CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33499/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 16011/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da gerkericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente l'identificazione dell'imputato nel contesto di una lite familiare (vedi p. 5 della sentenza impugnata); ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito/ con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto, quanto al secondo motivo in punto di dolo e aggravante ex art. 61, ) n.2 c.pyrontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di merito ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato e la finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali con le conseguenti lesioni cagionate agli stessi; ritenuto che t anche in merito al terzo e quarto motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sull'applicazione della recidiva, e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità delle censure; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così