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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05981/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione e la violazione di legge in relazione alla presunta tardività della querela è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pag 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno chiarito che la querela risulta tempestiva in quanto la querelante ha acquisito consapevolezza e certezza delle condotte appropriative solo in seguito agli incontri con il ricorrente (avvenuti il 15 gennaio 2020 e il 14 febbraio 2020); che peraltro, la fattispecie risulterebbe procedibile d'ufficio quanto meno per parte delle condotte tenuto conto dell'incapacità per età della persona offesa (novantatreenne all'epoca della presentazione della querela); ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione e la violazione di legge in relazione alla presunta tardività della querela è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pag 5 della sentenza impugnata ove i giudici del merito hanno chiarito che la querela risulta tempestiva in quanto la querelante ha acquisito consapevolezza e certezza delle condotte appropriative solo in seguito agli incontri con il ricorrente (avvenuti il 15 gennaio 2020 e il 14 febbraio 2020); che peraltro, la fattispecie risulterebbe procedibile d'ufficio quanto meno per parte delle condotte tenuto conto dell'incapacità per età della persona offesa (novantatreenne all'epoca della presentazione della querela); ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 05981/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris