CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 34401/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Johnny, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) KRASNIQI Dorentina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Kosovo) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza emessa in data 05/07/2023 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per QRASNIQI), che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Tivoli, in data 10/11/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Johnny e KRASNIQI Dorentina, in relazione al reato loro ascritto di illecita detenzione di cocaina. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori. 2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 2.1.1. Violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si lamenta la mancata considerazione delle lacune investigative (vi era stato un mero riferimento ad appunti manoscritti, senza indicarne natura e contenuto), non essendo sufficiente, per l'affermazione di responsabilità, la suddivisione in dosi e la presenza di materiale per il confezionamento. Si censura altresì la valorizzazione, ai fini predetti, del tentativo di occultamento del materiale da parte della coimputata e il tentativo di fuga del ricorrente. 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73. Si censura la motivazione adottata dalla Corte, che non si è soffermata sulle modalità della condotta, ma sui precedenti penali del ricorrente e su comportamenti antecedenti e successivi alla condotta contestata. Si richiama altresì il modesto dato quantitativo, e un precedente giurisprudenziale della Sesta Sezione. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la valorizzazione della fuga del [OSCURATO:PERSONA], senza considerarne le motivazioni. 2.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 2.2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73. Si censura la motivazione della sentenza, che non aveva preso nella doverosa considerazione i parametri normativi di riferimento, e che si era limitata a prendere in considerazione un dato astratto e non significativo, e a valorizzare aspetti relativi alla personalità del ricorrente, ignorando quelli normativamente fissati. 3. Ricorre per cassazione la KRASNIQI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte nel secondo ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con motivi nuovi depositati in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata dinanzi alla Settima Sezione della Suprema Corte, la difesa della KRASNIQI chiedeva il riconoscimento della continuazione con i reati di detenzione di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale - anch'essi posti in essere in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] - per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna da parte della Corte d'Appello di Roma in data 19/01/2023, irrev. il 02/11/2023. Alla predetta udienza del 23/02/2024, il Collegio, constatato il mancato spoglio del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], disponeva la trasmissione degli atti alla Terza Sezione Penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Prendendo le mosse dalle censure formulate in ordine all'affermazione di responsabilità per il concorso nella illecita detenzione di cocaina, formulate dalla sola difesa del [OSCURATO:PERSONA], è opportuno anzitutto richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi, da un lato, in una marcata censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale - valutazioni pienamente in linea con quelle formulate dal primo giudice, ciò che impone una valutazione congiunta delle sentenze di merito secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - sulla valenza probatoria delle risultanze acquisite, e - d'altro lato - nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, in questa sede, è peraltro evidentemente precluso. D'altra parte, i giudici di merito (pag. 2 della sentenza impugnata, pag. 4 di quella di primo grado) hanno concordemente valorizzato il rinvenimento, nell'abitazione occupata dai ricorrenti, di cocaina già suddivisa in 50 involucri del peso di gr. 0,4 circa ciascuno, nonché di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione, un'agenda con appunti manoscritti: il tutto contenuto in una busta che la KRASNIQI aveva vanamente tentato di occultare dietro il mobile della cucina (il tentativo non era peraltro sfuggito agli operanti, che nel corso di un servizio antidroga si erano recati nell'appartamento in cui il [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in regime di detenzione domiciliare: cfr. pag. 4, cit.).La valorizzazione di tale compendio probatorio resiste alle censure difensive, secondo cui le modalità di confezionamento e la presenza di