CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 30428/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24352/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in BOLZANO P.[OSCURATO:PERSONA], 22/III, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLZANO n. 246/2022 depositata il 05/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Premesso che: 1. il perito [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal giudice di Pace di Bolzano un decreto ingiuntivo per 1.921,90 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compenso per la trattativa svolta per conto della ingiunta con la compagnia assicuratrice Generali per la liquidazione del danno conseguente ad un sinistro stradale. L’opposizione della Iorno portava alla revoca del decreto. [OSCURATO:PERSONA] di Pace assumeva che, essendo emerso che il Marinaro stesso aveva definito nella trattativa con la compagnia il proprio compenso in 380 euro quale parte dell’importo totale - 2. 000,00 euro - dovuto dalla compagnia alla Iorno, quest’ultima era tenuta al pagamento di 380,00 (oltre accessori). L’appello del Marinano è stato respinto dal Tribunale di Bolzano. Il Tribunale ha condiviso l’assunto del Giudice di Pace. Ha aggiunto, “per completezza”, che, rispetto all’importo di € 2.000,00, ottenuto dalla Iorno a fronte di una pretesa iniziale di 11.399,79 euro al lordo di acconti già percepiti “in epoca antecedente” e pari a 4.053,42 euro, il compenso richiesto dal Marinano - 1. 921,90 euro - era sproporzionato , apparendo invece “congruo e pertinente” il compenso di 380,00 euro. Il Tribunale ha, infine,confermato la decisione del Giudice di Pace di porre le spese del giudizio a carico del Marinaro. Contro questa sentenza il Marinaro ricorre con quattro motivi avversati dalla Iorno con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto, risultante dal documento 3 allegato all’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, che era stata la Iorno ad accettare la somma di € 2 . 000,00 comprensiva del compenso dell’attuale ricorrente. Si lamenta altresì la nullità della sentenza per difetto di motivazione; 2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt.24, 111 Cost., 115, 116, 177, 187, 188, 244 c.p.c. nonché inesistenza, assenza, apparenza, contraddittorietà o perplessità della motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 e n.5 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di motivare sul perché della mancata ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi, dirette a dimostrare, in primo luogo, che l’attuale ricorrente aveva trattato con la compagnia partendo da una stima dei danni pari a 11.399,79 euro al lordo di acconti già ricevuti, e che la somma di € 2 . 000,00 era stata offerta dalla compagnia ed era stata accettata dalla Iorno in considerazione del fatto, scoperto dalla compagnia nel corso della trattativa e taciuto al ricorrente dalla Iorno, che questa aveva subito danni in un incidente avvenuto anni prima rispetto all’incidente per cui era stata svolta la trattativa; 3.con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2333 c.c. e 10 c.p.c. e 1 d.m. 30 maggio 2002 nonché inesistenza, assenza, apparenza, contraddittorietà o perplessità della motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto congruo il compenso di 380,00 avendo riguardo alla somma ottenuta a conclusione della trattativa laddove invece il compenso avrebbe dovuto essere calcolato sulla somma di 11.399,79 euro per cui la trattativa era stata intavolata e in relazione all’attività svolta da ricorrente; 4. con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto corretta la decisione del Giudice di Pace di porre le spese del grado a carico dell’attuale ricorrente; 5. In ordine al primo motivo si osserva. I limiti del sindacato della Corte sulla motivazione delle sentenze a seguito della riforma del n.5. del primo comma dell’art. 360, c.p.c. sono tracciati da Cass SU n. 8053/2014. Dal punto di vista motivazionale la sentenza non evidenzia difetti. La motivazione è presente graficamente ed è chiara e lineare. Vi si dice che il ricorrente non ha diritto a chiedere alla controricorrente più di quanto lui stesso, nel corso della trattativa con la compagnia, ha definito. Per quanto concerne la censura della motivazione il motivo di ricorso in esame è quindi infondato. Il motivo è invece fondato in riferimento alla censura, avanzata ai sensi del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. ma suscettiva di corretta qualificazione come censura ai sensi del n.3, per cui il Tribunale ha errato nel trascurare che la proposta della compagnia assicuratrice era stata accettata dalla Iorno. Questa censura investe l’erronea affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto pretendere dalla Iorno che 380 euro, in quanto 380 è l’importo da lui definito, quale componente della somma dovuta dalla compagnia alla Iorno per la pratica relativa al danno da incidente stradale. L’affermazione è errata perché l’accordo transattivo proposto dalla compagnia assicuratrice e accettato dalla Iorno, per un verso, vincolava la compagnia e la Iorno (art. 1372 c.c.) e, per altro verso, non aveva incidenza sul diverso contratto di prestazione d’opera professionale tra l’attuale ricorrente e la Iorno. Il fatto che la compagnia assicuratrice e la Iorno avessero concordato, a seguito di trattative che per la seconda erano state condotte dal ricorrente, un importo di 2.000 euro, comprensivo di 380 euro per la spesa che la seconda avrebbe dovuto sostenere per l’incarico dato al ricorrente, è un fatto rilevante unicamente nel senso che la Iorno non avrebbe potuto pretendere altro per quella spesa dalla compagnia. In conclusione,il primo motivo deve essere in parte accolto; 6. il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi e devono essere esaminati assieme. Essi sono fondati. Ai fini della liquidazione del compenso da riconoscersi ad un professionista per l’opera prestata occorre, per principio generale, avere riguardo innanzi tutto all’attività effettivamente svolta (art.2233 c.c.). Il che è stato del tutto trascurato dal Tribunale. Il Tribunale ha fatto riferimento esclusivamente alla somma - 2.000,00 euro - ottenuta dalla Iorno all’esito della trattativa. Avrebbe dovuto avere invece riguardo a quanto specificato nella domanda in relazione alla somma per cui la trattativa era stata iniziata (Cass. Sez. 2 - , sentenza n. 1666 del 23/01/2017). Il Tribunale, inoltre, non ammettendo, senza alcuna motivazione, le prove richieste dal ricorrente per fare emergere quella che, secondo la prospettazione del ricorrente medesimo, è la ragione per cui il risultato è stato inferiore rispetto alla pretesa iniziale, ha precluso di verificare anche quale sia stata in concreto l’attività svolta dal ricorrente rispetto alla pretesa iniziale e al risultato finale. In conclusione,i due motivi devono essere accolti; 7. il quarto motivo resta assorbito. Per effetto dell’accoglimento dei primi tre motivi la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Bolzano in diversa composizione. Le spese devono seguire l’esito del giudizio di rinvio. Dacché l’assorbimento del motivo. PQM la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenz