Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:487
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 11 settembre 2008 – Commissione / Irlanda
(causa C‑316/06)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 91/271/CEE – Inquinamento e immissioni nocive – Trattamento delle acque reflue urbane»
1.
Ricorso per inadempimento – [OSCURATO:PERSONA] della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso (Art. 226 CE) (v. punto
16)
2.
Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Diffida – Delimitazione dell’oggetto della lite – Parere motivato
– Esposizione particolareggiata degli addebiti (Art. 226 CE) (v. punti 17-18)
3.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 20)
4.
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno
– Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punti 30-31)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione dell’art. 4, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) – [OSCURATO:PERSONA] consistente nel non aver provveduto
affinché le acque urbane reflue di diversi agglomerati siano sottoposte ad un trattamento secondario o a un trattamento equivalente
prima che esse penetrino nei sistemi di raccolta (agglomerati di Bray, Howth, Letterkenny, Shanganagh, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).
Dispositivo
1)
Non avendo assicurato, da un lato, che le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati denominati IE22, Bray, IE31, Howth,
IE34, Letterkenny, IE40, Shanaganagh, IE41, [OSCURATO:PERSONA], e IE45, [OSCURATO:PERSONA], che confluiscono in reti fognarie, fossero
sottoposte, prima dello smaltimento, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente entro il 31 dicembre 2000
e, dall’altro, non avendo provveduto a che gli scarichi delle dette acque soddisfacessero, entro la scadenza summenzionata,
i requisiti di cui all’allegato I.B della direttiva del Consiglio 30 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 4, nn. 1 e 3, della suddetta
direttiva.
2)
L’Irlanda è condannata alle spese.