bilancini dovevano ritenersi circostanze compatibili con una detenzione a fini di uso personale: trattasi, all'evidenza, di censura di merito, che tra l'altro non si confronta con la singolarità, rispetto all'id quod plerumque accidit, di una previa suddivisione dello stupefacente acquistato, a fini di uso personale, in alcune decine di dosi già confezionate, e che non chiarisce la funzione dei bilancini presenti nella busta (funzione ben comprensibile nell'ipotesi di confezionamento della droga finalizzato alla vendita, ma non in quella di acquisto dello stupefacente presso terzi). Altrettanto è a dirsi per l'agenda con gli appunti manoscritti, tutt'altro che illogicamente valorizzata dai giudici di merito anche in assenza di analisi dell'oggetto delle annotazioni, dal momento che anche l'agenda si trovava nella busta che la KRASNIQI aveva tentato di occultare: operazione evidentemente priva di senso, se le annotazioni fossero state del tutto avulse da attività illecite. A tale ultimo proposito, comunque, non può non rilevarsi che gli imputati, evidentemente a conoscenza del contenuto delle annotazioni, avrebbero avuto ampia possibilità di far emergere tale prospettata irrilevanza dell'agenda rispetto alle accuse a loro carico, eventualmente subordinando alla relativa produzione documentale la propria richiesta di rito abbreviato (cfr. sul punto Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01, secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. 'vicinanza della prova', può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva»). 3. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza occorre pervenire in relazione alle doglianze - comuni ai due ricorrenti, e qui trattate congiuntamente - concernenti il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Anche in questo caso, i giudici di merito sono stati concordi nel valorizzare, in senso ostativo all'accoglimento dei motivi di appello, il grado "particolarmente elevato" di purezza della sostanza (compreso tra 1'84% e il 92,6%), nonché "le particolari modalità dell'azione, posta in essere durante l'esecuzione di detenzione domiciliare e, quindi, in circostanze tali da ritenere certo che i due abbiano attuali collegamenti con ambienti criminali legati al circuito di narcotraffico. Si tratta di circostanze sintomatiche della capacità degli autori del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente, delle loro capacità di azione e delle loro relazioni con il mercato di riferimento, all'evidenza non recise dalla restrizione domiciliare del [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado. In senso analogo, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, nella parte in cui si dà atto di un dato quantitativo "di per sé non lievissimo", e si evidenzia la necessità di inserirlo nelle complessive modalità dell'azione criminosa, connotata da allarmanti indicatori (individuati soprattutto nel regime di detenzione domiciliare cui era ristretto il [OSCURATO:PERSONA], e nella elevata percentuale di purezza della sostanza). I difensori hanno vivacemente contestato la mancata riqualificazione ai sensi del comma 5, insistendo sulla illegittima valorizzazione, a tal fine, della personalità e dei precedenti a carico del [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta peraltro di censura priva di fondamento, in quanto quel che rileva - al di là di una qualche superflua enfatizzazione della negativa personalità del ricorrente, contenuta nella sentenza di secondo grado - è che i giudici di merito hanno concordemente valorizzato il regime di detenzione domiciliare in cui era ristretto il [OSCURATO:PERSONA] per sostenere che, da tale regime e dall'assoluta assenza di effetti dissuasivi ad esso riconducibili - oltre che dall'elevato grado di purezza della cocaina sequestrata - doveva evincersi il certo, perdurante inserimento degli imputati in significativi ambienti dediti al narcotraffico, ritenuto ostativo al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. In definitiva, si è in presenza di una valutazione per intero riconducibile al tema "modalità e circostanze dell'azione" di cui al comma 5 dell'art. 73, che non appare connotata da profili di illogicità manifesta o contraddittorietà. È anzi opportuno qui porre in evidenza che la legittimità dell'esclusione del fatto lieve, in ipotesi in cui l'attività illecita era stata svolta da persona ristretta agli arresti domiciliari, ha trovato pieno riscontro in alcune recenti decisioni. Viene in rilievo, in particolare, Sez. 4, n. 37049 del 31/03/2023, Agnello, che appare opportuno riportare qui nella parte di interesse, per la piena applicabilità delle considerazioni svolte anche alla fattispecie odierna: «g 2. Oltre al dato ponderale ed alla percentuale di principio attivo, la sentenza evidenzia come la detenzione illecita sia avvenuta nella contestualità dello stato restrittivo. Il riferimento, sebbene succinto, lascia chiaramente intendere che il ricorrente avesse estrema facilità di addivenire all'approvvigionamento dello stupefacente anche agli arresti domiciliari e che, quindi, avesse familiarità con ambienti criminali inseriti nel circuito criminale del commercio degli stupefacenti, aspetti suscettibili di denotare una professionalità incompatibile con fatti connotati da minimo disvalore. Le argomentazioni poste a fondamento del decisum fanno buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, l'art. 73, comma quinto, del D.P.R. n. 309/90 introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di minima offensività, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione). Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia a Sezioni Unite ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 51063 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Murolo, Rv. 274076 - 01), la quale, oltre ad avere affermato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, ha anche ribadito, confermando il precedente arresto delle Sezioni Unite Primavera (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216668 - 01) che, qualora uno degli elementi valutati assuma in concreto valore negativo assorbente, non può essere compensato da altri fattori di segno eventualmente opposto». In senso sostanzialmente conforme, cfr. anche Sez. 4, n. 25896 del 28/05/2024, Morgana; SEZ 7, Ord. N. 8833 DEL 18/02/2022, Petillo. 4. Con riferimento alla residua censura proposta dal [OSCURATO:PERSONA], si è anche in questo caso in presenza di una concorde valutazione dei giudici di merito, imperniata sull'assoluta assenza di elementi positivamente valutabili: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, che ha ritenuto irrilevanti, a tal fine, la giovane età e lo svolgimento di attività lavorativa, nonché pag. 8 della sentenza di primo grado, che ha aggiunto l'impossibilità di accogliere la richiesta difensiva soprattutto alla luce della condotta post factum. Il riferimento è evidentemente alla fuga del (\ [OSCURATO:PERSONA] durante le operazioni di perquisizione e sequestro, e alla conseguente latitanza protrattasi per circa tre mesi (pag. 3 della sentenza impugnata, su cui cfr. anche quanto osservato in ordine ai plurimi precedenti a carico). Si tratta di valutazioni del tutto prive di criticità denunciabili in questa sede. Non si vede, d'altra parte, come tale allarmante condotta tenuta dall'odierno ricorrente possa apprezzarsi in senso positivo, tanto da assurgere addirittura ad elemento idoneo alla concessione delle attenuanti generiche, sol perché - come sottolineato a pag. 9 del ricorso - il repentino allontanamento era stato motivato dal timore del [OSCURATO:PERSONA] di perdere i benefici correlati alla misura alternativa alla detenzione. 5. Si è già accennato al fatto che la KRASNIQI ha formulato, con motivi aggiunti depositati in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una richiesta di applicazione della continuazione con i reati già giudicati in via definitiva con la sentenza in data 19/01/2023 (irrev. il 02/11/2023) dalla Corte di Appello di Roma (si tratta della decisione che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato la KRASNIQI sia in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 6, 110, 112 comma 1 n. 1, cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990 perché, in data 18/06/2020, in concorso con altri soggetti tra cui [OSCURATO:PERSONA] Johnny, deteneva ai fini di spaccio un involucro contenente 194 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina; sia in relazione al concorso con il [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di resistenza pluriaggravata in danno degli agenti intervenuti in sede di perquisizione). Al riguardo, deve osservarsi che l'istanza della ricorrente, pur connotata da significativi aspetti di omogeneità tra le condotte a lei ascritte nell'odierno procedimento e quelle ormai irrevocabilmente giudicate, non può essere in questa sede presa in considerazione, dovendo darsi seguito all'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è improponibile davanti alla Corte di cassazione la richiesta di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procede, ancora sub judice, e altro reato, per il quale sia intervenuta condanna definitiva successivamente alla pronuncia della sentenza gravata di ricorso, potendo in tal caso la continuazione essere applicata in sede esecutiva» (Sez. 6, n. 54638 del 20/09/2018, Rodriguez, Rv. 274708 - 01). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità degli odierni ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric