Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:T:2019:385
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0543_INF
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2019 – BEI / Siria
(causa T‑543/17)
«Clausola compromissoria – Accordo di prestito “[OSCURATO:PERSONA]” n. 21595 – Mancata esecuzione dell’accordo – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»
1.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Competenza del Tribunale definita dagli articoli 256 e 272 TFUE, e dalla clausola compromissoria
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)
(v. punti 16, 17)
2.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Accordo di prestito concluso dalla Banca europea per gli investimenti con la Siria – Inadempimento da parte della Repubblica araba siriana dei suoi obblighi contrattuali – Surrogazione dell’Unione nei diritti della Banca – Ricorso proposto dalla Banca a nome dell’Unione – Ricevibilità – Ricorso proposto dalla Banca a proprio nome – Irricevibilità – Carenza di interesse ad agire
(Artt. 256, § 1, e 272 TFUE)
(v. punti 21‑30)
3.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto a ottenere, nell’ambito di un accordo di prestito, la condanna al pagamento di eventuali rate in scadenza e ancora insolute dopo la data del ricorso – Circostanze ipotetiche non ancora verificatesi – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 32‑36)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «[OSCURATO:PERSONA]» n. 21595, maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
1)
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di EUR 62646209,04 e di 3582381,15 dollari statunitensi (USD).
2)
Dette somme sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «[OSCURATO:PERSONA]» n. 21595, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 15 giugno 2002 e modificato il 17 ottobre e il 29 novembre 2007, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.