CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 31957/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23436-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA D'ARACOELI 1, presso lo studio 2021 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li 4829 rappresenta e difende; - ricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso la sentenza n. 855/2014 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 18/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione; Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Lombardia ha giudicato legittimi i due identici avvisi di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, emessi dall'Agenzia delle Entrate, nei confronti delle odierne ricorrenti, [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA], previa qualificazione, operata ai sensi dell'art.20 del d.P.R.131/86, come "abusiva" cessione di ramo di azienda dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA], della sequenza negoziale così strutturata: atto registrato ai sensi dell'art.4, lett.a) n.3 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R.131/1986, in data 11 novembre 2008, di costituzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA] con conferimento di ramo d'azienda; contratto di cessione della partecipazione detenuta nella [OSCURATO:SOCIETA] dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore della spa [OSCURATO:PERSONA]; 2.1a sentenza impugnata fa perno sull'affermazione per cui i "negozi in esame dovevano essere considerati come espressione di un fenomeno giuridico unitario, tendente ad effettuare la cessione del ramo di azienda" ed erano stati come tali correttamente considerati dall'ufficio in forza dell'art.20 cit. che "sanziona l'abuso del diritto attraverso la riqualificazione di una pluralità di negozi, ritenuti non motivati sotto il profilo economico e realizzati con la finalità di acquisire un indebito risparmio di imposta". Nella sentenza è inoltre detto che restava fuori campo l'art.37 bis del d.P.R. 600/73, invocato dalle ricorrenti; 3.queste ultime ricorrono, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe; 4. l'Agenzia delle Entrate non ha svolto difese; 5. la Procura Generale ha presentato requisitoria; considerato che: 1. il quarto motivo di ricorso, con cui viene fatto valere che la sentenza impugnata viola l'art.20 del d.P.R. 131 del 1986, è fondato. Gli avvisi di liquidazione di cui trattasi sono stati adottati ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R.131/86, secondo cui:"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". L'arti., comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe". [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto"della citata sentenza 158/2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. Ciò posto, l'affermazione cardine della sentenza impugnata -che, per inciso, nella parte in cui attribuiva all'art.20 funzione antielusiva era in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (v. tra le più recenti massimate Cass. n. 313 del 09/01/2018, secondo cui "In tema di imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. n.131 del 1986, nell'attribuire rilievo alla causa reale del negozio e all'effettivo interesse perseguito dalle parti, non pone una norma antielusiva in senso stretto, come quella di cui all'art.37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, bensì una norma interpretativa, sicché l'emissione dell'avviso di liquidazione non soggiace all'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'art. 12 della I. n. 212 del 2000")- risulta essere divenuta insostenibile; 3. il motivo in esame va pertanto accolto; 4. restano assorbiti gli altri motivi (con cui viene lamentata la "violazione o falsa applicazione del principio di diritto comunitario e del diritto interno di obbligatoria instaurazione del contraddittorio preventivo"; la nullità della sentenza per omessa pronuncia; la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la violazione dell'art.37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.53 bis d.P.R. 131/1986"); 5. in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere talché la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dei ricorsi originari presentati dai contribuenti avverso gli avvisi di liquidazione; 6.1e spese devono essere compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento degli originari ricorsi; compensa le spese dell'intero pro