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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 44875/2022

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a seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza di questa Corte in data 01/03/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con sentenza n. 36775/2022 pronunciata all'udienza del 1° marzo 2022, questa stessa sezione della Corte di cassazione, decidendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 38271/2021 R.G., ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata; che la sentenza di cui sopra quale depositata il 18 maggio 2022 esattamente, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., contiene nel dispositivo il rinvio al Tribunale di Ancona, che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata, mentre nel dispositivo contenuto nel ruolo camerale, per mero errore materiale, è indicato il rinvio al Tribunale di Perugia; che a tale errore può ora rimediarsi, d'ufficio e senza formalità, per il tramite del procedimento di correzione di cui all'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M.

Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di camera di consiglio del 01.03.2022 relativamente al procedimento n.

R.G. 38271/21 nel senso che in luogo di «Tribunale di Perugia» si legga «Tribunale di Ancona».

Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] definito con sentenza di questa Corte in data 01/03/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con sentenza n. 36775/2022 pronunciata all'udienza del 1° marzo 2022, questa stessa sezione della Corte di cassazione, decidendo il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 38271/2021 R.G., ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata; che la sentenza di cui sopra quale depositata il 18 maggio 2022 esattamente, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., contiene nel dispositivo il rinvio al Tribunale di Ancona, che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata, mentre nel dispositivo contenuto nel ruolo camerale, per mero errore materiale, è indicato il rinvio al Tribunale di Perugia; che a tale errore può ora rimediarsi, d'ufficio e senza formalità, per il tramite del procedimento di correzione di cui all'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; P.Q.M. Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo del ruolo di camera di consiglio del 01.03.2022 relativamente al procedimento n. R.G. 38271/21 nel senso che in luogo di «Tribunale di Perugia» si legga «Tribunale di Ancona». Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 44875/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris