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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23211/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso /Th [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione avanzato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza dello stesso Tribunale di Verbania era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Torino e che l'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado era stato notificato al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità dell'ordine di esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania il 27/8/2021.

Il ricorrente riferisce che il Tribunale di Sorveglianza di Torino, provvedendo sull'istanza formulata all'esito della notifica dell'ordine di esecuzione, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare; il conseguente ordine di esecuzione era stato notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] nel mese di settembre 2021, mentre non era stato notificato al nuovo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato nel corso del procedimento di sorveglianza.

La nomina del difensore di fiducia aveva determinato la cessazione dell'incarico del difensore d'ufficio, che aveva promosso il procedimento di sorveglianza.

La mancata notifica dell'ordine di esecuzione della detenzione domiciliare al difensore di fiducia ne aveva determinato la nullità ai sensi dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., non essendo stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni; di conseguenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione in corso della detenzione domiciliare.

Il ricorrente ricorda che l'art. 659 cod. proc. pen. impone le medesime modalità di esecuzione previste dall'art. 656 cod. proc. pen. per i provvedimenti del giudice di sorveglianza.

Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con conseguente declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare e con sospensione immediata di tale esecuzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1.

Il ricorrente fa leva sul testo dell'art. 659 cod. proc. pen., che dispone che il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'art. 656, comma 4 (ora, comma 3), cod. proc. pen., "quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato".

Il ricorrente sostiene che, essendo prevista la notificazione del provvedimento del pubblico ministero al difensore del condannato (art. 656, comma 3, cod. proc. pen.), tale notificazione, in forza dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., deve essere eseguita entro trenta giorni a pena di nullità.

Poiché la notificazione del provvedimento del pubblico ministero sarebbe stata effettuata erroneamente a difensore diverso da quello nominato di fiducia nel corso del procedimento di sorveglianza ed essendo decorso il termine di trenta giorni, il provvedimento del pubblico ministero sarebbe nullo e il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della misura alternativa.

2. Si tratta di prospettazione che non può essere accolta sotto due profili.

In primo luogo, appare assai dubbio che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di applicazione nei confronti del condannato libero della misura alternativa della detenzione domiciliare debba essere obbligatoriamente eseguita dal Pubblico Ministero in forza dell'art. 659 cod. proc. pen. e non possa, al contrario, essere direttamente eseguita dal Tribunale di Sorveglianza mediante la notifica al condannato e al suo difensore dell'ordinanza applicativa della misura.

In effetti, in caso di condannato libero (come era in precedenza, il ricorrente), l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza non dispone né la carcerazione, né la scarcerazione del condannato, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi contemplata dall'art. 659, comma 1, cod. proc. pen.

Il motivo per cui la norma prevede esclusivamente le ipotesi di "carcerazione" e "scarcerazione" deve essere rinvenuto nelle esigenze di certezza che sorgono con riferimento all'ingresso o all'uscita di un soggetto dal carcere; certezza che potrebbe non essere garantita dal tenore dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, potrebbe, ad esempio, rigettare le istanze di misure alternative alla detenzione chieste dal condannato in stato di libertà senza fare riferimento alla carcerazione del soggetto.

A ben vedere, l'ipotesi in cui il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna al momento in cui la stessa diviene definitiva, sembra dimostrare che non sempre è necessario un ordine di esecuzione del pubblico ministero: ai sensi dell'ad, 656, comma 10, cod. proc. pen., per "trasformare" la misura cautelare nella misura alternativa della detenzione domiciliare il pubblico ministero si limita a sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza, mentre il condannato "rimane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti", senza alcuna notifica al condannato del provvedimento del pubblico ministero.

3. Risulta, comunque, infondata la prospettazione secondo cui la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero determinerebbe la cessazione della misura alternativa disposta dal Tribunale di Sorveglianza.

In effetti, il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., sostenendo la non esecutività del provvedimento applicativo della misura alternativa: ma la esecutività dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza non dipende dall'emissione dell'ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero.

L'art. 100 Reg. esec. ord. pen. stabilisce che "la detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che lo dispone".

L'aggettivo "esecutivo" non costituisce un riferimento all'esecuzione da parte del pubblico ministero, ma indica una caratteristica dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.

Si noti che l'art. 100 cit. richiama, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 97 che stabilisce, per l'affidamento in prova, che l'ordinanza "è immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione dell'esecuzione di cui al comma 76 dell'art. 666 cod. proc. pen.".

In effetti, in forza del richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen., ai provvedimenti della Magistratura di sorveglianza si applica il disposto dell'art. 666 cod. proc. pen., in forza del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice non disponga altrimenti.

I provvedimenti, quindi, sono immediatamente esecutivi, tranne casi specifici: quello di sospensione dell'esecuzione disposto dallo stesso giudice a seguito della impugnazione del provvedimento (art. 666, comma 7, cod. proc. pen.) o, ad esempio, quello previsto dall'art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen., che prevede l'emissione di un provvedimento adottato senza contraddittorio, salvo opposizione, disponendo che "durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordine è sospesa".

Una traccia ulteriore della immediata esecutività dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza si rinviene nell'art. 656, comma 8, cod. proc. pen., dettato per il caso di ordine di esecuzione sospeso ai sensi del quinto comma in attesa della decisione sulla richiesta di concessione di misure alternative: se il Tribunale dichiara inammissibile o respinge l'istanza, il pubblico ministero deve revocare "immediatamente" il decreto di sospensione dell'esecuzione.4.

In definitiva: la notifica al condannato dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza applicativa della misura alternativa della detenzione domiciliare produce l'effetto di dare inizio all'esecuzione della misura, con le relative conseguenze (responsabilità per evasione in caso di mancato rispetto della misura; computo dell'espiazione della pena a far data dalla notifica).

