CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Catania.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania, in sede diriesame cautelare, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnatalimitatamente al capo 7) e, per il resto, ha confermato il provvedimento del G.I.P.dello stesso Tribunale che aveva disposto la misura della custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 73e 74 d.P.R. 309/90 a lui ascritti nell’imputazione provvisoria.2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (insintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)violazione di legge e vizio di motivazione, secondo i seguenti profili.Deduce che il Tribunale si è limitato ad indicare una serie di circostanze da cuiha desunto apoditticamente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, pur inassenza dei requisiti minimi previsti dalla legge. Le intercettazioni acquisite siprestano a diverse interpretazioni e il giudicante non ha tenuto conto dei rilievidifensivi, disattendendoli in maniera acritica. Il Tribunale si è limitato a riportarequanto già rassegnato dal GIP senza argomentare alcunché in ordine al fatto chel’indagato aveva avuto contatti soltanto con il Buzzone, per cui non poteva ritenersiprovato il suo ruolo di “pusher” né l’affectio societatis di appartenenza al gruppoovvero il suo contributo al sodalizio. L’indagato, al contrario, appare al di fuori diqualsivoglia affare e non risulta aver fornito alcun contributo attivo o consapevolenei confronti dell’organizzazione criminosa, non potendo bastare al riguardo lacessione di singole dosi di sostanza stupefacente. Gli indizi emersi non sono gravie si prestano a diverse interpretazioni. L’indagato ha spiegato di essere il figliocciodi cresima del Buzzone, per cui i rapporti con il medesimo non sononecessariamente riconducibili alla consorteria incriminata.Rileva anche l’insussistenza di esigenze cautelari, non potendo al riguardobastare la circostanza che l’indagato sia contestualmente indagato in altroprocedimento penale per il quale è stata emessa un’altra ordinanza di custodiacautelare. La motivazione appare carente anche in ordine alla ritenuta presunzionedi idoneità della massima custodia cautelare applicata, che non è assoluta. Sitratta, comunque, di fatti risalenti al 2023, per cui non sussiste neanche il requisitodella attualità del pericolo di reiterazione, a fronte di un soggetto incensurato. Nonsi è tenuto conto del “tempo silente” dall’ottobre 2023 ad oggi.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. La difesa ha depositato memoria scritta con cui insiste per l’accoglimentodei motivi dedotti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e viziodi motivazione, risultano in larga misura generiche e, soprattutto, aspecifiche,perché non si misurano con il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale,limitandosi a riproporre, in chiave assertiva, una lettura alternativa del compendioindiziario e una diversa valutazione della prognosi cautelare.L’ordinanza impugnata, invece, ha dato conto in modo analitico sia del quadroindiziario relativo alla partecipazione dell’indagato all’associazione di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 (anche nella forma armata) e ai reati-fine, sia delle ragioniposte a fondamento delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della custodia incarcere, affrontando espressamente anche le specifiche obiezioni difensive (ivicomprese quelle incentrate sul rapporto personale con il promotore e sullariconducibilità all’indagato del nominativo “Tano”).Ne deriva che il ricorso, nel non correlare puntualmente le doglianze alleargomentazioni della decisione impugnata, incorre nel vizio di aspecificità rilevanteai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non potendol’impugnazione ignorare le esplicitazioni del provvedimento censurato e sostituirvimere contrapposizioni valutative (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv.286468 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5,n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 19951 del15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01).3. In particolare, le doglianze sui gravi indizi di colpevolezza sonoinammissibili perché, dietro la veste del vizio motivazionale, sollecitano una nonconsentita rivalutazione del merito cautelare.Il Tribunale ha ricostruito, sia pur nei limiti propri del giudizio ex art. 309 cod.proc. pen., il contesto associativo operante nel territorio di Vittoria, il modusoperandi, i ruoli dei sodali e, per quanto qui rileva, la posizione dell’indagato,indicato quale “pusher” addetto alle consegne e stabilmente inserito nel circuito direndicontazione e contabilità degli incassi, con significativi riscontri tratti daintercettazioni, videoriprese e riscontri esterni. La motivazione dà conto, inoltre,di episodi sintomatici della partecipazione al sodalizio armato, comel’accompagnamento del promotore ad incontri “a rischio” con altri gruppi criminali,nel cui contesto l’ordinanza valorizza conversazioni e riscontri video circa ladisponibilità di armi nel gruppo e la consapevolezza degli interlocutori.4. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si limita a sostenere che leintercettazioni sarebbero “equivoche” e suscettibili di interpretazioni alternative,che i contatti sarebbero spiegabili dal rapporto personale (padrino di cresima) eche la mera cessione di singole dosi non basterebbe a dimostrare l’affectiosocietatis.Tuttavia, tali rilievi restano sul piano della prospettazione alternativa e nonindividuano specifiche fratture logiche, aporie manifeste o travisamenti decisivi nelragionamento del Tribunale; né indicano elementi decisivi omessi o valutati inmodo meramente apparente, in grado di incidere sulla tenuta complessiva dellamotivazione.La censura, dunque, mira sostanzialmente a sostituire alla valutazione delgiudice del riesame una diversa lettura del medesimo materiale, operazionepreclusa in sede di legittimità, ove il controllo della Corte è circoscritto alla verificadella coerenza logica e della correttezza giuridica della motivazione nei limitidell’art. 606 cod. proc. pen.5. Parimenti inammissibili sono le doglianze in tema di esigenze cautelari,L’ordinanza impugnata ha espressamente richiamato l’operatività, in presenzadella contestazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, della duplice presunzione dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia quanto alla sussistenza delleesigenze cautelari, sia quanto all’idoneità della custodia in carcere, evidenziandoche tale presunzione non risulta superata nel caso concreto.Al riguardo, il Tribunale ha valorizzato la gravità del contesto (organizzazionearmata radicata sul territorio, contiguità del promotore con ambienti criminaliorganizzati), il ruolo non marginale dell’indagato, anche in ragione del legamepersonale con il promotore e della partecipazione a momenti operativi del gruppo,nonché la prosecuzione dell’attività illecita fino all’esecuzione della misura; sulpunto l’ordinanza richiama il dato, di immediata rilevanza cautelare, del sequestrooperato in occasione della notifica e perquisizione domiciliare del 25 novembre2025 (grammi 47,38 di cocaina, bilancino di precisione, macchina per sottovuotoe materiale per il confezionamento), ritenuto indicativo della persistenteoperatività e, dunque, della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione.È, quindi, priva di specificità la doglianza che invoca un “tempo silente”dall’ottobre 2023, poiché essa non si confronta con il decisivo argomentovalorizzato dal Tribunale circa la protrazione della condotta e i riscontri acquisitiproprio al momento dell’esecuzione della misura nel novembre 2025, né spiega inche modo tale dato sarebbe stato illogicamente apprezzato o giuridicamentefrainteso. Ugualmente aspecifico è il richiamo all’incensuratezza, espressamenteconsiderata non dirimente dal provvedimento impugnato alla luce degli elementicontrari sopra richiamati.6. Quanto, infine, alla richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari,anche con braccialetto elettronico), l’ordinanza ha fornito una motivazione nonapparente, evidenziando l’inadeguatezza della misura domiciliare per laprevenzione del rischio di reiterazione, anche in ragione della tipologia delittuosae della possibilità di mantenere contatti e operatività dal domicilio; ed ha ricordatoche il controllo elettronico è strumento idoneo principalmente a scongiurare lafuga, non già a neutralizzare ex se il pericolo di reiterazione o la protrazione deicollegamenti associativi, come lo stesso riscontro del materiale sequestrato in sededi perquisizione renderebbe palese. Anche su questo punto, il ricorso non indicavizi logici della motivazione, ma oppone un diverso apprezzamento, nonscrutinabile in sede di legittimità.7. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare nella misura indicata in dispositivo.Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilitodall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]