la massima della sentenza delle Sezioni Unite n. 27918 del 2010. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono del tutto reiterativi delle questioni sollevate in appello alle quali la Corte distrettuale ha dato corretta risposta con motivazione congrua. 4. Nella sua memoria, la difesa del ricorrente ha svolto altre argomentazioni a sostegno del tema della violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., citando giurisprudenza di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente pone, in parte nel primo ed in parte nel secondo motivo di ricorso, alcune questioni che attengono all'utilizzazione probatoria della querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e delle sommarie informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA]. Anche se l'impugnativa non sviluppa compiutamente i temi relativi all'acquisizione degli atti dichiarativi delle indagini per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, occorre effettuare delle precisazioni sull'attuale quadro giurisprudenziale di riferimento, che smentiranno in radice le, pur disorganiche, osservazioni del ricorrente. Orbene, i temi su cui occorre vagliare l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, da una parte, e la tenuta della sentenza impugnata, dall'altra, sono tre: uno è quello della correttezza della valutazione sulla cui base sono state acquisite le dichiarazioni predibattimentali, l'altro è quello della sussistenza dei presupposti per utilizzarle a fini di prova pur in assenza dell'escussione dibattimentale dei dichiaranti e il terzo riguarda le garanzie che accompagnano detta utilizzazione e che la rendono legittima sulla scorta dell'attuale assetto della giurisprudenza della Corte edu e dei più recenti insegnamenti di questa Corte che a quei principi si è adeguata. 1.1. Quanto al primo aspetto, la riflessione va ulteriormente ripartita: occorre, invero, domandarsi se l'impossibilità di ripetizione sia effettiva e se essa fosse non prevedibile nella fase delle indagini, quali criteri necessari a validare l'utilizzo della disposizione di cui all'art. 512 cod. proc. pen. Quanto al primo aspetto, il Collegio non vi si soffermerà in quanto il ricorso non ne fa questione. La seconda questione — quella dell'imprevedibilità della sopravvenuta impossibilità di escussione nel corso delle indagini — va affrontata effettuando una prognosi postuma. Il giudicante è chiamato a riprodurre idealmente la valutazione prognostica che la parte che chiede l'acquisizione delle dichiarazioni unilateralmente assunte ha effettuato in fase di indagine, verificandone la correttezza, a prescindere dagli accadimenti che abbiano avuto luogo in concreto e tenendo conto delle circostanze di fatto allora note o conoscibili, al fine di stabilire se l'evento che ha reso impossibile la ripetizione si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere. Tale revisione critica dell'operato della parte che ha interesse a far confluire nel processo le dichiarazioni del teste irreperibile serve ad escludere che detta parte, pur essendo pronosticabile, nella fase delle indagini, un'impossibilità sopravvenuta di ripetizione della raccolta della prova nel contraddittorio delle parti, abbia preferito non attivare il sub procedimento dell'incidente probatorio per anticipare detto contraddittorio, preferendo una raccolta unilaterale del narrato del dichiarante, per non esporlo alle inevitabili sollecitazioni legate alla dialettica processuale. 1.2. Una volta conclusa positivamente la verifica anzidetta circa la legittimità dell'acquisizione del verbale, lo scrutinio deve andare oltre e soffermarsi sulla causa della mancata ripetizione, al fine di escludere che tale evenienza dipenda yuna libera scelta dell'interessato, perché questo confliggerebbe con il disposto dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. - secondo cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore - e renderebbe inutilizzabili le dichiarazioni cartolari acquisite. Quanto alle motivazioni alla base di detta libera scelta, questa Corte ha precisato che la volontarietà dell'assenza, che comporta l'operatività del divieto di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen., può essere determinata da una qualsiasi libera scelta e non necessariamente dall'intenzione di sottrarsi al contraddittorio (Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016, dep. 2017, L R, Rv. 269055; Sez. 1, n. 46010 del 23/10/2014, D'Agostino e altro, Rv. 261265), mentre non può essere esclusa quando la scelta di non presentarsi in dibattimento a rendere testimonianza sia legata solo ai timori generati nel teste dalla stessa condotta delittuosa per cui è processo (Sez. 2 , n. 7290 del 14/12/2018, dep. 2019, Maiale, Rv. 275609). 1.3. Come anticipato, è infine necessario riguardare la prova così acquisita da un altro punto di vista, id est quello dell'attuale giurisprudenza convenzionale e delle condizioni che essa pone per l'utilizzazione anzidetta, nonché della ricaduta che, sulla giurisprudenza interna, l'evoluzione degli insegnamenti sovranazionali ha avuto. 1.3.1. Prima di evocare l'interpretazione attuale, giova ricordare che la giurisprudenza della Corte edu era inizialmente improntata a grande rigore nel vagliare la violazione dell'art. 6 CEDU in presenza di una condanna fondata su dichiarazioni rese nella fase predibattimentale e non reiterate in dibattimento. E proprio rispetto all'assetto iniziale della giurisprudenza convenzionale, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 250199) avevano statuito il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non potevano - proprio in ossequio ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale. 1.3.2. Tale lettura del dato convenzionale è stata tuttavia superata dalla giurisprudenza successiva della Grande Camera della Corte di Strasburgo (sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania), che si è maggiormente aperta alla possibilità di condannare un soggetto sulla base di dichiarazioni raccolte nella fase predibattimentale. Secondo il nuovo corso esegetico, la dichiarazione cartolare acquisita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. può costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché resa in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto; detta esegesi, dunque, superando la giurisprudenza precedente sulla cui base era maturato il dictum di Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, ha ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali la condanna fondata su dichiarazioni decisive assunte in via unilaterale, ogni volta che il sacrificio del diritto di difesa (ovvero l'impossibilità di interrogare direttamente il teste fondamentale) appaia bilanciato dalle anzidette "adeguate garanzie procedurali". A questa giurisprudenza si è adeguata questa Corte, che ha sancito il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto (Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, C., Rv. 279148; tra le altre, Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, 5, Rv. 269397, Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771). Come puntualizzato da Sez. 2, n. 15492, tra i "bilanciamenti procedurali" utili per validare la credibilità della testimonianza cartolare acquisita nella fase investigativa in assenza di contraddittorio possono essere indicati: (a) la "modalità di raccolta" delle dichiarazioni predibattimentali che devono rassicurare circa la genuinità delle informazioni ed escludere rischi di suggestione o eteroinduzione, (b) la compatibilità con i dati di contesto. 2. Tanto premesso, la ricchezza e la complessità della valutazione a farsi rende particolarmente evidente la genericità e la manifesta infondatezza del ricorso quando ha affrontato il tema. In ordine alla prevedibilità dell'impossibilità di ripetizione dell'escussione della persona offesa (dell'altra teste nulla dice), la parte agita una circostanza — quella secondo cui la persona offesa aveva solo un permesso di soggiorno temporaneo — che, in primo luogo, non risulta dalla sentenza impugnata e che la parte non documenta e che, in secondo luogo, è discutibile possa far preconizzare un futuro allontanamento del soggetto. Peraltro la doglianza è inammissibile anche perché inedita, non essendovene traccia nell'atto di appello. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza anche perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 ; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Quanto alla violazione dell'art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen., il ricorso è del tutto generico in quanto si limita ad indicare la massima della — come si è detto superata — sentenza n. 27918 del 2010 delle Sezioni Unite, senza nulla argomentare a corredo della censura. Peraltro era generico anche il motivo di appello, che constava della trascrizione di uno stralcio di una sentenza di questa Corte, senza alcuna argomentazione specifica a corredo della violazione lamentata. In ordine alla presenza di dati esterni di conforto a quelli testimoniali acquisiti ex art. 512 cod. proc. pen. quali "adeguate garanzie procedurali", il ricorso è manifestamente infondato laddove tenta di svalutare un ragionamento razionale della Corte territoriale, che ha attribuito valenza alla certificazione medica rilasciata alla persona offesa, attestante lesioni compatibili con il suo racconto, alla ricostruzione della ricognizione fotografica e allo stato di alterazione in cui versava [OSCURATO:PERSONA] in questo caso si aggiunge — l'appello non faceva una questione specifica. 3. Quando, poi, il ricorso accenna alla violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. a proposito delle querela della persona offesa, esso opera un riferimento errato in quanto la norma si riferisce all'imputato. A voler tacer del fatto che il ricorrente, nel formulare la sua censura, trascura che correttamente la Corte distrettuale ha attribuito rilievo all'attestazione dell'agente di p.g. che ha racconto la querela circa la capacità di esprimersi in italiano della persona offesa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/4/2022. I
Sentenza Cassazione n. 19518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris