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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20002/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello territoriale competente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, amministratore e legale rappresentante fino al 4 aprile 2014 della Prealca s.r.I., dichiarata fallita il 5 maggio 2017, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi degli artt. 216, commi 1 e 3, legge fall., aggravato dalla pluralità dei fatti di bancarotta e dal danno patrimoniale di rilevante gravità.

2. La difesa articola due motivi. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 121, 233 e 546 del codice di rito e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità della memoria tecnico-contabile redatta dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], nominato successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, sull'erroneo presupposto che la stessa fosse strumentale all'introduzione di documenti nuovi, in realtà mai acquisiti, né utilizzati nella consulenza, errore determinato dalla circostanza che nell'incipit della memoria il consulente aveva dichiarato di aver proceduto alla stesura «dopo aver ottenuto accesso alla documentazione bancaria della Prealca e agli allegati contabili per il periodo 2010 — 2013».

Diversamente da quanto inteso dai giudici della corte territoriale, il consulente di parte aveva inteso fare riferimento solo ai documenti che il difensore gli aveva trasmesso, tutti ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, come, peraltro, verificabile dalla conformità tra quelli agli atti e quelli utilizzati dal dott. [OSCURATO:PERSONA].

Di qui, la natura meramente ricognitiva e valutativa della memoria tecnico-contabile, nella quale il consulente, dopo aver ripercorso il quadro processuale ed evidenziato che l'imputato era stato amministratore della società di capitali fino a tre anni prima della dichiarazione di fallimento, aveva ricostruito i singoli movimenti di denaro, il trasferimento di automezzi e il versamento in favore dei soci di somme a titolo di rimborso per finanziamenti, indicando per ciascuna delle operazioni contestate gli elementi contabili, bancari e probatori a sostegno della legittimità e correttezza delle stesse, evidenziando che, tutte, erano avvenute quando l'azienda versava in condizioni di floridezza.

Evidenzia, altresì, che la mancata consegna al curatore delle scritture documentali, che aveva indotto i giudici di merito all'erroneo convincimento che ogni prelievo di cassa fosse rappresentativo di una distrazione, era da addebitarsi all'amministratore subentrato all'imputato.

In particolare, evidenzia la difesa, la memoria tecnico-contabile redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dava atto:- della solidità patrimoniale della società, sempre in attivo; - dell'equilibrio tra voci attive e voci passive; - dell'assenza di drenaggio illecito di risorse, tutte destinate a una gestione ordinaria e corretta dell'impresa; - dell'esistenza di bilanci regolarmente approvati e depositati nel periodo interessato dall'amministrazione dell'imputato; - della regolarità dei trasferimenti degli automezzi, a compensazione di crediti vantati dal destinatario nei confronti della fallita; - della non attribuibilità all'imputato della mancata produzione delle scritture contabili.

Di qui, la rilevata lacunosità della motivazione della sentenza in verifica, conseguita all'omessa valutazione della ricostruzione attuata nella memoria tecnico-contabile, dichiarata inammissibile. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la difesa, dopo aver ribadito che la corte territoriale aveva ravvisato la penale responsabilità dell'imputato in merito alle condotte distrattive in ragione dell'omessa consegna al curatore della documentazione contabile, senza considerare che l'inadempimento era da ascriversi all'amministratore subentrato nel 2014, sottolinea che già il dott. [OSCURATO:PERSONA], nominato consulente nel corso del giudizio di primo grado, aveva evidenziato il differenziale positivo tra debiti e crediti dell'azienda nel periodo interessato dall'amministrazione dell'imputato, sicché al momento della realizzazione delle operazioni contestate, non era ravvisabile alcuna incidenza delle stesse sulla consistenza del patrimonio sociale, né la loro idoneità a determinare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori, trattandosi di operazioni ordinarie che rispondevano a pagamento di stipendi, forniture, contributi e ad attività proprie di un'azienda attiva.

L'errore della corte territoriale, consistito nell'avere valutato le operazioni contestate «a posteriori», anziché con riferimento al momento in cui le stesse erano state effettuate, aveva indotto la stessa a ritenere che le operazioni effettuate fossero distrattive e non di ordinaria gestione, prive di offensività per la massa creditoria.

3. La difesa, preso atto della requisitoria scritta depositata dalla parte pubblica, ha prodotto tre memorie. 3.1 Con la prima, per un verso lamenta la violazione del principio del contraddittorio, ribadendo che quella redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] era una memoria riorganizzativa dei documenti già acquisiti al fascicolo del dibattimento, nonché propositiva di una lettura alternativa dei dati processuali che, anche se non condivisibile, non era certamente inammissibile; per altro verso,sottolinea che l'assenza di documentazione comprovante la destinazione aziendale delle somme, non costituisce ex se prova di distrazione, in quanto necessitante di una valutazione di reale, e non presunta, messa in pericolo della garanzia dei creditori; infine, rammenta la distanza temporale, pari a tre anni, intercorsa tra l'epoca di cessazione dalle funzioni di amministratore e legale rappresentante dell'imputato e la data del fallimento. 3.2 Con la seconda memoria lamenta l'errore in cui è incorsa la corte territoriale là dove ha negato di avere avuto cognizione di tutti i documenti richiamati nella relazione di consulenza, e, comunque, ha ritenuto inattendibili quelli provenienti dalla difesa e dall'imputato, nonostante la loro acquisizione al fascicolo, previo riconoscimento da parte dei testi, omettendo, inoltre, di valutare i chiarimenti resi dall'imputato al consulente dott. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla documentazione ritualmente prodotta e acquisita a dibattimento.

Eccepisce, infine, che la corte territoriale, omettendo di confrontare la documentazione utilizzata dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] con quella utilizzata nella memoria tecnico-contabile a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha erroneamente ritenuto che quest'ultima fosse stata redatta sulla base di documenti nuovi, là dove, diversamente, si trattava dell'illustrazione di documenti già acquisiti al fascicolo, comprovanti, come risultante dai bilanci regolarmente depositati dalla difesa stessa, la regolarità delle operazioni effettuate in un periodo nel quale la società era attiva e, dunque, in assenza di un reale pericolo per la massa creditoria. 3.3 Nella terza memoria ribadisce: l'omessa valutazione, da parte della corte territoriale, del lasso temporale intercorso tra l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] e la data del fallimento; l'omessa indicazione della reale, e non presuntiva, pericolosità delle operazioni contestate per la garanzia dei creditori; l'omessa considerazione della ricostruzione extracontabile fatta dalla difesa sulla base di buste paga, fatture, estratti conto e bilanci, tutti acquisiti al fascicolo del dibattimento, nonostante l'omessa consegna di documentazione da parte dell'amministratore succeduto all'imputato; l'erroneità della dichiarazione d'inammissibilità della memoria tecnico-contabile, redatta successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, stante la natura meramente chiarificatrice della stessa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. L'art. 121 cod. proc. pen. consente alle parti e ai difensori di presentare al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, memorie scritte aventi carattere e funzione illustrativa delle tesi prospettate dal singolo soggetto processuale, connotate dalla più ampia libertà contenutistica.

La norma, infatti, non prescrive un contenuto formale dell'atto, per cui rientrano tra le memorie scritte, che le parti e i difensori possono presentare al giudice, anche i pareri dicarattere tecnico in ordine ai fatti di causa (Sez. 6, n. 3500 del 23/09/2008, dep. 2009, Rossini, Rv. 242522).

Dunque, la presentazione di una memoria contenente un parere tecnico, con l'unico obiettivo di illustrare le proprie ragioni sulla base di documenti prodotti agli atti, deve ritenersi legittima in considerazione della funzione dialogico-argomentativa della stessa, sicché il fatto che il giudice ne tenga conto è un effetto naturale dell'atto e della rilevanza di fatto delle questioni trattate.

3. L'art. 233 cod. proc. pen. prevede la facoltà di ciascuna parte di nominare propri consulenti tecnici, i quali sono abilitati a esporre il loro parere al giudice anche presentando memorie a norma dell'art. 121 del codice di rito, in ogni stato e grado del procedimento.

Ne deriva che il parere tecnico compatibile con lo schema libero della memoria ex art. 121 cod. proc. pen. è veicolabile nel processo, con l'obbligo per il giudice di tenerne conto nel motivare la propria decisione, a condizione che si tratti di un parere e non, anche solo in parte, di un autonomo accertamento tecnico.

Diversamente, l'allegazione di una memoria, anziché comportare un ampliamento dell'orizzonte valutativo del giudice, da ritenersi sempre e comunque ammissibile, si risolverebbe nella non consentita modifica della piattaforma cognitiva, aggirando le regole del contraddittorio sulla prova, e ciò a maggior ragione nel giudizio di appello, dove l'integrazione della prova è una ipotesi eccezionale, assoggettata a limiti particolarmente stringenti.

Dunque, la memoria difensiva, contenente osservazioni svolte dal consulente di parte, per essere ammissibile, non deve rappresentare una consulenza tecnica, come tale idonea a costituire prova utilizzabile ai fini della decisione e, dunque, non acquisibile nel giudizio nelle forme dell'art. 121 cod. proc. pen. - salvo che le altre parti prestino il loro consenso -, ma deve consistere ed esaurirsi nello svolgimento di argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già acquisiti e il giudice è tenuto a considerarle, potendo la loro omessa valutazione incidere sulla completezza e sulla tenuta della motivazione.

4. Si tratta di principi dei quali la corte territoriale non ha fatto buon governo, dichiarando l'inammissibilità della memoria tecnico-contabile, a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], redatta successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, sul presupposto che si trattasse di una consulenza strumentale all'introduzione di documenti nuovi, resa fuori dal contraddittorio.

5. Dunque, nel caso di specie, la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile la memoria tecnico-contabile a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], si è limitata a ritenere che la stessa fosse conseguente a «un autonomo incarico al nuovo consulente», in quanto questi, nell'introduzionedel documento aveva dichiarato di aver proceduto alla stesura «dopo aver ottenuto accesso alla documentazione bancaria della Prealca e agli allegati contabili per il periodo 2010 - 2013».

Si tratta di una motivazione con la quale la corte territoriale, anche se al solo fine di valutare l'ammissibilità o meno della memoria tecnico-contabile prodotta, mostra di non aver affatto preso in considerazione il contenuto delle deduzioni ivi contenute e, dunque, di non aver valutato se le stesse fossero espressione di un autonomo accertamento tecnico, strumentale a una non consentita modifica della piattaforma cognitiva, e non, invece, di un parere tecnico-contabile sul significato probatorio dei dati processuali, acquisiti agli atti, eventualmente utile alla completezza e alla tenuta della motivazione.

6. Assorbito il secondo motivo, alle suesposte considerazioni consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello territoriale competente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cosenza ha affermato la penale responsabilità dell'imputato, amministratore e legale rappresentante fino al 4 aprile 2014 della Prealca s.r.I., dichiarata fallita il 5 maggio 2017, in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale ai sensi degli artt. 216, commi 1 e 3, legge fall., aggravato dalla pluralità dei fatti di bancarotta e dal danno patrimoniale di rilevante gravità. 2. La difesa articola due motivi. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 121, 233 e 546 del codice di rito e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità della memoria tecnico-contabile redatta dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA], nominato successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, sull'erroneo presupposto che la stessa fosse strumentale all'introduzione di documenti nuovi, in realtà mai acquisiti, né utilizzati nella consulenza, errore determinato dalla circostanza che nell'incipit della memoria il consulente aveva dichiarato di aver proceduto alla stesura «dopo aver ottenuto accesso alla documentazione bancaria della Prealca e agli allegati contabili per il periodo 2010 — 2013». Diversamente da quanto inteso dai giudici della corte territoriale, il consulente di parte aveva inteso fare riferimento solo ai documenti che il difensore gli aveva trasmesso, tutti ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, come, peraltro, verificabile dalla conformità tra quelli agli atti e quelli utilizzati dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Di qui, la natura meramente ricognitiva e valutativa della memoria tecnico-contabile, nella quale il consulente, dopo aver ripercorso il quadro processuale ed evidenziato che l'imputato era stato amministratore della società di capitali fino a tre anni prima della dichiarazione di fallimento, aveva ricostruito i singoli movimenti di denaro, il trasferimento di automezzi e il versamento in favore dei soci di somme a titolo di rimborso per finanziamenti, indicando per ciascuna delle operazioni contestate gli elementi contabili, bancari e probatori a sostegno della legittimità e correttezza delle stesse, evidenziando che, tutte, erano avvenute quando l'azienda versava in condizioni di floridezza. Evidenzia, altresì, che la mancata consegna al curatore delle scritture documentali, che aveva indotto i giudici di merito all'erroneo convincimento che ogni prelievo di cassa fosse rappresentativo di una distrazione, era da addebitarsi all'amministratore subentrato all'imputato. In particolare, evidenzia la difesa, la memoria tecnico-contabile redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dava atto:- della solidità patrimoniale della società, sempre in attivo; - dell'equilibrio tra voci attive e voci passive; - dell'assenza di drenaggio illecito di risorse, tutte destinate a una gestione ordinaria e corretta dell'impresa; - dell'esistenza di bilanci regolarmente approvati e depositati nel periodo interessato dall'amministrazione dell'imputato; - della regolarità dei trasferimenti degli automezzi, a compensazione di crediti vantati dal destinatario nei confronti della fallita; - della non attribuibilità all'imputato della mancata produzione delle scritture contabili. Di qui, la rilevata lacunosità della motivazione della sentenza in verifica, conseguita all'omessa valutazione della ricostruzione attuata nella memoria tecnico-contabile, dichiarata inammissibile. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la difesa, dopo aver ribadito che la corte territoriale aveva ravvisato la penale responsabilità dell'imputato in merito alle condotte distrattive in ragione dell'omessa consegna al curatore della documentazione contabile, senza considerare che l'inadempimento era da ascriversi all'amministratore subentrato nel 2014, sottolinea che già il dott. [OSCURATO:PERSONA], nominato consulente nel corso del giudizio di primo grado, aveva evidenziato il differenziale positivo tra debiti e crediti dell'azienda nel periodo interessato dall'amministrazione dell'imputato, sicché al momento della realizzazione delle operazioni contestate, non era ravvisabile alcuna incidenza delle stesse sulla consistenza del patrimonio sociale, né la loro idoneità a determinare un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori, trattandosi di operazioni ordinarie che rispondevano a pagamento di stipendi, forniture, contributi e ad attività proprie di un'azienda attiva. L'errore della corte territoriale, consistito nell'avere valutato le operazioni contestate «a posteriori», anziché con riferimento al momento in cui le stesse erano state effettuate, aveva indotto la stessa a ritenere che le operazioni effettuate fossero distrattive e non di ordinaria gestione, prive di offensività per la massa creditoria. 3. La difesa, preso atto della requisitoria scritta depositata dalla parte pubblica, ha prodotto tre memorie. 3.1 Con la prima, per un verso lamenta la violazione del principio del contraddittorio, ribadendo che quella redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] era una memoria riorganizzativa dei documenti già acquisiti al fascicolo del dibattimento, nonché propositiva di una lettura alternativa dei dati processuali che, anche se non condivisibile, non era certamente inammissibile; per altro verso,sottolinea che l'assenza di documentazione comprovante la destinazione aziendale delle somme, non costituisce ex se prova di distrazione, in quanto necessitante di una valutazione di reale, e non presunta, messa in pericolo della garanzia dei creditori; infine, rammenta la distanza temporale, pari a tre anni, intercorsa tra l'epoca di cessazione dalle funzioni di amministratore e legale rappresentante dell'imputato e la data del fallimento. 3.2 Con la seconda memoria lamenta l'errore in cui è incorsa la corte territoriale là dove ha negato di avere avuto cognizione di tutti i documenti richiamati nella relazione di consulenza, e, comunque, ha ritenuto inattendibili quelli provenienti dalla difesa e dall'imputato, nonostante la loro acquisizione al fascicolo, previo riconoscimento da parte dei testi, omettendo, inoltre, di valutare i chiarimenti resi dall'imputato al consulente dott. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla documentazione ritualmente prodotta e acquisita a dibattimento. Eccepisce, infine, che la corte territoriale, omettendo di confrontare la documentazione utilizzata dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] con quella utilizzata nella memoria tecnico-contabile a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha erroneamente ritenuto che quest'ultima fosse stata redatta sulla base di documenti nuovi, là dove, diversamente, si trattava dell'illustrazione di documenti già acquisiti al fascicolo, comprovanti, come risultante dai bilanci regolarmente depositati dalla difesa stessa, la regolarità delle operazioni effettuate in un periodo nel quale la società era attiva e, dunque, in assenza di un reale pericolo per la massa creditoria. 3.3 Nella terza memoria ribadisce: l'omessa valutazione, da parte della corte territoriale, del lasso temporale intercorso tra l'amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] e la data del fallimento; l'omessa indicazione della reale, e non presuntiva, pericolosità delle operazioni contestate per la garanzia dei creditori; l'omessa considerazione della ricostruzione extracontabile fatta dalla difesa sulla base di buste paga, fatture, estratti conto e bilanci, tutti acquisiti al fascicolo del dibattimento, nonostante l'omessa consegna di documentazione da parte dell'amministratore succeduto all'imputato; l'erroneità della dichiarazione d'inammissibilità della memoria tecnico-contabile, redatta successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, stante la natura meramente chiarificatrice della stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. L'art. 121 cod. proc. pen. consente alle parti e ai difensori di presentare al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, memorie scritte aventi carattere e funzione illustrativa delle tesi prospettate dal singolo soggetto processuale, connotate dalla più ampia libertà contenutistica. La norma, infatti, non prescrive un contenuto formale dell'atto, per cui rientrano tra le memorie scritte, che le parti e i difensori possono presentare al giudice, anche i pareri dicarattere tecnico in ordine ai fatti di causa (Sez. 6, n. 3500 del 23/09/2008, dep. 2009, Rossini, Rv. 242522). Dunque, la presentazione di una memoria contenente un parere tecnico, con l'unico obiettivo di illustrare le proprie ragioni sulla base di documenti prodotti agli atti, deve ritenersi legittima in considerazione della funzione dialogico-argomentativa della stessa, sicché il fatto che il giudice ne tenga conto è un effetto naturale dell'atto e della rilevanza di fatto delle questioni trattate. 3. L'art. 233 cod. proc. pen. prevede la facoltà di ciascuna parte di nominare propri consulenti tecnici, i quali sono abilitati a esporre il loro parere al giudice anche presentando memorie a norma dell'art. 121 del codice di rito, in ogni stato e grado del procedimento. Ne deriva che il parere tecnico compatibile con lo schema libero della memoria ex art. 121 cod. proc. pen. è veicolabile nel processo, con l'obbligo per il giudice di tenerne conto nel motivare la propria decisione, a condizione che si tratti di un parere e non, anche solo in parte, di un autonomo accertamento tecnico. Diversamente, l'allegazione di una memoria, anziché comportare un ampliamento dell'orizzonte valutativo del giudice, da ritenersi sempre e comunque ammissibile, si risolverebbe nella non consentita modifica della piattaforma cognitiva, aggirando le regole del contraddittorio sulla prova, e ciò a maggior ragione nel giudizio di appello, dove l'integrazione della prova è una ipotesi eccezionale, assoggettata a limiti particolarmente stringenti. Dunque, la memoria difensiva, contenente osservazioni svolte dal consulente di parte, per essere ammissibile, non deve rappresentare una consulenza tecnica, come tale idonea a costituire prova utilizzabile ai fini della decisione e, dunque, non acquisibile nel giudizio nelle forme dell'art. 121 cod. proc. pen. - salvo che le altre parti prestino il loro consenso -, ma deve consistere ed esaurirsi nello svolgimento di argomentazioni di carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già acquisiti e il giudice è tenuto a considerarle, potendo la loro omessa valutazione incidere sulla completezza e sulla tenuta della motivazione. 4. Si tratta di principi dei quali la corte territoriale non ha fatto buon governo, dichiarando l'inammissibilità della memoria tecnico-contabile, a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], redatta successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, sul presupposto che si trattasse di una consulenza strumentale all'introduzione di documenti nuovi, resa fuori dal contraddittorio. 5. Dunque, nel caso di specie, la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile la memoria tecnico-contabile a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], si è limitata a ritenere che la stessa fosse conseguente a «un autonomo incarico al nuovo consulente», in quanto questi, nell'introduzionedel documento aveva dichiarato di aver proceduto alla stesura «dopo aver ottenuto accesso alla documentazione bancaria della Prealca e agli allegati contabili per il periodo 2010 - 2013». Si tratta di una motivazione con la quale la corte territoriale, anche se al solo fine di valutare l'ammissibilità o meno della memoria tecnico-contabile prodotta, mostra di non aver affatto preso in considerazione il contenuto delle deduzioni ivi contenute e, dunque, di non aver valutato se le stesse fossero espressione di un autonomo accertamento tecnico, strumentale a una non consentita modifica della piattaforma cognitiva, e non, invece, di un parere tecnico-contabile sul significato probatorio dei dati processuali, acquisiti agli atti, eventualmente utile alla completezza e alla tenuta della motivazione. 6. Assorbito il secondo motivo, alle suesposte considerazioni consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio P P.Q.M
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