CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 11645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17628/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Stoppani n.34 -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12,presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2022n. 17628sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 avverso il decreto n. 3/2022, emesso dalla Corte di Appello di Cagliari in data 5/1/2022, e pubblicato in data 7/1/2022 e notificato via Pec in data 7/1/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato in data 17.6.2020 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni a titolo di equa riparazione e danno per l’eccessiva ed irragionevole durata del procedimento civile promosso davanti alla Corte d’appello di Cagliari e definito davanti alla Corte di Cassazione, durato complessivamente venti anni e mezzo, e precisamente: 15 anni per il primo grado( giudizio iscritto contro [OSCURATO:SOCIETA]. introdotto con citazione il 21.12.1998 e conclusosi con sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 414/2013 depositata in data 18.6.2013); sei anni e mezzo per il grado di impugnazione( introdotto con ricorso contro [OSCURATO:SOCIETA]., notificato in data 10.5.2014 e conclusosi con l’ordinanza n. 26521/2019 depositata in data 17.10.2019). 2. Con decreto 24.6.2020 la Corte d’Appello adita dichiarava il ricorso inammissibile perché tardivo, con condanna della ricorrente al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende. 3. Con ricorso del 2.7.2020 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione avverso il suddetto decreto. 4. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto dell’opposizione. 5. La Corte d’appello adita accoglieva il motivo di censura in virtù del fatto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività non teneva conto delle sospensioni straordinarie dei Ric. 2022n. 17628sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 termini processuali disposti con il D.l. 17.3.2020 n. 18 e D.l. 8.4.2020n. 23. 6. Decideva quindi l’opposizione nel merito, l’accoglieva e per l’effetto revocava il decreto opposto ingiungendo al Ministero della Giustizia di pagare senza dilazione la somma di euro 7.000, in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante, liquidata a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, autorizzando in difetto la provvisoria esecuzione nonché le spese di procedura liquidate in complessivi euro 1.120,21 di cui euro 141,21 per spese documentate, oltre spese generali, IVA e CPA. 7. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto affidando le sue doglianze ad un motivo. 8. Il Ministero della Giustiziaha r esist ito con controricorso . 9. La ricorrente in prossimità dell’udienza ha presentato memoria insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: “Erronea e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2 –bis parte seconda L. 89/2001 e dell’art. 2056 c.c. in relazione all’art. 1226 c.c.” Con la censura in esame la società ricorrente afferma di aver provato nel corso del giudizio avente ad oggetto la richiesta di equo indennizzo per l'irragionevole durata del processo anche il danno patrimoniale derivante dall’ingiustificato protrarsi del giudizio, durato quasi trent'anni nel corso dei quali ha subito un rilevante danno patrimoniale quale conseguenza immediata e diretta della durata irragionevole. 1.1 Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ric. 2022n. 17628sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento dell'elemento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto (Sez. 6- 1, Sentenza n. 18239 del 29/07/2013, Rv. 627469 -01). Nel caso di specie , come evidenziato d alla Corte d'appello di Cagliari, i l danno allegato non risulta collegato direttamente alla durata del procedimento di opposizione alla stimaquanto piuttosto alla legittima realizzazione dell'opera( manca ta disponibilità delle aree, cessazione dell'attività industriale,preclusione delle iniziative di ampliamento dell'attività, perdita dell'avviamento comm erciale , maggiori oneri dovuti per rivalutazione, interessi legali e maggior danno,diminuzione del valore delle aree residue). La società ricorrente non coglie tale ratio decidendidel decreto impugnato sulla mancanza di conseguenzialità causale tra il danno lamentato e il protrarsi irragionevole del processo. La sentenza è conforme al seguente principio di diritto: In tema di conseguenze della violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'equa riparazione a titolo di danno patrimoniale non può essere corrisposta quando le perdite e i mancati guadagni allegati non siano conseguenza diretta ed immediata del perdurare del processo (ex plurimis Sez. 6 - 2 , Ord. n. 16327 del 2020 , Sez. 2 , Sent. Ric. 2022n. 17628sez. S2 - ud. 16 / 0 3 /202 3 n.11829 del 2018, Sez. 1 , Sent . n. 25630 del 2006 ) . Infatti, n el giudizio per equa riparazione, il danno patrimoniale risarcibile è solo quello che derivi da ritardo irragionevole del processo secondo il principio della normale sequenza causale, non potendo, quindi, ricondursi nell'ambito di detto danno le poste economiche che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duoleo in altro giudizio. 2. Il ricorso è rigettato. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della controversia dichiarato dal ricorrente superiore ad euro 520.000. 4. Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, essendo il presente giudizio esente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida