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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23895/2026

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della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui il 6.2.2025 la Corte d’appello di Bari, in sede di giudizio dirinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 6.5.2022 dicondanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt.617-bis, 707 cod. pen.;Premesso che la precedente sentenza di secondo grado era stata annullata conrinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, il cui rigetto erastato motivato con un errore di calcolo relativo alla violazione dell’ultimo commadell’art. 164 cod. pen.;Rilevato che nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha ritenuto, nel merito, chel’imputato non fosse comunque meritevole del beneficio, perché già gravato dauna precedente condanna per un reato contro il patrimonio e perché, sorpreso incompagnia di un pluripregiudicato, non aveva nemmeno assunto una condottacollaborativa;Considerato che il ricorso lamenta che i giudici di secondo grado non abbianovalutato che la precedente condanna riguardava un furto commesso quattro anniprima, offensivo di un bene giuridico diverso, e che la motivazione siacontraddittoria con l’irrogazione di una pena coincidente con il mimino edittale;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia genericamente versato in fatto e che, invece, ladecisione di rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena siacongruamente motivata, qui dovendosi solo osservare che nessun vizio dicontraddittorietà è ravvisabile nei termini prospettati dal ricorso in quanto ildiniego della sospensione non si è fondato sulla gravità del fatto, ma sullapersonalità dell’imputato;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la sentenza abbia opportunamente preso inconsiderazione gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., limitandosi, nelvalutare la concedibilità del beneficio, ad indicare quelli ritenuti prevalenti insenso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv.279206 - 02);[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui il 6.2.2025 la Corte d’appello di Bari, in sede di giudizio dirinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari in data 6.5.2022 dicondanna alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt.617-bis, 707 cod. pen.;Premesso che la precedente sentenza di secondo grado era stata annullata conrinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena, il cui rigetto erastato motivato con un errore di calcolo relativo alla violazione dell’ultimo commadell’art. 164 cod. pen.;Rilevato che nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha ritenuto, nel merito, chel’imputato non fosse comunque meritevole del beneficio, perché già gravato dauna precedente condanna per un reato contro il patrimonio e perché, sorpreso incompagnia di un pluripregiudicato, non aveva nemmeno assunto una condottacollaborativa;Considerato che il ricorso lamenta che i giudici di secondo grado non abbianovalutato che la precedente condanna riguardava un furto commesso quattro anniprima, offensivo di un bene giuridico diverso, e che la motivazione siacontraddittoria con l’irrogazione di una pena coincidente con il mimino edittale;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso sia genericamente versato in fatto e che, invece, ladecisione di rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena siacongruamente motivata, qui dovendosi solo osservare che nessun vizio dicontraddittorietà è ravvisabile nei termini prospettati dal ricorso in quanto ildiniego della sospensione non si è fondato sulla gravità del fatto, ma sullapersonalità dell’imputato;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la sentenza abbia opportunamente preso inconsiderazione gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., limitandosi, nelvalutare la concedibilità del beneficio, ad indicare quelli ritenuti prevalenti insenso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020, Filipache, Rv.279206 - 02);[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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