Il provvedimento con cui il pubblico ministero dà "esecuzione" all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza non incide sulla esecutività dell'ordinanza stessa; la eventuale nullità della notifica del provvedimento del Pubblico Ministero, quindi, non determina il venir meno della esecutività dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza ma, al più, impone allo stesso Pubblico Ministero di rinnovare la notifica stessa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso /Th [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione avanzato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza dello stesso Tribunale di Verbania era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Torino e che l'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado era stato notificato al difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo nullità dell'ordine di esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verbania il 27/8/2021. Il ricorrente riferisce che il Tribunale di Sorveglianza di Torino, provvedendo sull'istanza formulata all'esito della notifica dell'ordine di esecuzione, aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare; il conseguente ordine di esecuzione era stato notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] nel mese di settembre 2021, mentre non era stato notificato al nuovo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato nel corso del procedimento di sorveglianza. La nomina del difensore di fiducia aveva determinato la cessazione dell'incarico del difensore d'ufficio, che aveva promosso il procedimento di sorveglianza. La mancata notifica dell'ordine di esecuzione della detenzione domiciliare al difensore di fiducia ne aveva determinato la nullità ai sensi dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., non essendo stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni; di conseguenza, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione in corso della detenzione domiciliare. Il ricorrente ricorda che l'art. 659 cod. proc. pen. impone le medesime modalità di esecuzione previste dall'art. 656 cod. proc. pen. per i provvedimenti del giudice di sorveglianza. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con conseguente declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare e con sospensione immediata di tale esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1. Il ricorrente fa leva sul testo dell'art. 659 cod. proc. pen., che dispone che il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'art. 656, comma 4 (ora, comma 3), cod. proc. pen., "quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato". Il ricorrente sostiene che, essendo prevista la notificazione del provvedimento del pubblico ministero al difensore del condannato (art. 656, comma 3, cod. proc. pen.), tale notificazione, in forza dell'art. 655, comma 5, cod. proc. pen., deve essere eseguita entro trenta giorni a pena di nullità. Poiché la notificazione del provvedimento del pubblico ministero sarebbe stata effettuata erroneamente a difensore diverso da quello nominato di fiducia nel corso del procedimento di sorveglianza ed essendo decorso il termine di trenta giorni, il provvedimento del pubblico ministero sarebbe nullo e il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della misura alternativa. 2. Si tratta di prospettazione che non può essere accolta sotto due profili. In primo luogo, appare assai dubbio che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di applicazione nei confronti del condannato libero della misura alternativa della detenzione domiciliare debba essere obbligatoriamente eseguita dal Pubblico Ministero in forza dell'art. 659 cod. proc. pen. e non possa, al contrario, essere direttamente eseguita dal Tribunale di Sorveglianza mediante la notifica al condannato e al suo difensore dell'ordinanza applicativa della misura. In effetti, in caso di condannato libero (come era in precedenza, il ricorrente), l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza non dispone né la carcerazione, né la scarcerazione del condannato, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi contemplata dall'art. 659, comma 1, cod. proc. pen. Il motivo per cui la norma prevede esclusivamente le ipotesi di "carcerazione" e "scarcerazione" deve essere rinvenuto nelle esigenze di certezza che sorgono con riferimento all'ingresso o all'uscita di un soggetto dal carcere; certezza che potrebbe non essere garantita dal tenore dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che, potrebbe, ad esempio, rigettare le istanze di misure alternative alla detenzione chieste dal condannato in stato di libertà senza fare riferimento alla carcerazione del soggetto. A ben vedere, l'ipotesi in cui il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna al momento in cui la stessa diviene definitiva, sembra dimostrare che non sempre è necessario un ordine di esecuzione del pubblico ministero: ai sensi dell'ad, 656, comma 10, cod. proc. pen., per "trasformare" la misura cautelare nella misura alternativa della detenzione domiciliare il pubblico ministero si limita a sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza, mentre il condannato "rimane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti", senza alcuna notifica al condannato del provvedimento del pubblico ministero. 3. Risulta, comunque, infondata la prospettazione secondo cui la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero determinerebbe la cessazione della misura alternativa disposta dal Tribunale di Sorveglianza. In effetti, il ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., sostenendo la non esecutività del provvedimento applicativo della misura alternativa: ma la esecutività dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza non dipende dall'emissione dell'ordine di esecuzione da parte del Pubblico Ministero. L'art. 100 Reg. esec. ord. pen. stabilisce che "la detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che lo dispone". L'aggettivo "esecutivo" non costituisce un riferimento all'esecuzione da parte del pubblico ministero, ma indica una caratteristica dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Si noti che l'art. 100 cit. richiama, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 97 che stabilisce, per l'affidamento in prova, che l'ordinanza "è immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione dell'esecuzione di cui al comma 76 dell'art. 666 cod. proc. pen.". In effetti, in forza del richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen., ai provvedimenti della Magistratura di sorveglianza si applica il disposto dell'art. 666 cod. proc. pen., in forza del quale il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice non disponga altrimenti. I provvedimenti, quindi, sono immediatamente esecutivi, tranne casi specifici: quello di sospensione dell'esecuzione disposto dallo stesso giudice a seguito della impugnazione del provvedimento (art. 666, comma 7, cod. proc. pen.) o, ad esempio, quello previsto dall'art. 678, comma 1 ter, cod. proc. pen., che prevede l'emissione di un provvedimento adottato senza contraddittorio, salvo opposizione, disponendo che "durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordine è sospesa". Una traccia ulteriore della immediata esecutività dei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza si rinviene nell'art. 656, comma 8, cod. proc. pen., dettato per il caso di ordine di esecuzione sospeso ai sensi del quinto comma in attesa della decisione sulla richiesta di concessione di misure alternative: se il Tribunale dichiara inammissibile o respinge l'istanza, il pubblico ministero deve revocare "immediatamente" il decreto di sospensione dell'esecuzione.4. In definitiva: la notifica al condannato dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza applicativa della misura alternativa della detenzione domiciliare produce l'effetto di dare inizio all'esecuzione della misura, con le relative conseguenze (responsabilità per evasione in caso di mancato rispetto della misura; computo dell'espiazione della pena a far data dalla notifica). Il provvedimento con cui il pubblico ministero dà "esecuzione" all'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza non incide sulla esecutività dell'ordinanza stessa; la eventuale nullità della notifica del provvedimento del Pubblico Ministero, quindi, non determina il venir meno della esecutività dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza ma, al più, impone allo stesso Pubblico Ministero di rinnovare la notifica stessa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle