Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 29463/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente , ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7651/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.- è manifestamente infondato perché la motivazione della Corte di appello sul punto non è manifestamente illogica in quanto ha ricavato, dall'energia che doveva essere necessariamente impressa per aprire l'infisso, la dimostrazione che esso aveva subito una manomissione rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante suddetta; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è fatto di proposizioni del tutto teoriche, che non chiariscono quale sia l'errore di diritto che avrebbe contrassegnato il ragionamento sulla quantificazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente , ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7651/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.- è manifestamente infondato perché la motivazione della Corte di appello sul punto non è manifestamente illogica in quanto ha ricavato, dall'energia che doveva essere necessariamente impressa per aprire l'infisso, la dimostrazione che esso aveva subito una manomissione rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante suddetta; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio - è fatto di proposizioni del tutto teoriche, che non chiariscono quale sia l'errore di diritto che avrebbe contrassegnato il ragionamento sulla quantificazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side
Sentenza Cassazione n. 29463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris