CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giàLaboratorio [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C.), in persona del legale rappresentante pro-tempore - [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in Serre (SA) alla [OSCURATO:PERSONA] nn. 61-63, ed aifini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Salerno alla PiazzaXXIV Maggio n. 21 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF: PSC RSR65R18 H703V) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calceal ricorso e che dichiara di voler ricevere avvisi, notificazioni ecomunicazioni da parte della Cancelleria al numero fax n. 0892966035 e/oal seguente indirizzo PEC: avv.rosariopesca @ pec.giuffre.it.RicorrentecontroAzienda [OSCURATO:PERSONA], C.F. e P.I. 04701800650, in personadel Direttore Generale e legale rapp.te p.t., Ing. [OSCURATO:PERSONA], dom.toper la carica in Salerno alla via Nizza n.146, rapp.ta e difesa dall’ avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 70B52 H703A) con la quale elettivamentedomicilia presso l’indirizzo PEC: avv.vuolo @ pec.aslsalerno.it, giustaNumero registro generale 13271/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 16232/2026Data pubblicazione 25/05/2026procura speciale alle liti allegata al controricorso. Ai fini delle relativecomunicazioni, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] indica che le stesse potranno essere effettuateal seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.vuolo @pec.aslsalerno.it.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 1152 depositata il23 dicembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. otteneva dal Tribunale diSalerno ingiunzione di pagamento contro l’Asl per euro 5.298,19 perprestazioni erogate da ottobre a dicembre 2007 e l’Asl lo opponevaeccependo solo il superamento del tetto di spesa (oltre ad altre questionidi pregiudiziali di rito, che qui non interessano).Il Tribunale di Salerno, dopo aver trattenuto la causa a decisione, la rimisesul ruolo con ordinanza del 5 ottobre 2016, invitando le parti a “conferiresul contratto” tra PA e impresa, a seguito di Cass. sez. un. n° 473/2015.All’esito, dopo che le parti avevano “interloquito” sul punto, il Tribunale,trattenuta nuovamente la causa a decisione, con sentenza n° 4344 del 12dicembre 2018, rigettava l’opposizione proposta dall’Asl – sul rilievo chequest’ultima non avesse provato, come era suo onere, il tetto di spesafissato alla struttura – senza decidere la questione dell’esistenza delcontratto.2.- La Corte d’appello di Salerno, adita dalla soccombente Asl, consentenza n° 299 del 1° marzo 2023 – premesso che i litiganti nonavevano mai sollevato la questione dell’esistenza di un contratto scritto eche essa non era stata nemmeno disaminata dal primo giudice –accoglieva i due motivi di appello dell’Asl, revocando il decreto monitorio,Numero registro generale 13271/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 16232/2026Data pubblicazione 25/05/2026sul rilievo della mancanza di prova di un contratto scritto tra PA ederogatore privato.3.- Avverso questa sentenza il Laboratorio proponeva domanda direvocazione ex art. 395 n° 4 e 5 cod. proc. civ., assumendo che,contrariamente a quanto scritto nella sentenza n° 299/2023, dalla stessasentenza del Tribunale emergeva che la questione dell’esistenza delcontratto tra PA e struttura era stata dibattuta in primo grado.La domanda ex art 395 n° 4 cod. proc. civ. veniva respinta dalla Corteterritoriale con la sentenza menzionata in intestazione (e qui gravata), sulrilievo che non vi fosse alcun errore evidente e che la decisione revocandaavesse espressamente preso in esame e deciso la questione del contratto,pervenendo alla conclusione che il Laboratorio non l’avesse dimostrato.La domanda di revocazione fondata sul n° 5 dell’art. 395 era del paridisattesa.4.- Contro tale sentenza ricorre ora per cassazione il Laboratorio,affidando il gravame a due motivi.Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, concludendo per la reiezionedell’impugnazione.Non sono state depositate memorie.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art 360 n° 3 e 4 cod. proc.civ., il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 132, 395 n° 4 cod.proc. civ., dolendosi della erronea percezione, da parte della Corted’appello, dell’oggetto della domanda di revocazione e della conseguenteviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,fornendo una nuova e diversa motivazione della sentenza revocanda.Col secondo mezzo, ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ., deduce nullità dellasentenza per violazione dell’art. 395 n° 4 cod. proc. civ.Numero registro generale 13271/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 16232/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con i due mezzi il ricorrente deduce, in sostanza, che la Corte avrebbefrainteso la domanda di revocazione ex art. 395 cod. proc. civ.Infatti, l’errore denunciato con tale azione riguardava l’affermazione, fattadalla Corte d’appello nella sentenza revocanda n° 299/2013, secondo laquale le parti non avevano mai trattato la questione dell’esistenza delcontratto, mentre emergeva dagli stessi atti processuali e dall’ordinanza 5ottobre 2016 (con cui il Tribunale di Salerno aveva rimesso sul ruolo lacausa onde sollecitare il contraddittorio delle parti sul punto) che laquestione dell’esistenza dell’accordo era stata discussa.Si trattava, dunque, di un errore sulla percezione degli atti di causa.Per contro la Corte d’appello, con la sentenza n° 1152/2024 di decisionedella revocazione (e qui gravata), pur dando atto che – contrariamente aquanto asserito nella sentenza revocanda n° 299/2013 – i litigantiavevano “interloquito”, non aveva tratto le dovute conseguenze da talepreliminare errore, ma, anzi, aveva aggiunto (ai paragrafi 5.3 e 5.4) unanuova e diversa motivazione a quella della sentenza revocanda.6.- I due motivi, esaminabili congiuntamente in ragione dei medesimi temiche pongono, sono manifestamente infondati.La Corte di merito con la sentenza n° 1152/2024 ha ben chiarito che laquestione dell’esistenza di un contratto scritto tra PA ed impresa era stataesaminata dalla stessa Corte con la sentenza revocanda n° 299/2023 eche essa era stata risolta a sfavore dell’impresa privata sulla scorta dellavalutazione dei documenti e degli atti di causa, dai quali era emerso, daun lato, che effettivamente le parti avevano “interloquito” sulla questionedel contratto e, dall’altro, che l’impresa non aveva prodotto tale accordo.Dunque, non sussiste né il vizio di mancata rispondenza tra il chiesto ed ilpronunciato, né il vizio di motivazione apparente.Per ciò che concerne, poi, la questione dell’eventuale violazione delgiudicato interno da parte della Corte d’appello (per non aver ritenutocome intangibile la questione, dibattuta tra le parti e rimasta indecisa dalNumero registro generale 13271/2025Numero sezionale 2252/2026Numero di raccolta generale 16232/2026Data pubblicazione 25/05/2026Tribunale, della sussistenza di un contratto scritto), essa non è veicolabilemediante una domanda di revocazione, dovendo invece essere formulatamediante ricorso per cassazione avverso la sentenza n° 299/2023,trattandosi di errore di diritto e non di fatto (Cass., sez. III, 20 giugno2017, n° 15346).7.- Alla soccombenza del Laboratorio ricorrente segue la sua condannaalla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, per la cuiliquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014 ed al valore della lite(euro 2,5 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere allaresistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti. Dà atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, deldecreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilraddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.Così deciso in Roma il 21 maggio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteLuigi Abete